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Novità per Sistri e piccoli serbatoi gpl

 
È stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Sviluppo, recante “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, in G. U. n. 160 del 12 luglio 2011).
 
Si richiama di seguito l’attenzione su due fra i molteplici punti toccati dal provvedimento:
 
SISTRI: proroga a giugno 2012 per imprese produttrici di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
Il provvedimento prevede l’emanazione di un ulteriore decreto che fissi un nuovo termine per l’entrata in vigore di SISTRI per le imprese che producono rifiuti pericolosi ed hanno fino a 10 dipendenti e che tale termine non sia antecedente al 1° giugno 2012.
 
articolo 6, comma 2
 
[...] f-octies) al fine  di  garantire  che  un  adeguato  periodo transitorio consenta  la  progressiva  entrata  in  operatività  del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di  cui  all`articolo  1,  comma  5,   del   decreto   del   Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  26  maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30  maggio  2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all`articolo 28, comma 2, del regolamento di  cui  al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere  antecedente  al  1º giugno 2012.)
 

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Piccoli Serbatoi Gpl
Si rammenta la Legge 10/2011, di conversione del DL 255/2010, all’articolo 2, coma 16-septies, fissava al 30 giugno 2011 e al 31 dicembre 2011 la verifica, a cura delle imprese fornitrici, dei serbatoi presso i piccoli depositi GPL in esercizio da 25 anni dalla prima installazione (depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi).
 
Per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei  piccoli serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l’articolo 2,   comma 16-septies, del citato decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  è  abrogato.
Resta salvo quanto previsto dalle normative di  sicurezza  vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas  di  petrolio  liquefatto  di  cui  al   decreto   del   Ministro dell`interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 120 del 24 maggio 2004.
 
Questo il testo della disposizione:
 
“Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell`interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell`intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell`idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.”
 
 


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