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Il 10 marzo 2010 si è tenuta la giornata di studio - organizzata dall’Ispesl, con la collaborazione dell’Associazione Italiana degli igienisti industriali (Aidii) - dal titolo “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Problematiche e Prospettive”.
Questa giornata di studio – di cui abbiamo già presentato gli atti – si è occupata di un tema particolarmente rilevante per l’entrata in vigore – dallo scorso 26 aprile – del Capo V del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 ("Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali").
Per offrire ai nostri lettori ulteriori indicazioni sulle radiazioni ottiche e sugli adempimenti normativi, ci soffermiamo su uno degli interventi presentati all’incontro: “Le radiazioni ottiche”, a cura della Dott.essa Giuseppina Bosco.
Tralasciando la parte relativa alla definizione delle radiazioni ottiche e agli eventuali effetti sulla salute – tutti temi già ampiamente trattati dal nostro giornale – ci soffermiamo direttamente sui principi della prevenzione:
- “valutare le radiazioni ottiche secondo le metodologie proposte dal'IEC per quanto riguarda i laser e le raccomandazioni del CIE e del CEN per quanto riguarda le sorgenti incoerenti;
- considerare eventuali lavoratori particolarmente sensibili (ad esempio senza cristallino) o sensibilizzati (uso di sostanze chimiche fotosensibilizzanti);
- risanare, se necessario, l'ambiente di lavoro per minimizzare i livelli di esposizione;
- proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali (occhiali)”.
La relatrice ricorda che il Capo V del D.Lgs 81/2008 “stabilisce le prescrizioni minime di protezione per i lavoratori contro i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro”. E i limiti di esposizione a radiazioni ottiche (coerenti ed incoerenti) sono riportati nell'allegato XXXVII.
Non si fa invece “nessun riferimento a tutte quelle categorie di lavoratori esposti, per adempiere ad una determinata mansione, a radiazioni solari”.
È dunque buona prassi, se necessario, “valutare anche questo tipo di esposizione, così come qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore” (come indicato nell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008).
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza – continua l’intervento - fino alla data del 26/04/2010 non erano richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, ma restavano validi, “richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII”.
Si ricorda che l’art. 181, comma 1 “specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione facendo particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
E in particolare “le prime sono le norme tecniche nazionali (UNI, CEI) e internazionali (CEN, ISO), mentre le seconde sono definite all’art. 2 comma 1 punto v) come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Tali buone prassi devono essere elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli organismi paritetici di cui all’art. 51, validate dalla commissione consultiva permanente previa istruttoria tecnica dell’ISPESL.
In riferimento all’obbligo di valutazione dei rischi (facendo ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi) – “inteso come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” – e agli obblighi specifici del Capo V del Titolo VIII, l’intervento riporta alcuneannotazioni:
- “non sono previsti per il Capo V, diversamente dal IV, valori di azione;
- analoga invece l’indicazione per la stima del rischio, che può essere condotta attraverso valutazioni qualitative, oppure ricorrendo a modelli di calcolo o a misurazioni strumentali;
- si tratta di un’indicazione che rimanda a strumenti ancora da discutere ed approfondire (tra l’altro ogni frequenza è differente nella sua azione biologica);
- importantissima la formazione dei tecnici, anche al nostro livello di attività di controllo”;
- “non vi sono segnalazioni di patologie acute e croniche dell’occhio in soggetti esposti professionalmente a radiazioni UV, LUCE BLU e IR in qualità di addetti alle saldature”.
L’intervento, che fa riferimento anche ad alcuni progetti di prevenzione della patologia professionale da radiazioni ottiche dell’ASL Roma H e Roma B, riporta alcuni quesiti e risposte contenute nel documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative” a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.
Quali sono, ad esempio, gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 lavoratori, dal punto di vista del documento di valutazione del rischio?
“Così come previsto all’art.29 comma 5 del DLgs.81/08, soltanto sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) e comunque non oltre il 30/06/2012 e ad esclusione delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c), d) e g) nell’art. 31 comma 6, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi in attesa delle procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale di cui sopra.
Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato che, a partire dall’identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e previste.
L’indicazione operativa suggerita per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda)”.
Ma cosa si intende per “personale qualificato”?
“Con la dicitura ‘personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia’ normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. L’assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo”. ”Informazioni utili al fine di accertare le ‘specifiche conoscenze in materia’ possono essere ritenute le seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione, eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum professionale”.
E nell’immediato “si suggerisce di giudicare il ‘personale qualificato’ essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale (Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi)”.
“Le radiazioni ottiche”, Dott.essa Giuseppina Bosco, intervento alla giornata di studio “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Problematiche e Prospettive” (formato PDF, 310 kB).
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Radiazioni ottiche: valutazione dei rischi e Testo Unico
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Il 10 marzo 2010 si è tenuta la giornata di studio - organizzata dall’Ispesl, con la collaborazione dell’Associazione Italiana degli igienisti industriali (Aidii) - dal titolo “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Problematiche e Prospettive”.
Questa giornata di studio – di cui abbiamo già presentato gli atti – si è occupata di un tema particolarmente rilevante per l’entrata in vigore – dallo scorso 26 aprile – del Capo V del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 ("Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali").
Per offrire ai nostri lettori ulteriori indicazioni sulle radiazioni ottiche e sugli adempimenti normativi, ci soffermiamo su uno degli interventi presentati all’incontro: “Le radiazioni ottiche”, a cura della Dott.essa Giuseppina Bosco.
Tralasciando la parte relativa alla definizione delle radiazioni ottiche e agli eventuali effetti sulla salute – tutti temi già ampiamente trattati dal nostro giornale – ci soffermiamo direttamente sui principi della prevenzione:
- “valutare le radiazioni ottiche secondo le metodologie proposte dal'IEC per quanto riguarda i laser e le raccomandazioni del CIE e del CEN per quanto riguarda le sorgenti incoerenti;
- considerare eventuali lavoratori particolarmente sensibili (ad esempio senza cristallino) o sensibilizzati (uso di sostanze chimiche fotosensibilizzanti);
- risanare, se necessario, l'ambiente di lavoro per minimizzare i livelli di esposizione;
- proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali (occhiali)”.
La relatrice ricorda che il Capo V del D.Lgs 81/2008 “stabilisce le prescrizioni minime di protezione per i lavoratori contro i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro”. E i limiti di esposizione a radiazioni ottiche (coerenti ed incoerenti) sono riportati nell'allegato XXXVII.
Non si fa invece “nessun riferimento a tutte quelle categorie di lavoratori esposti, per adempiere ad una determinata mansione, a radiazioni solari”.
È dunque buona prassi, se necessario, “valutare anche questo tipo di esposizione, così come qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore” (come indicato nell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008).
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza – continua l’intervento - fino alla data del 26/04/2010 non erano richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, ma restavano validi, “richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII”.
Si ricorda che l’art. 181, comma 1 “specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione facendo particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
E in particolare “le prime sono le norme tecniche nazionali (UNI, CEI) e internazionali (CEN, ISO), mentre le seconde sono definite all’art. 2 comma 1 punto v) come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Tali buone prassi devono essere elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli organismi paritetici di cui all’art. 51, validate dalla commissione consultiva permanente previa istruttoria tecnica dell’ISPESL.
In riferimento all’obbligo di valutazione dei rischi (facendo ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi) – “inteso come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” – e agli obblighi specifici del Capo V del Titolo VIII, l’intervento riporta alcuneannotazioni:
- “non sono previsti per il Capo V, diversamente dal IV, valori di azione;
- analoga invece l’indicazione per la stima del rischio, che può essere condotta attraverso valutazioni qualitative, oppure ricorrendo a modelli di calcolo o a misurazioni strumentali;
- si tratta di un’indicazione che rimanda a strumenti ancora da discutere ed approfondire (tra l’altro ogni frequenza è differente nella sua azione biologica);
- importantissima la formazione dei tecnici, anche al nostro livello di attività di controllo”;
- “non vi sono segnalazioni di patologie acute e croniche dell’occhio in soggetti esposti professionalmente a radiazioni UV, LUCE BLU e IR in qualità di addetti alle saldature”.
L’intervento, che fa riferimento anche ad alcuni progetti di prevenzione della patologia professionale da radiazioni ottiche dell’ASL Roma H e Roma B, riporta alcuni quesiti e risposte contenute nel documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative” a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.
Quali sono, ad esempio, gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 lavoratori, dal punto di vista del documento di valutazione del rischio?
“Così come previsto all’art.29 comma 5 del DLgs.81/08, soltanto sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) e comunque non oltre il 30/06/2012 e ad esclusione delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c), d) e g) nell’art. 31 comma 6, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi in attesa delle procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale di cui sopra.
Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato che, a partire dall’identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e previste.
L’indicazione operativa suggerita per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda)”.
Ma cosa si intende per “personale qualificato”?
“Con la dicitura ‘personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia’ normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. L’assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo”. ”Informazioni utili al fine di accertare le ‘specifiche conoscenze in materia’ possono essere ritenute le seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione, eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum professionale”.
E nell’immediato “si suggerisce di giudicare il ‘personale qualificato’ essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale (Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi)”.
“Le radiazioni ottiche”, Dott.essa Giuseppina Bosco, intervento alla giornata di studio “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Problematiche e Prospettive” (formato PDF, 310 kB).
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