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La valutazione del rischi serve a prevenire gli infortuni?
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La valutazione dei rischi serve a prevenire gli infortuni?
Torino, 14 Sett – Da anni ormai PuntoSicuro dedica parte dei suoi articoli e del lavoro di promozione della cultura della sicurezza alla presentazione e all’analisi di casi esemplificativi dei più diffusi incidenti nel mondo del lavoro. Nella rubrica “ Imparare dagli errori” confluiscono infatti le dinamiche degli incidenti, una breve analisi sulle cause, alcuni utili elementi di prevenzione e un aggiornamento delle normative vigenti o, comunque, delle pratiche che, non rispettate, portano all’evento infortunistico.
Con questo impegno sul fronte dell’analisi degli infortuni, non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione di presentare un intervento - tenuto al convegno « La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», organizzato dalla ASL TO 3 il 28 aprile 2011 ad Avigliana – sul tema dell’interconnessione tra valutazione dei rischi e incidenti di lavoro.
Dell’intervento “ Infortuni sul lavoro: l’importanza della valutazione dei rischi”, a cura del Dott. Vito Bruno, vogliamo sottolineare alcune utili riflessioni generali sull’importanza della valutazione dei rischi.
La valutazione del rischi serve a prevenire gli infortuni?
Per rispondere a questa domanda il relatore riporta alcuni estratti di una sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10448: una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato, inoltre, che i lavoratori utilizzassero per l’esecuzione dello smontaggio, un mezzo improprio ed inadeguato quale un crick, con conseguente violazione dell’art. 71 D.P.R.
n. 164/1956 (art. 150, c.1, D.Lgs. n. 81/2008) laddove è previsto che ‘‘prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da demolire’’, così da predisporre idonee strutture di rafforzamento e puntellamento (…)”.
Nella sentenza si parla anche della posizione di garanzia del datore di lavoro e quindi, da parte sua, una condotta omissiva causalmente legata all’incidente, poichè la predisposizione di una concreta specifica valutazione dei rischi del lavoro in corso di svolgimento nel cantiere e la conseguente corretta informazione dei lavoratori, nonché la predisposizione delle idonee misure di sicurezza avrebbero evitato l’evento.
D’altronde nell’intervento si ricorda che già nel glossario di ergonomia dell’Inail l’infortunio viene considerato come un caso particolare di cattivo funzionamento del sistema uomo-macchina-ambiente. Inoltre “l’ infortunio si colloca sempre alla convergenza di un fascio di fattori e solo di rado ha un’unica causa”.
Tra i fattori possiamo trovare un’attrezzatura inadeguata (alla lavorazione, al contesto), un’ inadeguata manutenzione (attrezzatura luoghi di lavoro), una mancata/insufficiente informazione e formazione, il rumore, una scarsa illuminazione, un mancato rispetto dei principi ergonomici, le esigenze produttive dell’azienda, l’influenza dei fattori dell’ambiente, l’organizzazione del lavoro, … In particolare è l’interazione tra i vari fattori che determinano lo “scenario pre-infortunio”.
L’analisi del caso specifico presentato nell’intervento – relativo all’uso di una perforatrice – mostra in questo caso quanto abbiano influito le esigenze produttive dell’azienda, l’influenza dei fattori dell’ambiente e l’organizzazione del lavoro.
Se la valutazione rimane un adempimento formale, in quanto avulsa dal contesto lavorativo, difficilmente produrrà prevenzione.
LaCassazione penale, sez. IV, 3 marzo 2010, n. 8622 ribadisce che la valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all’evento che si è concretizzato , e non può essere affermata una causalità di principio.
Infatti la valutazione dei rischi “non è di per sé uno strumento prevenzionistico”. Diventa strumento prevenzionistico “(un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni) solamente se è in grado di individuare gli elementi che concorrono alla maturazione dello ‘scenario pre-infortunio’”.
Dunquela valutazione del rischi serve a prevenire gli infortuni “se le misure di prevenzione sono integrate nel processo lavorativo” e “se il processo lavorativo è vincolato/ancorato alle misure di prevenzione”.
Ed infatti l’articolo 15 (Misure generali di tutela) del Decreto legislativo 81/2008 recita che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: (…) b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro.
Nell’intervento si riprende poi una frase significativa dalle Linee Guida per l’applicazione del D. Lgs. 626/94 (a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome”: gli studi del fenomeno infortunistico che utilizzano un approccio solo"deterministico", mirato ad identificare cause di infortunio solo in errori umani o in inconvenienti tecnici o in deficienze strutturali, presentano limiti importanti ed insolubili se non affrontano anche le interconnessioni con il tessuto organizzativo della produzione.
Insomma la valutazione dei rischi deve essere intesa come “strumento di consapevolezza dei limiti strutturali – organizzativi – procedurali”.
Vengono ricordate dall’autore le tre fasi della valutazione dei rischi:
- individuazione dei fattori di rischio (pericoli);
- valutazione dei rischi (finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e protezione);
- gestione e controllo dei rischi (finalizzata ad individuare: le procedure per l’attuazione delle misure che si intendono adottare – i ruoli dell’organizzazione aziendale)”.
Senza dimenticare che, come indicato dal D.Lgs. 81/2008 - art. 29 c 3, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, … in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
L’intervento, al quale vi rimandiamo per una lettura più esaustiva, si conclude poi riportando alcuni aspetti della valutazione del rischio in relazione alla sicurezza del macchinario.
In questo senso la valutazione dei rischi “inizia con la determinazione dei limiti della macchina tenendo conto di tutte le fasi del suo ciclo di vita. Questo significa che le caratteristiche e le prestazioni della macchina o di una serie di macchine in un processo integrato e le persone, l'ambiente e i prodotti interessati dovrebbero essere identificati in termini di limiti della macchina”:
- limiti d'uso: uso previsto, uso scorretto, diversi modi di funzionamento, uso da parte di … sesso, età, capacità fisiche, dati antropometrici, informazione, formazione, presenza di altre persone in prossimità della macchina (lavoratori, pubblico, bambini);
- limiti di spazio: raggio di movimento, interazione persone/macchine (operatore, manutentore);
- limiti di tempo: durata della macchina e dei componenti, intervalli di manutenzione;
- limiti ambientali: temperature, uso della macchina al chiuso o all'aperto, con clima asciutto o umido, esposizione alla luce solare diretta, tolleranza a polveri e umidità, ecc.;
- limiti igienici (livello di pulizia richiesto);
- limiti relativi alla proprietà del materiale da lavorare.
“ Infortuni sul lavoro: l’importanza della valutazione dei rischi”, a cura del Dott. Vito Bruno, intervento al convegno «La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali» (formato PDF, 1.15 MB).
Tiziano Menduto
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