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Imparare dagli errori: impianti elettrici e dispositivi di protezione
Brescia, 27 Sett – In “ Imparare dagli errori” riprendiamo a parlare di un dispositivo di protezione personale di cui spesso si sottovaluta l’importanza per la prevenzione degli incidenti o, comunque, la riduzione del danno: le scarpe di sicurezza.
In questo caso ne parliamo a proposito di attività correlate al rischio elettrico.
Come sempre, le dinamiche degli incidenti che analizzeremo sono tratte dall’archivio di INFOR.MO. - strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il primo caso è relativo all’attività di installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche.
Un operaio, assieme ad un collega di lavoro, si reca presso una stazione di conversione/trasmissione di una emittente radio allo scopo di eseguire alcuni interventi su apparecchiature elettroniche. Operazioni effettuata con gli impianti sotto tensione.
L’operaio, sprovvisto di guanti e di scarpe isolanti, durante il lavoro entra in contatto con elementi sotto tensione.
Al di là della mancanza dei DPI si è rilevato che nella suddetta stazione “l' impianto elettrico nel suo insieme non era a norma mancando, tra l'altro, di impianto di messa a terra e di protezioni differenziali”.
Dunque questi i fattori determinanti o modulatori (peggiorativi) dell’incidente:
- l'infortunato operava in presenza di parti attive in tensione;
- l'infortunato era sprovvisto di DPI ( guanti e scarpe);
- l'impianto era privo di messa a terra e di protezioni con interruttori differenziali e/o magnetotermici.
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Il secondo caso è invece relativo ad attività edili.
Un lavoratore si trova “all’altezza del secondo piano fuori terra dell’edificio in costruzione intento a versare l’acqua necessaria alla preparazione dell’impasto della sabbia” che unita al cemento serve alla realizzazione del massetto sul quale deve essere posato il pavimento.
Nel compiere questa azione – mentre non indossa scarpe antinfortunistiche ma semplici zoccoli di cuoio – è a contatto diretto con la sabbia umida e si trova, inoltre, nei pressi del montacarichi per sollevare i materiali necessari per la realizzazione del pavimento. Improvvisamente il lavoratore viene folgorato e si accascia al suolo.
Dalle indagini emerge che “l’ impianto elettrico era realizzato e mantenuto in modo tale da poter essere causa di contatto accidentale con gli elementi sotto tensione. In particolare il montacarichi risultava privo di isolamento elettrico e l'impianto elettrico era privo di protezione differenziale al quadro principale e di messa a terra”.
Anche in questo caso i fattori determinanti sono relativi allo stato dell’impianto elettrico e all’utilizzo di un montacarichi privo di isolamento elettrico, tuttavia non bisogna tralasciare la mancanza di scarpe adeguate all’attività svolta.
Il terzo caso è invece relativo ad un intervento su quadro elettrico sotto tensione.
Un operatore interviene in un quadro elettrico per un guasto al motore elettrico di un impianto di aspirazione dell’impianto di betonaggio.
Disattiva il sistema di sicurezza del quadro e con il cacciavite spinge un interruttore provocando un corto circuito. Viene investito da una fiammata alla mano, al braccio, alla spalla e al volto.
L’infortunato “doveva provare con le apparecchiature elettriche con dei tester” ed era sprovvisto degli idonei DPI (visiera, guanti, giubbotto, tuta e scarpe).
La prevenzione
Innanzitutto ricordiamo alcuni utili riferimenti normativi relativi all’uso dei DPI, con particolare riferimento alle attività su impianti e apparecchiature elettriche.
In merito agli obblighi del datore di lavoro è il Decreto legislativo 81/2008 che al comma 3 dell’articolo 80 prescrive che a seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
E come sappiamo il D.Lgs. 81/2008 torna più volte sull’obbligatorietà per i lavoratori dell’uso dei dispositivi di protezione. Ad esempio all’articolo 20 ricorda che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e che, a questo proposito, deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione.
Per conoscere meglio i dispositivi di protezione individuale ( DPI) PuntoSicuro ha presentato in passato le “ Linee Guida sui Dispositivi di Protezione Individuale”, pubblicate sul sito della Regione Lazio dedicato alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e a cura del Servizio Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’ Azienda USL Roma H.
Le linee guida, che hanno come principale riferimento l’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, ricordano le caratteristiche che devono avere le scarpe di sicurezza.
Devono essere comode, leggere e tali da consentire la traspirazione:
- “in gomma se richieste buone caratteristiche dielettriche;
- con puntale di acciaio e solette antiperforazione se rischio da schiacciamento o perforazione; - alte ai malleoli ed imbottite se vi è rischio di urti o contusioni;
- a rapido sfilamento in caso di infortunio o intrappolamento;
- con suole antisdrucciolevole se si ha accesso su suoli instabili”.
Questo è un elenco indicativo non esaustivo dei DPI per la protezione dei piedi e delle gambe e da utilizzare a seconda delle attività svolte (All. VIII D.Lgs. 81/2008):
- scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- scarpe con protezione supplementare alla punta;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali contro il calore, contro il freddo, contro le vibrazioni, antistatici, isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per neve, ghiaccio, terreno sdrucciolevole”.
Pagina introduttiva del sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 983 e 1069 (archivio incidenti 2005/2008) e la scheda numero 1955 (archivio incidenti 2002/2004).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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