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L’acquisto di macchine conformi alle norme di sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

23/05/2011

Un documento di Suva mostra le regole per l’acquisto di una macchina nuova o di una quasi macchina nuova. La dichiarazione di conformità, gli obblighi del datore di lavoro, l’integrazione di un impianto con una nuova macchina.

 
Lucerna, 23 Mag - Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, ha prodotto diversi documenti relativi alla prevenzione degli incidenti nell’uso di macchine e attrezzature di vario tipo, ad esempio le presse.
Con questo documento che presentiamo l’Istituto si pone il problema della pianificazione della sicurezza aziendale a partire dall’acquisto sicuro di una nuova macchina.
Acquistare una nuova macchina è infatti un investimento impegnativo che apre un periodo di cambiamenti: bisogna far posto al nuovo macchinario e formare i lavoratori che dovranno utilizzarlo. Ma siamo sicuri che anche nel processo di acquisto si tiene conto della sicurezza?
 
Per facilitare ai datori di lavoro elvetici l’acquisto “sicuro” di una macchina, Suva ha prodotto il documento “Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per gli acquisti. Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti”. Un documento che, benché faccia riferimento alla normativa elvetica, può essere di utilità anche per i nostri datori di lavoro. Non bisogna dimenticare che, in virtù di diversi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, molte delle indicazioni per la sicurezza proposte da Suva fanno preciso riferimento a direttive europee e sono valide anche per le nostre aziende.
 


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Il documento ricorda che in Svizzera se si acquista una nuova macchina o nuovo impianto nuovo “da un fabbricante o importatore svizzero, provare la sua sicurezza è semplice. Infatti, il responsabile dell’immissione in commercio è tenuto per legge a fornire assieme alla macchina anche una dichiarazione di conformità. Questa attesta che la macchina è conforme ai requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE. Egli deve fornire anche le istruzioni per l’uso nella lingua richiesta”.
 
Diversa è invece la situazione “se la macchina viene importata direttamente o se si tratta di una costruzione propria; in questi casi la responsabilità in merito alla sicurezza e al manuale di istruzioni spetta al datore di lavoro”.
 
Vediamo le regole per l’acquisto in Svizzera di una macchina nuova o di una quasi macchina nuova in relazione all’immissione in commercio/la messa in servizio sicura.
 
Acquisto da un responsabile dell’immissione in commercio svizzero
Il “responsabile dell’immissione in commercio deve fornire una dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l’uso o l’assemblaggio” (la “dichiarazione di incorporazione” viene “rilasciata per le quasi-macchine che vengono incorporate in altre macchine”).
Il datore di lavoro deve:
-  “accertarsi che la macchina, prima della messa in servizio, non presenti carenze evidenti;
-  verificare se sono presenti la dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l’uso o per l’assemblaggio”.
 
Acquisto all’estero (importazione diretta)
Il datore di lavoro “deve accertarsi che:
-  siano presenti la dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l’uso o l’assemblaggio;
-  non ci siano carenze evidenti.
In mancanza dei primi due documenti, spetta al datore di lavoro provvedere alla prova della sicurezza e a fornire le istruzioni per l’uso”.
 
Costruzione propria
  Il datore di lavoro deve “costruire la macchina secondo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ( allegato I della DM). Inoltre deve disporre della valutazione dei rischi e del fascicolo tecnico e delle istruzioni per l’uso, nonché rilasciare la dichiarazione di conformità”.
 
Ai datori di lavoro elvetici il documento di Suva consiglia di inserire alcune specifiche clausole nei contratti d’acquisto.
 
In caso di integrazione di una macchina/un impianto con una nuova macchina,  “bisogna comprovare nuovamente che si tratta di un impianto o di un macchinario sicuro”.
Questi i requisiti per l’immissione in commercio/la messa in servizio sicura:
-  “devono essere presenti le dichiarazioni di conformità delle singole macchine;
-  bisogna fornire la prova della sicurezza per le interfacce tra la macchina vecchia e la nuova, ad es. con una valutazione dei rischi secondo la norma SN EN ISO 12100;
-  bisogna adottare e documentare le misure di protezione per le interfacce. le misure devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE;
-  bisogna preparare le istruzioni per l’uso relative a tutto l’impianto (non bastano i manuali relativi alle singole macchine)”.
 
Quando si acquista una macchina d’occasione, ogni datore di lavoro deve accertarsi che vengano forniti i seguenti documenti:
-  “la dichiarazione di conformità o una ‘prova della sicurezza’ di altro tipo;
-  il manuale d’uso attuale”.
In particolare le macchine d’occasione “messe per la prima volta in commercio dopo il 1° gennaio 1997 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contenuti nell’allegato I della Direttiva Macchine in vigore all’epoca”.
 
In conclusione ai datori di lavoro, capi azienda e acquirenti si ricorda che acquistando macchine sicure, si può contribuire a proteggere la vita e la salute dei dipendenti; e nel contempo si possono evitare “costosi adattamenti che spesso si rivelano necessari sulle macchine che presentano delle lacune a livello di sicurezza”.
Inoltre per legge “il datore di lavoro deve provvedere affinché nella sua azienda siano utilizzate solo macchine sicure. La conformità alle norme di sicurezza deve essere sempre comprovata.
 Se si verifica un infortunio e viene disposta un’indagine penale, potendo dimostrare che i macchinari in dotazione sono conformi alle norme di sicurezza si è meglio tutelati giuridicamente”.
 
Senza dimenticare che una “macchina conforme alle norme di sicurezza soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela salute indicati nell’allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questi requisiti si applicano alle macchine messe in circolazione dal 1997 e sono vincolanti anche in Svizzera”.
 
 
 
N.B.: Gli eventuali riferimenti normativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutte le aziende.
 
 
 
FG

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