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Documentazione di cantiere: impianto elettrico e rumore ambientale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

08/09/2011

Un quadro riassuntivo della principale documentazione che deve essere tenuta in cantiere inerente la sicurezza e relativa a impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e rumore ambientale.

 
Bergamo, 08 Sett – PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi il documento “ Documentazione di Cantiere” pubblicato sul sito del Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo e elaborato dal Coordinamento regionale dei CPT della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese).
Il documento - aggiornato al 30 maggio 2011 - offre un quadro riassuntivo della principale documentazione, relativa alla sicurezza, che deve essere tenuta in un cantiere edile. Per ogni documento vengono forniti suggerimenti pratici, notizie sul soggetto che lo emette, sul destinatario e sui riferimenti normativi attualmente vigenti.
 
Dopo aver riportato alcune informazioni su diversi documenti generali (fascicolo tecnico, piano di lavoro, dichiarazione di conformità, richiesta di verifiche periodiche, registro di controllo, …) ci occupiamo oggi della documentazione relativa a impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e alla documentazione relativa al rumore ambientale.
 

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Impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche 
Questo un elenco della documentazione da tenere in cantiere:
 
-Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra: la dichiarazione “la emette l’installatore qualificato da CCIAA (lett. A del D.M. 37/2008)” secondo quanto indicato nella normativa ( D.Lgs. 81/2008 – DM 37/2008). In particolare la dichiarazione “va emessa al completamento dell’ installazione dell’impianto elettrico, prima del suo uso. L’impiantista deve rilasciare dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra, allegando: schema base dell’impianto elettrico realizzato, compreso quello di terra;  relazione tipologica dei materiali impiegati; certificato di abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di Commercio”; 
 
-Modello di trasmissione della dichiarazione di conformità dell’impianto: il modello di trasmissione “va inviato a cura del Datore di lavoro o del gestore dell’impianto”. La trasmissione del modello “deve avvenire entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’ impianto. Inviare il modello di trasmissione (DPR 462/2001) all’INAIL, ASL o Arpa territorialmente competente o solamente allo sportello unico attivato dal Comune. Tenere in cantiere le dichiarazioni di conformità del fabbricante dei quadri elettrici che, si ricorda, devono essere solo di tipo ASC. La dichiarazione di conformità adempie all’obbligo di ‘controllo iniziale’ previsto dall’art. 71 co.8 (del D.Lgs. 81/2008, ndr). Nel caso di collegamento a una rete di distribuzione interna o non pubblica il datore di lavoro deve acquisire dichiarazione di conformità dell’impianto sorgente”;
 
-Documenti di controlli periodici: documenti emessi dal datore di lavoro tramite personale competente. Per i controlli periodici le frequenze sono “stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, progettisti, installatori ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi”. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza i controlli straordinari devono essere svolti “ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma leggibile e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”;
 
-Registro di Controllo: lo tiene il costruttore (o in assenza il datore di lavoro) secondo quanto indicato nel Titolo III art. 71 co. 4b del D.Lgs. 81/2008. Come già detto le “verifiche periodiche sono stabilite in base alle indicazioni fornite dal fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi”;
 
-Calcolo della probabilità di fulminazione o “auto protezione” contro le scariche atmosferiche: documento emesso da un tecnico qualificato (D.Lgs. 81/2008, Titolo III Art 84 - CEI 81-10). Serve in “presenza di strutture metalliche all’aperto (es. ponteggi metallici, gru, silos, ecc)”. Per le strutture metalliche (ad esempio ponteggi) deve essere redatto “da un tecnico qualificato una relazione sulla condizione di auto protezione della struttura e della non necessità di protezione delle stesse contro le scariche atmosferiche (le norme tecniche CEI non ammettono più valutazioni sommarie)”;
 
-Richiesta di “verifica periodica” per l’impianto di messa a terra e eventuale impianto di protezione contro scariche atmosferiche: richiesta emessa dal datore di lavoro e destinata ad “ASL, ARPA competente, Organismi abilitati dal Ministero” (DPR 462/01 art.4). Serve “nei casi in cui l’ impianto rimane in esercizio per un tempo maggiore di 2 anni. Non è sufficiente la sola richiesta ma deve essere effettuata la verifica biennale da uno dei soggetti abilitati. Tenere copia della richiesta fino all’emissione del verbale di verifica dell’Organismo che la effettua. La verifica biennale va richiesta indicando la data di scadenza della precedente verifica almeno tre mesi prima della data di scadenza”;
 
-Verbali di verifica degli impianti di messa a terra e eventuale impianto di protezione contro scariche atmosferiche: destinati ai datori di lavoro che ne fanno richiesta (DPR 462/01 art.4), servono “a seguito di installazione. Tenere copia del verbale di verifica in cantiere. L’INAIL può effettuare verifiche a campione”;
 
Rumore ambientale
In caso di rumore ambientale dovuto a lavori notturni o a lavori diurni che superano i livelli massimi zonali,  deve essere fatta, prima della esecuzione dei lavori, una richiesta di deroga per l’eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili. La richiesta è fatta dal datore di lavoro dell’impresa e destinata al Comune (DPCM 01/03/91,  D.P.C.M. 14.11.97, Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e L.R. 1.12.98 n. 89). “Nei casi di previsione di superamento dei livelli di rumorosità in funzione della “zonizzazione” dell’area comunale, richiedere deroga al superamento dei limiti”.
  
 
 
Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia, “ Documentazione di Cantiere” (formato PDF, 1.08 MB).


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Rispondi Autore: Sabatino Martone - likes: 0
12/09/2011 (12:45:06)
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