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Il D.Lgs. 231/01 si applica all’impresa individuale

Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

05/05/2011

L’applicabilità del regime della responsabilità amministrativa all’impresa individuale: una pronuncia della Terza Sezione della Cassazione Penale ribalta l’orientamento precedente. A cura di A. Guardavilla.

 
 
Si riporta un commento alla sentenza Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2011 n. 15657 che ha dichiarato l’applicabilità del regime della responsabilità amministrativa all’impresa individuale che spesso, secondo la Corte, presenta un’organizzazione interna complessa e può coinvolgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore che operano nel suo interesse.
di Anna Guardavilla
 
Con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha rigettato il ricorso di un’impresa individuale condannata ai sensi del D.Lgs. 231/01 (a seguito di condanna dell’imprenditore-persona fisica per reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi), dichiarando infondata l’argomentazione della difesa della ricorrente la quale sosteneva l'inapplicabilità del regime della responsabilità amministrativa in quanto, secondo la difesa, non si sarebbe potuto far rientrare l'impresa individuale nella nozione di “ente”.
 
Dichiarando invece applicabile il D.Lgs. 231/01 all’impresa individuale, la Corte in questa recente pronuncia ha preso le distanze dal precedente rappresentato da Cass. Sez. VI 3 marzo 2004 n. 18941 (che aveva invece escluso tale applicabilità), che la Corte stessa definisce  “unico orientamento giurisprudenziale” che “muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame”.
Ma - sottolinea la Corte - “si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni.”
 
Secondo la Terza Sezione,“muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli arti 2082 e 2083 del cc.”
 
 

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Inoltre l’esclusione dell’impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.”
                                                                                              
 
Ancora più significativa risulta poi l’argomentazione della Corte secondo cui “peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal D. L.vo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata cd. "unipersonali"” così come “è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione intema complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale.”
Ed allora, conclude la Cassazione, “una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. L.vo in parola [secondo il quale le disposizioni del D.Lgs. 231/01 “si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, n.d.r.] una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento - anche in termini di irragionevolezza del sistema.”
 
In ordine al campo di applicazione soggettivo del D.Lgs. 231/01, si ricorda poi che oltre a stabilire che le disposizioni previste nel Decreto Legislativo 231/01 “si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, tale decreto prevede anche che esse non si applichino “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”
 
Ciò significa che tale regimedi responsabilità amministrativa si applica agli enti pubblici economici, come è stato ben sottolineato l’anno scorso da Cassazione Sez. II Penale, sentenza 21 luglio 2010 n. 28699, che ha sancito che “il tenore testuale della norma [art. 1 ult. comma, n.d.r.] è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica.”
 
Tale orientamento è stato poi ribadito nel 2011 dalla Cassazione Penale con la sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011 che, oltre a confermare l’impostazione della pronuncia del 2010, ha anche precisato che nel caso di specie “criteri di economicità” potevano essere ravvisati nella “tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi”.
 
 


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