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I quesiti sul decreto 81: sulle associazioni di lavoratori autonomi
Bari, 29 Giu - Quesito sulle associazioni di lavoratori autonomi impegnati nell’esecuzione di opere nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesiti
È normale che in un cantiere edile per l’esecuzione di un’opera vengano chiamati dal committente a lavorare diversi lavoratori autonomi che spesso svolgono anche lavori della stessa natura? Ed in tal caso, o nel caso che agli stessi si affianchi un’unica impresa, è tenuto il committente a designare il coordinatore per la sicurezza per controllare e coordinare i lavori?
Risposta
Per quanto si è a conoscenza non esiste la forma giuridica dell’associazione temporanea di lavoratori autonomi, che se pure esistesse potremmo individuare con l’acronimo del tutto inventato di A.T.A., e cioè di una associazione di lavoratori autonomi che si aggregano fra loro e si impegnano a realizzare un’opera che singolarmente non sarebbero in grado né tecnicamente né organizzativamente di realizzare e ciò benché è possibile riscontrare che di fatto oggi è sempre più diffuso il ricorso a tali tipi di organizzazione, un ricorso che lo scrivente, così come più volte ha avuto modo di mettere in evidenza nella risposta ai diversi quesiti formulati sull’argomento, attribuisce e fa risalire sostanzialmente ad incoerenze, omissioni ed incongruenze riscontrabili nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, allorquando in esso vengono stabiliti gli obblighi di sicurezza a carico dei committenti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e di tutte le altre figure che operano nei cantieri temporanei o mobili. Si consulti a proposito le risposte ai quesiti pubblicate sui quotidiani del 12/12/2008, del 27//1/2010, del 30/3/2011 e dell’ 1/6/2011.
Il ricorso all’intervento dei lavoratori autonomi è molto diffuso in particolar modo nei piccoli cantieri edili in quanto da un lato costituisce una soluzione alternativa all’assunzione di lavoratori subordinati che comporta conseguenzialmente l’adempimento degli obblighi ad essa collegati e dall’altro è invogliato dalle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto a seguito di una stretta lettura del testo del D. Lgs. n. 81/2008 allorquando fissa gli obblighi del committente (art. 90) emerge che a questi è consentito di potersi avvalere per realizzare un’opera di uno o più lavoratori autonomi senza che sia comunque obbligato a designare un coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e quindi obbligato ad elaborare un piano di sicurezza e di coordinamento avendo il legislatore condizionato tale obbligo alla presenza, sia pure anche non contemporanea, di più imprese esecutrici senza prendere minimamente in considerazione, anche se da più parti invocato e sperato, l’eventuale presenza in cantiere di lavoratori autonomi che risulta essere molto diffusa. Su tale incongruenza sono state dallo scrivente formulate varie considerazioni contenute nella risposta ai quesiti già indicati ed in particolare nella risposta al quesito pubblicato nel quotidiano del 30/3/2011 sugli obblighi del committente nel caso della presenza in cantiere di più artigiani.
E’ chiaro quindi che il committente, non fosse altro per evitare di designare la figura del coordinatore per la sicurezza che vede sempre come un aggravio di spesa, preferisce servirsi, sempre se l’entità dell’opera glielo consente, di uno o più lavoratori autonomi e lo può fare con una struttura di tipo orizzontale nel senso che i lavoratori autonomi sono direttamente chiamati dallo stesso o con una struttura cosiddetta mista che si ha quando un lavoratore autonomo a sua volta fa intervenire a partecipare all’opera un altro lavoratore autonomo al quale affida una parte dei lavori che ha scorporato da quelli oggetto del contratto d’opera.
Ora per dare un risconto sulla possibile istituzione di una associazione temporanea di lavoratore autonomi è necessario richiamare ancora una volta le definizioni sia di lavoratore autonomo che di impresa ed occorre altresì introdurre alcune nozioni elementari sulle cosiddette associazioni temporanee di imprese, comunemente indicate come A.T.I., richiamando i corrispondenti riferimenti giuridici.
La definizione di lavoratore autonomo è contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 in base alla quale questi è una “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”. La definizione di impresa invece non è inserita nel D. Lgs. n. 81/2008 ma la ricaviamo dal Codice Civile secondo il quale l'impresa è una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore mediante un insieme di persone che operano sotto la sua guida nonché di beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.). Il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto riguarda le imprese, con il comma 1 lettera i) dello stesso articolo 89 ha invece introdotto la definizione di impresa affidataria individuata quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” e con il comma 1 lettera i-bis) la definizione di impresa esecutrice individuata quale “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
L’associazione temporanea di imprese è stata invece introdotta nella legislazione italiana con la legge 8/8/1977 n. 584, con la quale furono recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e la sua introduzione è stata poi confermata dal D. Lgs. 19/12/1991 n. 406 e dalla legge 11/2/1994 n. 109 e s. m. i., provvedimenti normativi questi che, come è noto, sono stati successivamente tutti abrogati dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, per cui è questo oggi l’unico riferimento giuridico in materia. Per associazione temporanea d'imprese si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un affare in genere. La stessa è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente per l'esecuzione di un'opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare d' appalto.
Le A.T.I. possono essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Quella di tipo orizzontale è costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente ed in tal caso tutte le imprese riunite sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione dell'intera opera. L'associazione di imprese di tipo verticale si può formare invece quando un'impresa (mandataria) che sia capace per l'intera categoria prevalente ha bisogno comunque di associarsi ad altra impresa (mandante) che abbia la capacità di realizzare delle categoria di opere scorporabili ed in questo caso le imprese mandanti hanno la responsabilità delle sole opere scorporate, salva la responsabilità della capogruppo per l'intera opera. L’A.T.I. di tipo misto infine è un’associazione di tipo orizzontale per le prestazioni di lavori o servizi prevalenti e di tipo verticale per le prestazioni scorporabili e cioè in essa a due o più imprese omogenee, tra le quali è scelta quella mandataria capogruppo, si associano una o più imprese eterogenee per eseguire le prestazioni di lavori o di servizi separabili.
Lo scopo dell’A.T.I. è quello in genere di partecipare all'assegnazione di appalti in particolare nel settore delle grandi costruzioni ed il vantaggio di ricorrere alle stesse è costituito solitamente dalla possibilità per le mandanti, quando sono imprese di piccole e medie dimensioni, di partecipare a grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate e per la mandataria da parte sua, essendo di solito costituita da una grande azienda del settore di interesse, dalla possibilità di aggregare alla propria struttura aziende specializzate in particolari campi inerenti all'appalto in grado di eseguire parti dell'opera per le quali la stessa mandataria non possiede conoscenze, mezzi e strutture adatte. L’A.T.I. ha solitamente durata coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in cui l'opera è conclusa e tutte le partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse.
Ciò detto e premesso è chiaro quindi, in risposta al quesito formulato, che una aggregazione di lavoratori autonomi non costituisce assolutamente né una associazione temporanea di imprese proprio perche gli stessi imprese non sono né una associazione temporanea di lavoratori autonomi in quanto, come già detto, tale forma giuridica non è prevista dalle norme vigenti. Per quanto riguarda poi l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 è da far presente che in tali circostanze sono individuabili a carico del committente nei confronti di ciascun lavoratore autonomo dallo stesso chiamato ad operare in cantiere tutti gli obblighi a lui rivenienti dall’articolo 90 dello stesso decreto legislativo e riguardanti la verifica che gli stessi siano in possesso di adeguate capacità organizzative, della opportuna disponibilità della forza lavoro, di macchine e di attrezzature necessarie in riferimento ai lavori da realizzare e riguardanti altresì la verifica tecnico-professionale degli stessi con le modalità di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 con l’acquisizione da parte di ciascuno di essi della documentazione attestante la loro iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato con l’oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, la conformità alle disposizioni di legge delle macchine, attrezzature ed opere provvisionali da loro utilizzate, l’indicazione dei DPI in dotazione, la regolarità contributiva, la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente prevista dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008. Su tali ultimi requisiti ove espressamente previsti, oggetto di numerose discussioni, si prenda visione delle varie considerazioni svolte dallo scrivente in occasione della risposta ai quesiti già indicati e contenute in particolare nella risposta al quesito pubblicato sul quotidiano dell’ 1/6/2011. E’ necessario comunque far presente che in caso di inadempienza è prevista, ai sensi dell’art. 157 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del committente o del responsabile dei lavori la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1000 a 4800 euro.
Ora però a tal punto, per meglio inquadrare la posizione di tali tipi di associazioni di lavoratori autonomi che possono rinvenirsi ad operare nei cantieri edili, è necessario porre in evidenza che il legislatore con l’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotta la possibilità di individuare una posizione di garanzia di fatto con la relativa responsabilità a carico di soggetti che, pur sprovvisti di regolare investitura, risultino esercitare o aver esercitato in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. Ed è in virtù di quanto disposto da tale articolo 299 che è possibile riconoscere in tali aggregazioni di lavoratori autonomi una impresa di fatto così come risulta che facciano alcuni organi di vigilanza nell’ambito della loro attività ispettiva i quali individuano in uno dei lavoratori autonomi, specie quando questi risulta aver assunto una posizione prevalente e di comando nei confronti degli altri, la figura di datore di lavoro di fatto di tutta la organizzazione caricando di conseguenza allo stesso tutti gli obblighi di garanzia e di tutela della salute e della sicurezza degli altri lavoratori autonomi considerati di fatto lavoratori a lui subordinati e cioè gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi, alla redazione del DVR o dell’autocertificazione di valutazione dei rischi, all’informazione, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria se richiesta, ecc).
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Rispondi Autore: sara buresti - likes: 0 | 29/06/2011 (08:51:35) |
Se è vero che giuridicamente non esiste l'ATI tra lavoratori autonomi, esistono però i lavoratori automini che si associano in copartecipazione (art. 2549 e seguenti del codice civile) e di fatto svolgono i lavori di un singolo cantiere come fossero una impresa. In questo caso gli associati sono soggetti all'81 come fossero soci lavoratori? Il committente ha l'obbligo di nominare il coordinatore? |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 29/06/2011 (09:13:38) |
L'articolo 2 lettera a del D.Lgs. n. 81/2008 è inequivocabile, in caso di associati in partecipazione si applica integralmente il decreto medesimo, quindi gli autonomi così associati dovranno elaborare il piano operativo di sicurezza, e prima ancora il documento di valutazione dei rischi, istituire la sorveglianza sanitaria, procedere a formazione e addestramento eccetera ... |