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Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Sono stato incaricato di eseguire una valutazione dei rischi per complessi condominiali dove esistono lavoratori dipendenti. Dalle prime verifiche è emerso che in quasi tutti gli edifici condominiali, i parapetti e le ringhiere delle scale interne o dei terrazzi hanno una altezza di circa 90 cm. In questi casi, visto che i dipendenti oltre alla vigilanza eseguono le normali attività di pulizia delle parti comuni e delle scale condominiali, bisogna rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed innalzare i parapetti fino a raggiungere un metro di altezza?
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I quesiti sul decreto 81: il condominio come luogo di lavoro
Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Sono stato incaricato di eseguire una valutazione dei rischi per complessi condominiali dove esistono lavoratori dipendenti. Dalle prime verifiche è emerso che in quasi tutti gli edifici condominiali, i parapetti e le ringhiere delle scale interne o dei terrazzi hanno una altezza di circa 90 cm. In questi casi, visto che i dipendenti oltre alla vigilanza eseguono le normali attività di pulizia delle parti comuni e delle scale condominiali, bisogna rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed innalzare i parapetti fino a raggiungere un metro di altezza?
Risposta
Il lettore pone in evidenza in questo quesito un problema abbastanza diffuso nei fabbricati condominiali adibiti a luoghi di lavoro specialmente in quelli ormai datati e cioè quello della applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e dell’attuazione delle misure di protezione necessarie al fine di eliminare o ridurre al minimo gli eventuali rischi esistenti negli stessi.
Fermo restando che secondo una interpretazione ormai consolidata ed universalmente condivisa il datore di lavoro in un condominio nell’ambito del quale presta la propria attività lavorativa qualche dipendente (portiere, vigilante, giardiniere, addetto alle pulizie. ecc.) è l’amministratore condominiale, il lettore, nel caso posto in evidenza nel quesito, chiamato a fare una valutazione dei rischi, ha riscontrata la presenza nel fabbricato condominiale di parapetti e ringhiere delle scale di altezza di circa 90 cm e si è chiesto se nella circostanza, considerata la presenza di lavoratori dipendenti, debbano essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Le disposizioni generali in materia di sicurezza sul lavoro da applicare nei luoghi di lavoro sono contenute nel Titolo II del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e nell’Allegato IV connesso allo stesso Titolo II e riportante i “Requisiti dei luoghi di lavoro”.
Per quanto riguarda in particolare la protezione dal rischio di caduta verso il vuoto si fa presente che, più volte viene indicato nel citato Allegato IV che quando nei luoghi di lavoro ci sono delle aperture che permettono il passaggio di una persona e presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro queste devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale. Per la protezione delle scale viene indicato in particolare al punto 1.7.1.2 di tale Allegato IV che:
“1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano”.
e si fa osservare che, in base allo stesso Allegato, agli effetti dell’applicazione del D Lgs. n. 81/2008, un parapetto viene considerato "normale" allorquando soddisfi alle seguenti condizioni:
“1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione”.
Lo stesso Allegato IV, comunque, al punto 1.7.2.3. indica che al parapetto, così come sopra definito, viene considerata equivalente una “qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi”.
Per quanto sopra detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato si è del parere che se un fabbricato condominiale deve essere adibito a luogo di lavoro lo stesso va reso conforme alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e secondo le indicazioni dalle stesse fornite.
In merito, infine, al problema della protezione nell’ambito degli edifici contro la caduta delle persone verso il vuoto si fa comunque presente che già erano state date sull’argomento precise e specifiche disposizioni con il D. M. 14/6/1989, contenente le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici ai fini del superamento o della eliminazione delle barriere architettoniche”. In tale decreto, infatti, al punto 8.1.3, relativo alla protezione degli infissi esterni, si può leggere che “il parapetto deve essere almeno di 100 cm” ed inoltre al punto 8.1.10, riguardante le scale, che “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10”.
Il lettore pone in evidenza in questo quesito un problema abbastanza diffuso nei fabbricati condominiali adibiti a luoghi di lavoro specialmente in quelli ormai datati e cioè quello della applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e dell’attuazione delle misure di protezione necessarie al fine di eliminare o ridurre al minimo gli eventuali rischi esistenti negli stessi.
Fermo restando che secondo una interpretazione ormai consolidata ed universalmente condivisa il datore di lavoro in un condominio nell’ambito del quale presta la propria attività lavorativa qualche dipendente (portiere, vigilante, giardiniere, addetto alle pulizie. ecc.) è l’amministratore condominiale, il lettore, nel caso posto in evidenza nel quesito, chiamato a fare una valutazione dei rischi, ha riscontrata la presenza nel fabbricato condominiale di parapetti e ringhiere delle scale di altezza di circa 90 cm e si è chiesto se nella circostanza, considerata la presenza di lavoratori dipendenti, debbano essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Le disposizioni generali in materia di sicurezza sul lavoro da applicare nei luoghi di lavoro sono contenute nel Titolo II del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e nell’Allegato IV connesso allo stesso Titolo II e riportante i “Requisiti dei luoghi di lavoro”.
Per quanto riguarda in particolare la protezione dal rischio di caduta verso il vuoto si fa presente che, più volte viene indicato nel citato Allegato IV che quando nei luoghi di lavoro ci sono delle aperture che permettono il passaggio di una persona e presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro queste devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale. Per la protezione delle scale viene indicato in particolare al punto 1.7.1.2 di tale Allegato IV che:
“1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano”.
e si fa osservare che, in base allo stesso Allegato, agli effetti dell’applicazione del D Lgs. n. 81/2008, un parapetto viene considerato "normale" allorquando soddisfi alle seguenti condizioni:
“1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione”.
Lo stesso Allegato IV, comunque, al punto 1.7.2.3. indica che al parapetto, così come sopra definito, viene considerata equivalente una “qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi”.
Per quanto sopra detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato si è del parere che se un fabbricato condominiale deve essere adibito a luogo di lavoro lo stesso va reso conforme alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e secondo le indicazioni dalle stesse fornite.
In merito, infine, al problema della protezione nell’ambito degli edifici contro la caduta delle persone verso il vuoto si fa comunque presente che già erano state date sull’argomento precise e specifiche disposizioni con il D. M. 14/6/1989, contenente le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici ai fini del superamento o della eliminazione delle barriere architettoniche”. In tale decreto, infatti, al punto 8.1.3, relativo alla protezione degli infissi esterni, si può leggere che “il parapetto deve essere almeno di 100 cm” ed inoltre al punto 8.1.10, riguardante le scale, che “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10”.
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Rispondi Autore: M. - likes: 0 | 14/07/2010 (07:59) |
Il citato D.M. 14/6/1989 è il decreto n.236, che non è applicabile agli edifici privati (si veda art.1 comma 3) se non per i rarissimi casi di ristrutturazione (art.2 lett. L dello stesso decreto), cioè per interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente." Invece al caso in esame, prima dell'emanazione del d.lgs. 81/2008, era applicabile il d.p.r. 547 del 1955, che chiedeva parapetti alti un metro per il combinato disposto degli articoli 16 e 26. |