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Dispositivi per la protezione individuale dalle radiazioni ottiche

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria

02/02/2011

Un documento presenta i dispositivi di protezione specifici per le radiazioni ottiche. La normativa, le radiazioni solari, gli indumenti protettivi anti UV, gli occhiali da sole, i DPI oculari per le sorgenti non coerenti e per i laser.

 
In riferimento al seminario dal titolo “Dispositivi individuali di protezione dai rischi per la salute” – si è tenuto il 7 ottobre 2010 alla Convention “ Ambiente Lavoro” di Modena ed è stato organizzato dall’Associazione italiana di acustica ( AIA) e dall’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali ( AIDII) – PuntoSicuro ha già presentato alcuni interventi sui guanti antivibrazione e sui DPI per la protezione dall’esposizione cutanea.
 
Sul nostro giornale si è parlato molto delle radiazioni ottiche in occasione dell’entrata in vigore, avvenuta il 26 aprile 2010,  del Titolo VIII, Capo V, del Decreto legislativo 81/2008 riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali ( ROA) e in relazione a specifici convegni dedicati al tema.
Ritorniamo a parlarne, dal punto di vista dei dispositivi di protezione specifici, attraverso l’intervento dal titolo “Radiazioni ottiche: Dispositivi di Protezione”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto.
 
Nel documento agli atti - dopo un excursus sulle radiazioni ottiche, sulla normativa e sui principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e sulla pelle - si ricorda che il Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/2008 stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
 

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Dopo aver fatto riferimento alla valutazione dei rischi e alle modifiche apportate al capo V dal D.Lgs. 106/2009, si indica che in caso di lavorazioni nei quali il processo lavorativo o la mansione comportino una significativa esposizione del lavoratore alla radiazione solare “si dovrà effettuare una valutazione dei rischi specifica (da intendersi come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza) anche perché gli effetti di questo rischio sono ormai scientificamente noti da tempo”.
 
Dopo aver riportato circolari e riferimenti normativi relativi ai lavoratori outdoor (ad esempio lavoratori esposti ai raggi solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto, lavori all’aperto in agricoltura, …), vengono fornite informazioni sugli indumenti protettivi anti UV ( radiazioni ultraviolette).
Un indumento protettivo è il cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm) con protezione anche alle orecchie, naso e collo. “I cappelli ‘da legionario’ sono ottimali”, mentre i “berretti da baseball con visiera non forniscono protezione per le orecchie e per il collo che essendo aree particolarmente fotoesposte dovranno comunque essere protette dalla radiazione UV”.
 
Alcune regole generali per gli indumenti protettivi anti UV:
- usare tessuti a trama “fitta” densi e spessi;
- “se è possibile osservare delle immagini attraverso il tessuto tenuto davanti ad una lampada, il potere di protezione è molto basso; se filtra attraverso il tessuto solo la luce, il potere di protezione è modesto; se la luce non filtra il potere protezione è ottimo. Dove passa la radiazione luminosa, passa anche la radiazione UV”.
 
Sempre in merito al rischio UV outdoor si indica che le creme solari “hanno dimostrato la loro validità nel ridurre l’incidenza sia di alterazioni neoplastiche epiteliali della cute che fotoinvecchiamento”. Tuttavia bisogna fare attenzione ai “possibili effetti fotoallergici e fototossici associati alla esposizione simultanea a sostanze chimiche (es. antiparassitari) o vegetali (es. bergamotto, ombrellifere etc.)”. Dunque è necessario “che la scelta della crema solare sia effettuata con il coinvolgimento del Medico Competente”.
 
Riguardo agli occhiali da sole viene ricordata la norma UNI EN 1836:2008, relativa a “occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l’osservazione diretta del sole”. 
Il documento agli atti – che vi invitiamo a visionare – riporta i requisiti dei filtri, i requisiti per occhiali da sole completi, informazioni sulle prove e sulla marcatura.
Inoltre ricorda che “i filtri adatti all'uso in strada e alla guida devono inoltre soddisfare i due requisiti seguenti:
- avere specifiche caratteristiche di trasmissione della luce per le lunghezze d'onda comprese tra 500 nm e 650 nm (il fattore spettrale di trasmissione dei filtri adatti all'uso in strada e alla guida non deve essere minore di 0,2 x Fattore di trasmissione luminosa);
- riconoscimento dei segnali luminosi rossi, verdi e gialli e dei segnali luminosi blu”.
Riguardo a questi DPI il fabbricante o il fornitore deve fornire – nella lingua nazionale del Paese di destinazione – informazioni sul tipo e prestazioni del filtro e sulla classe ottica. Nonché spiegazioni dei contrassegni, istruzioni per la manutenzione e pulizia, il valore nominale del fattore di trasmissione luminosa, …
Si ricorda poi che “tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria del D.Lgs. 475/92 e pertanto comportano l’obbligo di una formazione specifica all’uso”.
 
Il documento riporta poi alcuni esempi di sorgenti non coerenti potenzialmente rischiose (ad esempio riscaldatori radianti, forni di fusione metalli e vetro, lampade ad alogenuri metallici, specifiche lampade per uso medico, saldatura, sterilizzazione, essiccazione inchiostri e vernici, …) e di idonei DPI oculari:
- occhiali: “proteggono gli occhi e offrono una protezione limitata alle cavità oculari”;
- maschere/occhiali a visiera: “proteggono gli occhi e le cavità oculari”;
- ripari facciali: “forniscono protezione sia agli occhi che al viso”.
 
Dopo aver raccolto le norme tecniche relative ai DPI oculari per radiazioni ottiche incoerenti, vengono indicati i criteri generali di scelta dei DPI oculari
- “livello di protezione: Attenuazione > Livello Esposizione/VLE; 
- trasmissione Luminosa (qualità visione) (> 20%); 
- percezione colore (segnali luminosi etc,); 
- riflessioni (se ambiente molto riflettente); 
- alimentazione elettrica (buona protezione anche in assenza alimentazione); 
- protezione da ulteriori rischi (polveri, proiezione oggetti etc.)”.
 
In conclusione l’intervento si occupa delle sorgenti laser (ad esempio applicazioni mediche e mediche per uso estetico, telecomunicazioni, informatica, saldatura e taglio di materiali, applicazioni nei laboratori di ricerca, …) dando indicazioni sulla classificazione dei laser e sui requisiti di sicurezza per le diverse tipologie di laser.
Riguardo agli occhiali di protezione LASER (norme DPI oculari Laser EN 207 e EN 208) vengono fornite indicazioni sull’etichettatura degli occhiali di protezione.
 
Le regole per l’uso degli occhiali:
- utilizzare solo occhiali conformi alle norme, adatti al laser utilizzato e in buono stato;
- “leggere le note d’uso fornite dal produttore;
- non guardare mai volontariamente il fascio o una delle sue riflessioni, nemmeno con protezione oculare;
- pulire regolarmente gli occhiali;
- dopo l’uso rimettere gli occhiali nei loro contenitori;
- sistemare gli occhiali fuori dalla zona laser;
- eliminare gli occhiali difettosi o rovinati;
- prevedere degli occhiali supplementari per i visitatori”.  
 
Infine la relatrice sottolinea che non bisogna mai “usare occhiali di protezione Laser (singola lunghezza d’onda) per sistemi a luce pulsata (Intense Pulsed Light – IPL – energia luminosa che, contrariamente al laser, non è coerente). In questo ultimo caso “occorrono occhiali specifici per lunghezza d’onda multipla”.
Senza dimenticare mai che “le misure di sicurezza non hanno efficacia se non sono condivise e comprese da tutti gli operatori”.
 
 
 
Radiazioni ottiche: Dispositivi di Protezione”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (A.U.S.L. 7 di Siena - Laboratorio di Sanità Pubblica - Area Vasta Toscana Sud Est -  Laboratorio Agenti Fisici - Centro SIT Acustica n.164), intervento relativo al seminario “Dispositivi individuali di protezione dai rischi per la salute” (formato PDF, 1.78 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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