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La vigilanza del datore di lavoro sull’attività del medico competente

Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Medico competente

07/10/2011

La sentenza n. 34373 del 20 settembre 2011 che ha assolto il datore di lavoro di una s.p.a. dal reato di lesioni colpose in quanto la negligenza del medico competente non era addebitabile ad un difetto di vigilanza da parte sua. A cura di A.Guardavilla.


Milano, 7 Ott - Si riporta di seguito un commento alla recentissima sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34373 che ha assolto il datore di lavoro di una s.p.a. dal reato di lesioni colpose (per ipoacusia) in quanto la negligenza del medico competente non era addebitabile ad un difetto di vigilanza da parte sua
di Anna Guardavilla
 
 
In questa recente sentenza la Cassazione si è pronunciata sulle responsabilità per lesioni personali gravi del procuratore speciale di una società per azioni in relazione alla ipoacusia di origine professionale di cui era risultato affetto un lavoratore.
La Corte, confermando la sentenza di appello, ha assolto l’imputato in quanto:
-          il reato risultava essersi consumato in epoca ampiamente precedente al momento in cui l’imputato aveva assunto il ruolo di datore di lavoro;
-          anche per il periodo in cui egli ricopriva tale posizione, dalle emergenze processuali non erano emersi elementi di colpa perché risultavano essere stati realizzati interventi di carattere strutturale su macchinari e ambienti, la messa a disposizione dei lavoratori dei necessari presidi tecnici atti a prevenire eventi otolesivi, l’effettuazione di periodici controlli audiometrici sui lavoratori;
-          benché un profilo di colpa potesse “in ipotesi ravvisarsi a carico del medico competente, la cui posizione risultava essere stata sottoposta all’attenzione del PM già dal giudice di primo grado”, non emergevano secondo la Corte specifiche situazioni che avrebbero potuto e dovuto portare l’imputato a sindacare il comportamento del medico e l’inadeguatezza del ruolo prevenzionale da questi svolto: situazioni che erano stato rese palesi solo a seguito dell’apertura del procedimento penale.”
 
La Cassazione rigetta dunque il ricorso del Procuratore Generale (contro la sentenza liberatoria della Corte d’Appello) il quale faceva presente che “la colpa del medico, che inadeguatamente avrebbe corrisposto all’accertata patologia acustica, non avrebbe potuto portare ad elidere profili di colpa del procuratore dell’azienda […].
L’imputato, in altri termini, avrebbe dovuto comunque sorvegliare sul comportamento del medico aziendale”.
 
Secondo la Suprema Corte, invece, la Corte d’Appello, che ha assolto il datore di lavoro, “non ha affatto trascurato di considerare tale situazione, e […] ha escluso violazioni cautelari anche di colpa generica [cioè caratterizzate da negligenza, imprudenza, imperizia, n.d.r.] da parte del datore di lavoro, vuoi sotto il profilo della scelta del medico competente e sotto il correlato profilo del “sindacato” sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, vuoi sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici [interventi sui macchinari, messa a disposizione dei presidi di sicurezza, controlli dei dipendenti].”
 

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Interessante è il tema - proposto dalla sentenza - della vigilanza che il datore di lavoro deve effettuare sull’adempimento da parte del medico competente degli obblighi a suo carico.
La Cassazione sottolinea in proposito: “è indiscutibile che il datore di lavoro, titolare principale della posizione di garanzia, è tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti (con) titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo (qui, il medico competente).
E’ principio pacifico: desumibile già dall’articolo 2087 del codice civile, ed ora, per quanto possa valere, riaffermato a chiare lettere dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove si afferma che il datore di lavoro e il dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei precedenti commi dello stesso articolo, in più (“altresì”) sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi propri dei preposti (articolo 19), dei lavoratori (articolo 20), dei progettisti (articolo 22), dei fabbricanti e dei fornitori (articolo 23), degli installatori (articolo 24) e del medico competente (articolo 25), restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi “sia addebitabile unicamente agii stessi”, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente.”
 
E prosegue la Corte nella sentenza in commento che è una delle prime pronunce che prende in esame il contenuto di questa importantissima disposizione del D.Lgs. 81/08: l’articolo 18, comma 3-bis, citato, a ben vedere, come detto, riproduce in norma il dovere di vigilanza e controllo, relativo al rispetto della normativa prevenzionale, che [già] compete [e competeva] tradizionalmente sul datore di lavoro, ma anche sul dirigente nei limiti delle relative competenze funzionali, in applicazione della generalissima regola cautelare contenuta nell’articolo 2087 del codice civile, la cui inosservanza può portare alla responsabilità del soggetto obbligato in ossequio al disposto, altrettanto generale, dell’articolo 40, comma secondo, cod. pen.: il non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.”
 
Per meglio comprendere la ratio dell’art. 18 rispetto a ciò che concerne i rapporti tra datore di lavoro/dirigente e medico competente, è utile riferirsi alla Relazione di accompagnamento al decreto correttivo 106/2009 (che ha modificato due anni or sono alcuni obblighi in esso contenuti e ha introdotto il comma 3-bis), la quale precisa che “l’articolo 18 del “testo unico”, che individua gli obblighi di natura generale a carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando […] che spetta al datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le proprie attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze individuate nel programma di sorveglianza sanitaria e, quindi, richiedendo al medesimo il rispetto dei propri obblighi di legge e comunicandogli la cessazione del rapporto di lavoro” (v. quindi anche a tale proposito le lettere g) e g-bis) dell’art. 18 stesso).
 
Potremmo dire dunque che tale disposizione chiarisce maggiormente rispetto al passato dove finisce la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente e dove inizia quella del medico competente in ordine all’attività complessiva di quest’ultimo, e sancisce un obbligo di vigilanza, da sempre riaffermato dalla giurisprudenza in capo al datore di lavoro, sull’adempimento degli obblighi non solo a carico dei lavoratori e dei preposti ma anche dei professionisti, dei fornitori etc.
 
Una vigilanza, quella richiesta dal comma 3-bis dell’art. 18, che guardando al complessivo sistema delineato dal D.Lgs. 81/08 può trovare la sua migliore e più garantita applicazione nell’ambito di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. dd) e 30 D.Lgs. 81/08 e più in generale mediante l’adempimento di tutto quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01 (ivi compresa l’istituzione di un Organismo di Vigilanza).
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: MORANDO SERGIO - likes: 0
07/10/2011 (10:36:23)
Leggendo sopra la sentenza..ci sarebbe da spiegare invece come sui posti di lavoro..si è assunti per una mansione..e le MAESTRANZE ne comandano invece tutt'altre..
ACCADE questo guarda il caso..con i CONTRATTI PRECARI di somministrazione interinali..e similari (casi che porterò in causa al Tribunale di Mondovì) comunque il medico competente fa SOLO le visite mediche PER LE QUALIFICHE COMUNICATE..pertanto se assunti es:come montatori..o manovali.. NON CI SARANNO LE VISITE MEDICHE di SALDATORE Carrellista..!!! Pertanto è il Datore di Lavoro in questo caso una grande multinazionale costruzione gru (...) ad essere responsabile..cosa che ricade anche(sapendo in quanto avvisatte più volte..) su la ditta INTERINALE di Somministrazione (...)e il medico competente...guarda il caso sono di ditta privata NON delle ASL. ma anche se medici privati convenzionati con le ditte QUESTI MEDICI DOVREBBERO AVVISARE DEI PERICOLI della NOSTRA Ed ALTRUI SALUTE sulla QUALIFICA che si andrà a fare !!! Ma se fai domande..NON rispondono..sono evasivi...!!!
Esempio si vadano a leggere cosa può comportare a danni sulla nostra salute sulla professione di SALDATORE sulle relazioni del Prof. Teresio Valente DIMEL dell'Università Medicina del Lavoro di Genova o su: ULSS n.6 SPISAL Vicenza. un mare di PERICOLI che non tutti sanno compreso io ! Ma oltre a subire danni personali ricadono anche in altre violazioni di LEGGE così facendo ..perchè se si violano le T.U.S.L. contro di noi Lavoratori precari..626/94 81/2008 questo ricade di conseguenza su quanto si costruisce e che viene poi venduto! NON avendo le VISITE MEDICHE di SALDATORE NON si ha neppure i D.P.I. di protezione..non si avrà patentini di saldatura che sono tanti diversi, ad esami , e a scadenza biennale..NON si avrà il corso uso e pericoli .. patente da carrellista con tanto di alcool droga test..NON si avranno corsi uso e pericoli dei macchinari a motore e manuali usati..e NON avendo le visite mediche opportune alle reali qualifiche..si violano le leggi sulle MALATTIE PROFESSIONALI e si VIOLANO le LEGGI 303/56 di SORVEGLIANZA SANITARIA e altrettante violazioni di legge sui Lavori Usuranti 247/2007 e ancora leggi violate ripeto sulle tusl 81/2008 PERTANTO i MEDICI COMPETENTI devono fare "quando" sanno le REALI VISITE MEDICHE sulle REALI QUALIFICHE ma DEVONO a mio avviso anche AVVERTIRE noi LAVORATORI dei PERICOLI di QUALIFICA e DOPO i contratti precari tale VISITA MEDICA deve ESSERE RIPETUTA..anche per vdere se il nostro fisico ha subito danni..E RIPETENDO la VISITA MEDICA a fINE CONTRATTO INTERINALE..SI SCOPRIREBBE ANCHE SE CAMBIATE LE QUALIFICHE! ED il Medico Competente..riscontrato questo DOVREBBE DENUNCIARE queste VIOLAZIONI di LEGGE alle Autorità COMPETENTI ! OBBLIGATORIAMENTE ! anche se questi medici non sono delle ASL ma di centri medici privati..!
Morando.
Rispondi Autore: trovato enzo - likes: 0
07/10/2011 (15:53:00)
rispondo al ragazzo di Mondovì, mi occupo di siurezza da anni, e l'unica cosa giusta è quella di mettere in risalto quanto per iscritto, per vari punti che elenco:
-i lavoratori vengono avvisati attraverso la formazione di base dei rischi cui sonon sottoposti, e spesso avviene ad inizio delle attività di cantiere, specie nel caso di saldature speciali, con l'uso corretto dei DPI, e attraverso il POS, vengono identificati e valutati i rischi connessi ai medesimi lavori da eseguire.
-inoltre, il MC, si interfaccia, attraverso una visita di controllo nel cantiere per valutare insime al D.L. i rischi e le misure di prevenzione da adottare; mentre l'RLS aziendale s'è previsto e presente, deve anch'egli valutare e segnalare eventuali anomalie nelle attività lavorative o carenze di misure di prevenzione.
Pertanto, il MC può essere anche un libero professionaista abilitato a quella mansione, poichè autorizzato, purchè rispetta il protocollo sanitario per le attività di lavoro svolte dall'impresa incaricata, secondo le mansioni svolte dai dipendenti, i quali vanno in sorveglianza sia all'inizio che alla fine del rapproto di lavoro (e comunque sono state pubbliche su P.S. alcune sentenze in merito che in caso di infortunio o malattia professionale, si può richiedere oggi per ieri, dimostandolo che la patologia e correlata con l'attività precedentmente svolta in talune impresa).Quindi ti consiglio non solo di effettuare la sorveglianza sanitaria, prevista per legge, ma anche di vigilare attentamente, pocihe in caso di evento tragico secondo il D.Levo 231, le responsabilità saranno a cascata, ovvero dal D.L. al Preposto di cantiere, che secondo la norma vigente, anche se non incaricato per iscritto, per il principio di effettività, nè sarà anche responsabilire poichè è il primo interessato a dare ordini ai subordinati in cantiere, siano essi carrellisti, saldatori, o lavoratori in genere.
Pertanto la vigilanza, affidata alle AUSL provinciali, ha una valenza tale se di concerto alcune figure dell'organigramma aziendale interagiscono, ma sentendo le premesse, non mi pare, quindi tenete ALTA L'ATTENZIONE, poichè in casi simili può scattare l'imperizia e l'incidente.
Infine altro consiglio, in presenza di varie realtà lavorative oltre 2 aziende, e per + di 200 u.g. scatta il coordinamento dei lavori, ovvero la presenza di un professionista formato, che coordina le attività di lavoro e le interferenze tra le varie fasi di lavoro nei vari ambienti o reparti lavorativi.

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