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Pubblichiamo la seconda parte dell’approfondimento “Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro” a cura dell’avvocato Rolando Dubini (vai alla prima parte).
2. Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti accertamento di assenza di tossicodipendenza
Il comma 1 dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ha stabilito che “gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici”.
Il comma 2 del predetto articolo ha, poi, soggiunto che “il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità”; mentre il comma 3 ha posto a carico del datore di lavoro “in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro” l’obbligo di “far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”.
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Dipendenze da alcol e droghe: le mansioni a rischio
Pubblichiamo la seconda parte dell’approfondimento “Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro” a cura dell’avvocato Rolando Dubini (vai alla prima parte).
2. Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti accertamento di assenza di tossicodipendenza
Il comma 1 dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ha stabilito che “gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici”.
Il comma 2 del predetto articolo ha, poi, soggiunto che “il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità”; mentre il comma 3 ha posto a carico del datore di lavoro “in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro” l’obbligo di “far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”.
L’attuazione delle indicate disposizioni – intervenuta a considerevole distanza di tempo dall’entrata in vigore del D.P.R. 309/1990 e a seguito di modifica costituzionale che ha introdotto nuove e inderogabili competenze regionali – è necessariamente transitata attraverso il perfezionamento (con successivo provvedimento del 18 settembre 2008) dell’accordo precedentemente raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007), sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.
L’art. 8, comma 2, dell’Intesa del 30 ottobre 2007 ha stabilito che “le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L’accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise”.
Mentre il comma 4 ha demandato alla struttura sanitaria l’immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, “che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato”, il comma 5 facoltizza il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza a chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione anzidetta, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
A seguito dell’Intesa del 30 ottobre 2007, la stessa Conferenza Stato-Regione ha dunque provveduto, con l’atto del 18 settembre 2008 all’approvazione di un documento, elaborato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (avvalendosi del contributo di un apposito Gruppo tecnico) con il quale sono state individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Occorre sottolineare con forza la portata della tutela che riguarda anche i terzi estranei danneggiati dai comportamenti di lavoratori che svolgono mansioni rischiose in condizioni psicofisiche menomate dall'assunzione di sostanze stupefacenti od alcol. Questa finalità prevenzionistica a favore della collettività viene spesso bellamente ignorata da critici troppo disinvolti della normativa vigente,magari in nome di diritti individuali cui dovrebbe essere consentito di calpestare i diritti di tutti a vivere senza essere investiti da chi utilizza mezzi di trasporto o sollevamento, per fare esempio, senza averne i necessari requisiti psicofisici.
Nell’Allegato 1 all’atto di cui sopra trovano analitica disciplina le procedure per gli accertamenti in questione.
Quanto alla normazione regionale esemplare risulta essere - come non di rado accade - per le modalità efficacemente definite degli adempimenti necessari , la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 27 ottobre 2008 n. 868 con la quale sono state dettate le “Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
In attuazione delle indicazioni contenute nel citato Allegato 1 all’Atto del 18 settembre 2008, nell’Allegato 1, punto 2. della deliberazione regionale di che trattasi (“Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente”), vengono precisati gli “Adempimenti a carico dei datori di lavoro” (punto 2.1), fra i quali sono annoverati la comunicazione al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato 1 al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007 (da effettuarsi, comunque, con frequenza minima annuale); e vengono, altresì, individuate (in stretta analogia con quanto fissato in sede di Conferenza Stato-Regioni) le seguenti tipologie di accertamenti:
- periodici (sottoposizione del lavoratore ad accertamento, di norma con frequenza annuale; con la specificazione che, “in situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all’accertamento,va tenuto conto, … che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro”: con riveniente possibilità, per il datore di lavoro, di selezionare “i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso”);
- per ragionevole dubbio (“in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio anche – oltre al controllo sanitario periodico – quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite”);
- dopo un incidente (“il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”);
- di follow up o monitoraggio cautelativo (“il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato, dal medico competente, ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope al fin e di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore”. Tali accertamenti “andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs.n .81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi”);
- in occasione del rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo (sottoposizione del lavoratore ad “accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio”).
Quanto al previsto iter degli accertamenti (punto 2.2), sono analiticamente disciplinati sia gli adempimenti del medico competente e dei datori di lavoro, sia le indicazioni per la visita medica.
L'accertamento va attuato secondo le disposizioni dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 e nel rigoroso rispetto delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento 18 settembre 2008 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2008).
Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15 novembre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell'allegato I una serie di mansioni lavorative da parte dei lavoratori impegnati in attività di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni individuate nell'allegato I per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.
Il primo atto obbligatorio è previsto dall'art. 4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell'intesa è al riguardo chiarissimo:
1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’ articolo 8.
L'articolo 8 dell'Intesa citata prevede poi che le procedure diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome.
In realtà era stata regolata anche la fase antecedente con il successivo art. 13 (Norme transitorie), inequivocabile: “1. Fino all'approvazione dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini della sorveglianza sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista logico-giuridico, per quel che riguarda l'esatto e completo adempimento di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’art. 8, comma 2, dell’Intesa del 30 ottobre 2007 ha stabilito che “le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L’accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise”.
Mentre il comma 4 ha demandato alla struttura sanitaria l’immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, “che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato”, il comma 5 facoltizza il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza a chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione anzidetta, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
A seguito dell’Intesa del 30 ottobre 2007, la stessa Conferenza Stato-Regione ha dunque provveduto, con l’atto del 18 settembre 2008 all’approvazione di un documento, elaborato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (avvalendosi del contributo di un apposito Gruppo tecnico) con il quale sono state individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Occorre sottolineare con forza la portata della tutela che riguarda anche i terzi estranei danneggiati dai comportamenti di lavoratori che svolgono mansioni rischiose in condizioni psicofisiche menomate dall'assunzione di sostanze stupefacenti od alcol. Questa finalità prevenzionistica a favore della collettività viene spesso bellamente ignorata da critici troppo disinvolti della normativa vigente,magari in nome di diritti individuali cui dovrebbe essere consentito di calpestare i diritti di tutti a vivere senza essere investiti da chi utilizza mezzi di trasporto o sollevamento, per fare esempio, senza averne i necessari requisiti psicofisici.
Nell’Allegato 1 all’atto di cui sopra trovano analitica disciplina le procedure per gli accertamenti in questione.
Quanto alla normazione regionale esemplare risulta essere - come non di rado accade - per le modalità efficacemente definite degli adempimenti necessari , la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 27 ottobre 2008 n. 868 con la quale sono state dettate le “Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
In attuazione delle indicazioni contenute nel citato Allegato 1 all’Atto del 18 settembre 2008, nell’Allegato 1, punto 2. della deliberazione regionale di che trattasi (“Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente”), vengono precisati gli “Adempimenti a carico dei datori di lavoro” (punto 2.1), fra i quali sono annoverati la comunicazione al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato 1 al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007 (da effettuarsi, comunque, con frequenza minima annuale); e vengono, altresì, individuate (in stretta analogia con quanto fissato in sede di Conferenza Stato-Regioni) le seguenti tipologie di accertamenti:
- periodici (sottoposizione del lavoratore ad accertamento, di norma con frequenza annuale; con la specificazione che, “in situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all’accertamento,va tenuto conto, … che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro”: con riveniente possibilità, per il datore di lavoro, di selezionare “i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso”);
- per ragionevole dubbio (“in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio anche – oltre al controllo sanitario periodico – quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite”);
- dopo un incidente (“il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”);
- di follow up o monitoraggio cautelativo (“il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato, dal medico competente, ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope al fin e di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore”. Tali accertamenti “andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs.n .81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi”);
- in occasione del rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo (sottoposizione del lavoratore ad “accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio”).
Quanto al previsto iter degli accertamenti (punto 2.2), sono analiticamente disciplinati sia gli adempimenti del medico competente e dei datori di lavoro, sia le indicazioni per la visita medica.
L'accertamento va attuato secondo le disposizioni dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 e nel rigoroso rispetto delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento 18 settembre 2008 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2008).
Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15 novembre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell'allegato I una serie di mansioni lavorative da parte dei lavoratori impegnati in attività di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni individuate nell'allegato I per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.
Il primo atto obbligatorio è previsto dall'art. 4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell'intesa è al riguardo chiarissimo:
1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’ articolo 8.
L'articolo 8 dell'Intesa citata prevede poi che le procedure diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome.
In realtà era stata regolata anche la fase antecedente con il successivo art. 13 (Norme transitorie), inequivocabile: “1. Fino all'approvazione dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini della sorveglianza sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista logico-giuridico, per quel che riguarda l'esatto e completo adempimento di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
ALLEGATO I del provvedimento 30 ottobre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. |
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Rispondi Autore: simone - likes: 0 | 14/03/2015 (17:02:15) |
La ditta dove lavoro ha dichiarato che praticamente tutti gli operai di qualsiasi mansione possono essere sottoposti ad alcool test, quindi facchini, montaggio semi lavorati, carico scarico manuale catena montaggio, senza che ci sia uso di carrello elevatore o mezzi, l'azienda è metalmeccanica ed esegue articoli per la casa, non vedo la pericolosità. Prevede altresì il tasso alcolemico a zero, può farlo oppure è un abuso per elevare le sanzioni disciplinari(cosa peraltro avvenuta)! l'accertamento avviene prendendo a caso tipo lotteria in date sconosciute ai dipendenti. |
Rispondi Autore: Stefano Tessaro - likes: 0 | 04/04/2019 (13:24:53) |
Buongiorno, la conduzione del transpallet con conducente a bordo rientra tra le mansioni a rischio per terzi di cui all'allegato I del provvedimento 30 ottobre 2007? |
Autore: Laabidi Mehdi | 08/07/2019 (13:17:27) |
Buongiorno, se la condizione di tale transpallet richiede una formazione specifica e di conseguenza una certificazione, diventa automaticamente una mansione inerente al trasporto ( di cose). Quindi si, dovrebbe rientrare nelle mansioni a rischio per terzi. (alquanto vista la situazione psicofisica del conducente, potrebbe recare danni a cose o persone) |
Rispondi Autore: Utente 1 - likes: 0 | 11/03/2021 (23:40:01) |
Gli addetti al servizio prevenzione e protezione (aspp) devono sottoporsi a test urina antidroga? |
Rispondi Autore: Carlo - likes: 0 | 20/01/2022 (07:54:25) |
Salve,io sono stato trovato positivo a un test per le urine (cannabis) e naturalmente sono stato dichiarato non idoneo per guidare il carrello. Sono stato però pure esentato dal turno di notte,ma il mio lavoro di notte consiste nel confezionare scatole quindi un lavoro affatto pericoloso né per me né per altri. Possono esonerarmi dal turno di notte pur svolgendo questa mansione?? Grazie per la risposta |
Rispondi Autore: enzo romano - likes: 0 | 27/06/2022 (17:24:32) |
DOMANDA: UNA MICRO AZIENDA (due titolari più un collaboratore) che effettua attività di trasporto (patente C, guidano tutti e tre) deve essere sottoposta a visita da parte del medico competente, titolari compresi (alcool e droghe)? GRAZIE |
Rispondi Autore: Martina - likes: 0 | 30/09/2024 (15:25:38) |
Salve, un chiarimento relativo al punto g) dell'allegato 1: "personale marittimo e tecnico tecnico delle piattaforme in mare adibito ad attività offshore". E' corretto che un impiegato che svolge saltuariamente sopralluoghi in piattaforme offshore svolgendo attività intellettuale, venga identificato come mansione che comporta rischi per la sicurezza incolumità e salute dei terzi? Quale fonte istituzionale potrebbe eventualmente fornire chiarimenti a riguardo? |