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Aggiornata la raccolta di quesiti sul Decreto 81

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

27/09/2011

Una raccolta di quesiti sul decreto 81/08: applicazione, macchine, DPI, cantieri, segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, sostanze pericolose... A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte


La Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte ha aggiornato la raccolta di quesiti sul D. Lgs. 81/08, pervenuti al numero verde regionale per la sicurezza sul lavoro (800580001).
 
Pubblichiamo alcuni dei quesiti.
 
 
Nel mio lavoro di consulente trovo sovente dipendenti che prestano volontariato nel 118. Per tali persone è valido l’attestato relativo al corso che hanno frequentato presso le varie associazioni (CRI, ecc.) per lo svolgimento della funzione di addetti al primo soccorso aziendale, come da D.lgs. 81 e smi?
Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388.
 
E’ possibile nonché corretto in un Comune delegare il ruolo di datore di lavoro al segretario generale.
Si deve chiarire se si tratta di delega di funzioni (ex art. 16 del D.lgs. 81/08) oppure di individuazione (ex art. 2 comma 1, lettera b del D.lgs. 81/08). Nel primo caso la delega può essere fatta nei confronti di chiunque purché la stessa rispetti i seguenti requisiti:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Nel secondo caso l’individuazione avviene tra le figure di dirigente al quale spettano i poteri di gestione (ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale) tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e affidando al soggetto individuato autonomi poteri decisionali e di spesa.
 

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Volevo chiedere alcune informazioni riguardante l’utilizzo in azienda di un carrello elevatore con motore a combustione interna. Non sono riuscito a trovare un riferimento normativo sull’obbligo a non utilizzare questa tipologia di carrello all’interno di un azienda. Esiste una normativa in merito?
Non esiste un divieto assoluto all’utilizzo di attrezzature di lavoro con motore a combustione interna nei luoghi di lavoro chiusi. Il loro impiego è consentito stante l’indicazione contenuta all’allegato VI del D.lgs. 81/08 e smi “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” al punto 2.4 che indica “Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per a sicurezza e la salute dei lavoratori”. Va infine ricordato l’obbligo in capo al datore di lavoro, oltre che, di valutazione dei rischi e di adozione delle misure conseguenti di contenimento del rischio stesso anche quello, in ragione del contenuto indicato al punto 2.1.4 – bis dell’allegato IV del Dlgs 81/08 e smi, di adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, odori o fumi di qualunque specie prodotti nello svolgimento dei lavori.
L’emissione di gas di scarico nell’ambiente di lavoro deve essere abbattuta secondo l’art. 20 del DPR 303/56, ora punto 2.1.4 bis dell’allegato IV del D.lgs. 81/08.
 
A breve inizieranno lavori per una semplice ristrutturazione interna di un alloggio in provincia di Savona, dove lavorerà l’impresa edile, l’idraulico (libero professionista) e l’elettricista (libero professionista). Il dubbio che ho, insinuato da altri miei colleghi, è che ci sia l’obbligatorietà di redigere un PSC o, come mi hanno detto al corso di CSP-CSE, solo accertarsi della verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori, DURC ecc.. L’art. 90 del T.U. dice che il PSC è obbligatorio in presenza di più imprese , ma io mi domando se il lavoratore autonomo è equiparato a «impresa».
Eventualmente per non redigere il PSC, l’impresa può nel suo POS inglobare anche i 2 artigiani?
La dottrina, sin dal D.lgs. n. 494/96, ha ritenuto che nell’indicare «imprese» il legislatore abbia voluto indicare imprese articolate con almeno un lavoratore (e quindi un datore di lavoro) escludendo dal computo i lavoratori autonomi.
Attualmente il decreto 81/08 richiede «la presenza di più imprese esecutrici» che sono definite dall’articolo 89 come «impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali», mentre la definizione di lavoratore autonomo è quella di «persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione».
Nonostante quindi si debba ritenere che il lavoratore autonomo non debba essere computato tra le imprese si deve registrare una recente sentenza di segno contrario (Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Pres. Brusco - Est. D’Isa - P.M. Di Popolo - Ric. B. S. e P. M. ). Infine se il lavoratore non è autonomo, ma è subordinato all’impresa deve essere soggetto alla tutela da parte del datore di lavoro e quindi anche inserito nel POS. Si fa ancora rilevare che l’allegato XV del D. Lgs n. 81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) al punto 3.2.1 lettera a) n. 7) stabilisce che il POS deve contenere, tra l’altro, l’indicazione dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell’impresa esecutrice stessa.
 
La mancata individuazione del Direttore tecnico di cantiere o del capocantiere potrebbe essere sanzionata dall’art. 159 comma 1, stante che i nominativi di tali figure sono richieste dall’allegato XV, paragrafo 3.2.1.
punto 6 in quanto considerati contenuti minimi del POS?
Sì, l’allegato XV definisce i requisiti minimi del POS e, quindi, ex art. 159, l’assenza di uno o più elementi dell’allegato XV integra la violazione punita con l’ammenda da 2.000 a 4.000 Euro.
 
 
 


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