Suggerimenti per migliorare la formazione alla sicurezza
In attesa dell’adozione dell’Accordo che provvederà ad accorpare, rivisitare e modificare i precedenti Accordi in materia di formazione alla sicurezza (con riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 146/2021 come modificato dalla legge di conversione) torniamo a parlare di formazione e dei possibili futuri margini di miglioramento dei provvedimenti, delle regole ora vigenti in materia.
Per farlo presentiamo la seconda parte di un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “Considerazioni per un nuovo Accordo Unico sulla formazione di cui all’art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Unico Testo Normativo - T.U.) in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nella prima parte del contributo (“ Considerazioni per un nuovo Accordo Unico sulla formazione”) l’avvocato si è soffermato sulla qualificazione dei soggetti formatori, sulla correlazione tra formazione e valutazione dei rischi, sulla verifica della comprensione linguistica, sulla verifica finale di apprendimento e sulla verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In questa seconda parte i temi trattati riguardano i requisiti di carattere tecnico per la formazione di qualità in modalità e-learning, la verifica di conformità del soggetto formatore e del sistema LMS di erogazione dei corsi e i crediti formativi per corsi di formazione obbligatori svolti in paesi dell’Unione Europea.
Considerazioni per un nuovo Accordo Unico sulla formazione di cui all’art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Unico Testo Normativo - T.U.) in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (seconda parte)
7. La formazione di qualità in modalità e-learning - Requisiti di carattere tecnico
8. Verifica di conformità del soggetto formatore e del sistema LMS di erogazione dei corsi
9. Crediti formativi per corsi di formazione obbligatori svolti in paesi dell’UE
7. La formazione di qualità in modalità e-learning - Requisiti di carattere tecnico
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro attraverso la metodologia "e-learning" è disciplinata dall' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Nell'Accordo sono definiti i criteri e le condizioni che consentono l'utilizzo di questa metodologia ed è indicato per quali corsi ne è permesso l'utilizzo.
Al fine di garantire una formazione di qualità, adeguata ed efficace, è necessario definire ulteriori requisiti dei soggetti formatori, in particolare per la formazione in e-learning.
Ad esempio è possibile prevedere l'obbligo di:
- garantire in modo tecnicamente affidabile la verifica della continua ed effettiva partecipazione dell'utente alla fruizione del corso;
- garantire la tracciabilità delle interazioni con Tutor e Mentor;
- monitorare la partecipazione ed impedire una fruizione accelerata del corso e-learning che consenta di terminare il corso prima del tempo previsto;
- garantire un sistema di verifica e blocco della fruizione del corso in caso di svolgimento da parte dell'utente di altre attività sul dispositivo informatico utilizzato per la fruizione del corso;
- consentire agli enti di controllo un accesso come amministratori (con diritti di sola lettura) al pannello di controllo del sistema LMS di erogazione della formazione e-learning al fine di poter verificare i dati di frequenza degli utenti e le modalità di erogazione dei corsi.
- garantire la conservazione per almeno 10 anni di tutti i dati di fruizione degli utenti;
- garantire l'emissione di una scheda riepilogativa dei dati di fruizione dell'utente.
Inoltre:
- Verifica dell'identità dell'utente del corso:
- prevedere, ad esempio, l'obbligo di accesso alla formazione e-learning tramite sistemi di riconoscimento digitali (esempio: SPID);
- Contratto formativo:
- Prevedere l'obbligo per l'utente di dichiarare e autocertificare la fruizione autentica del corso, sempre tramite sistemi di riconoscimento digitali;
- Attestazioni:
- prevedere l'obbligo di accompagnare l'attestazione con un verbale di riepilogo dell'impostazione didattica del corso per valutarne l'adeguatezza in riferimento al ruolo del soggetto destinatario della formazione;
- Autenticità degli attestati:
- prevedere l'obbligo di conservazione digitale degli attestati, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale per garantire autenticità e integrità;
- prevedere l'obbligo di apposizione sugli attestati emessi di un sistema di riconoscimento e recupero online delle informazioni contenute negli attestati;
- test di valutazione:
- definire i requisiti minimi dei test di valutazione in itinere e finali, la relativa percentuale minima di superamento, il numero di test e di domande per ogni ora di corso.
8. Verifica di conformità del soggetto formatore e del sistema LMS di erogazione dei corsi
Un Learning Management System (LMS), traducibile in italiano con Sistema di gestione dell'apprendimento, è la piattaforma applicativa che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning al fine di contribuire a realizzare le finalità previste dal progetto educativo dell'istituzione proponente.
Per garantirne la conformità sarebbe utile:
- Definire una check list, ad uso degli enti di controllo, per la verifica di conformità del soggetto formatore e del sistema LMS di erogazione dei corsi.
9. Crediti formativi per corsi di formazione obbligatori svolti in paesi dell’UE
Come è noto l’’Art.32 "Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro", convertito con modificazioni dalla Legge 09.08.2013, n. 98, è intervenuto integrando con il comma 1 lettera c) e d) rispettivamente gli articoli 32 e 37 del D.Lgs. 81/2008 introducendo la possibilità di riconoscere credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati, qualora i contenuti dei percorsi formativi definiti per RSPP, ASPP, RSPP/Datore di Lavoro, dirigente, preposto, lavoratore e RLS si sovrappongano, in tutto o in parte.
In tal senso l’art. 37 prevede: “14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 definisce le modalità del riconoscimento dei crediti formativi e gli esoneri per contenuti analoghi della formazione relativa ai vari attori che hanno ruoli in materia di sicurezza, e nell’Allegato III si afferma con chiarezza che “ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale - con qualunque mezzo idoneo allo scopo - dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo”.
Prendendo spunto dalla norma di seguito indicata si pone l’esigenza di un riconoscimento di credito formativo per i lavoratori che hanno svolto corsi efficaci e adeguati di formazione all’estero, in particolare nei paesi UE, ma non solo in quelli.
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228), ad esempio, prevede:
“Art. 9. Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15 [che regolano rispettivamente la Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore; Verifica preliminare; Titolo professionale; Cooperazione tra autorità competenti; Informazioni al destinatario della prestazione], la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
- se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
- in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi…”.
Il successivo articolo 19 - Livelli di qualifica – prevede al comma 1 che “ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali; …”.
Il successivo articolo 20 - Titoli di formazione assimilati – prevede quanto segue:
1. è assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio”.
Tutto ciò premesso il riconoscimento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro conformi alle direttive UE vigenti effettuate in altri stati dell’Unione Europea dovrebbero avere un esplicito riconoscimento nel nuovo Accordo Stato Regioni, indicando le modalità per effettuare, magari a seguito di parere scritto del RSPP, del credito formativo in relazione agli obblighi di cui agli articoli 37 ecc. D.Lgs. n. 81/2008 vigente in Italia.
Ad esempio le condizioni potrebbero essere le seguenti:
- copia dell’attestato in lingua originale e traduzione in italiano;
- verifica dell’autorità che lo ha emesso e della sua autenticità;
- acquisizione del programma di formazione svolto e della effettiva presenza dell’interessato al corso.
Acquisita la documentazione il datore di lavoro, previo parere conforme dell'Rspp, dichiarerà per iscritto il credito formativo riconosciuto al singolo lavoratore interessato e l’eventuale necessità di una formazione integrativa via FAD o in presenza.
- fine della seconda e ultima parte –
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
Il link alla prima parte del contributo dell’avvocato Rolando Dubini
Scarica la normativa di riferimento:
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