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D.Lgs. 81/2008: i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio esplosione, Atex

21/05/2009

Disponibile sul sito Ispesl un approfondimento sui requisiti di sicurezza e adempimenti per la scelta delle attrezzature di lavoro. I requisiti, gli obblighi del datore e dei noleggiatori, le attrezzature a pressione e gli impianti di riscaldamento.

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Come indicato in precedenti articoli, l'Osservatorio ISPESL collabora con la rivista "Ambiente & Sicurezza" del Sole 24 Ore pubblicando relazioni che ci permettono di conoscere il parere dell’Istituto su alcuni degli argomenti di maggiore attualità nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
 
 
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Nel numero 13 di "Ambiente & Sicurezza è presente un approfondimento dal titolo “Adempimenti e requisiti di sicurezza per la scelta delle attrezzature di lavoro” di Vittorio Mazzocchi (Direttore del Dipartimento tecnologie di sicurezza – ISPESL) e Luciano Di Donato (Primo Tecnologo del Dipartimento tecnologie di sicurezza – ISPESL).
 
Il documento affronta i temi trattati dal Capo I, Titolo III del Decreto legislativo 81/2008.
In particolare si ricorda che secondo quanto disposto al comma 1, 2 e 3 dell’art. 70 “Requisiti di sicurezza”:
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
  2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
  3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(…)
 
Inoltre vengono affrontati – sempre in riferimento al dettato normativo - anche gli obblighi del datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori le attrezzature: scelta, adozione di misure tecniche per la minimizzazione del rischio, rispondenza ai principi ergonomici degli ambienti lavorativi, verifiche di prima installazione e periodiche, …
 
Il documento dopo aver sottolineato che la logica utilizzata per la stesura del Titolo III è stata “quella di ottenere il miglior coordinamento possibile tra le direttive di prodotto e quelle sociali”, si sofferma su alcuni specifici temi:
 
obblighi del datore: si sottolinea l’importanza del comma 4, punto 3, dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008. Con questo articolo viene infatti introdotto “un concetto essenziale secondo il quale l’eventuale aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature di lavoro, se non volontario, deve essere stabilito con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 1, lettera z)” (aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione);
 
- i noleggiatori e i concedenti in uso: in questo caso si ricorda che l’art. 72 riprende “quanto già consolidato in materia di vendita, di noleggio o di locazione finanziaria di attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto”. E, dunque, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi -  l’attestato di conformità - al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
 
- informazione e formazione;
 
- le attrezzature a pressione: a questo proposito agli autori ricordano le normative vigenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e indicano che il Testo Unico “non ha abrogato, né esplicitamente modificato, la regolamentazione nazionale relativa agli apparecchi a pressione”, poiché, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lettera d), risultando abrogata ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso, soltanto i contenuti di alcuni regolamenti, “manifestamente in contrasto o diversamente elaborati negli articoli del TU stesso, devono essere considerati abrogati”. Pertanto – concludono – “i restanti contenuti e i relativi articoli e commi restano vigenti, in particolare quei contenuti e articoli che avevano stabilito quali attrezzature a pressione devono essere soggette alle verifiche di primo impianto da parte degli enti di controllo”;
 
- compiti e attribuzione dell’ISPESL;
 
- soggetti preposti o verificatori: si sottolinea che “l’intervallo di tempo richiamato dalla circolare del Ministero delle Attività produttive 23 maggio 2005” (nelle more dell’emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal regolamento del 1/12/2004, n. 329) è da considerarsi completamente scaduto con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Dunque “eventuali successive verifiche di sicurezza sulle attrezzature a pressione (primo impianto e verificatori periodiche) effettuate dagli organismi notificati e dagli ispettorati degli utilizzatori devono considerarsi illegittime e, quindi, non valide per l’assolvimento degli obblighi di cui al D.M. n. 329/2004 (soggetti preposti)”.
 
- specifiche tecniche e applicative;
 
- impianti di riscaldamento: dove si ricorda e si analizza il dettato dell’Allegato VII  del D.Lgs. 81/2008 che “ha stabilito che i generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento ad acqua calda, con temperatura non superiore a quella di ebollizione e con potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW, devono essere assoggettati a verifiche periodiche quinquennali”.
    
 
"Ambiente & Sicurezza" del Sole 24 Ore, n. 13 del 1 luglio 2008, “Adempimenti e requisiti di sicurezza per la scelta delle attrezzature di lavoro” di Vittorio Mazzocchi (Direttore del Dipartimento tecnologie di sicurezza – ISPESL) e Luciano Di Donato (Primo Tecnologo del Dipartimento tecnologie di sicurezza – ISPESL) (formato PDF, 441 kB).
 
 
Tiziano Menduto

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