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REACH: documenti utili
Confindustria ha reso disponibili delle Linee guida per la categoria REACH degli utilizzatori a valle che riepilogano i principali compiti degli utilizzatori a valle. Vediamo un estratto del documento.
“Principali adempimenti degli utilizzatori a valle secondo il regolamento REACH
1. Informare il proprio fornitore in merito a nuove informazioni sulle proprietà intrinseche della sostanza, anche relative alla classificazione e all’etichettatura indipendentemente dagli usi di interesse (cfr. art. 34.a).
2. Informare il proprio fornitore se si hanno informazioni relative al fatto che le misure di gestione del rischio (RMM) comunicate in SDS sono inappropriate (questa comunicazione va effettuata solo per gli usi identificati) (cfr. art. 34.b).
3. Inserire, una volta disponibile, e alla prima revisione della SDS il n°. di registrazione. N.B.: Per i DU e per i Distributori è prevista (cfr. Reg. UE 453 /2010) la possibilità di omettere gli ultimi 4 digit del n° di registrazione (digit che identificano il Registrante della sostanza, cioè produttore/importatore).
4. Applicare le RMM definite nell’ES allegato alla SDS entro 12 mesi dal ricevimento di una e-SDS completa di n. di registrazione, se l'uso del DU è coperto dall’ES allegato.
5. Al ricevimento di una e-SDS se l'uso del DU non è coperto da un ES allegato, informare il fornitore dell'uso (cioè renderlo un uso identificato) e attendere una nuova SDS con ES aggiornato/i o, in alternativa, se il tonnellaggio del DU > 1 tonnellata/anno, notificarlo all'Agenzia entro 6 mesi dal ricevimento della e-SDS con n. di registrazione e condurre una propria valutazione della sicurezza chimica (CSA secondo allegato XII del REACH) entro 12 mesi sempre dal ricevimento della e-SDS.
6. Preparare o fornire una o più SDS all’attore a valle della propria catena di approvvigionamento (l’utilizzatore a valle può essere anche formulatore di miscele pertanto ai sensi dell’art.31 ha l’obbligo di fornire insieme alle miscele la correlata SDS secondo le prescrizioni dell’articolo 31 par. 1-4); eventualmente allegare uno o più Scenari di esposizione (nei casi previsti per gli usi non coperti) e raccomandare RMM appropriate.
7. Un utilizzatore a valle che sia anche produttore/importatore di articoli deve notificare all’ECHA una sostanza contenuta in un articolo se è inserita in Candidate List (cfr. art. 7.2 del REACH; lista consultabile), e se non è stata registrata per quell’uso specifico nel caso in cui tale sostanza sia presente nell’articolo in quantità > di 1t per produttore/anno ed in concentrazione > di 0,1 % peso/peso
8. Il Fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) e inclusa in Candidate List (cfr. art. 59.1 del REACH; lista consultabile) in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso deve fornire, al destinatario dell’articolo, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti quanto meno il nome della sostanza. Su richiesta queste informazioni devono essere comunicate al consumatore (cfr. art.33 del REACH) entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Usare le sostanze autorizzate secondo l’uso previsto nell'autorizzazione (questa informazione dovrebbe essere contenuta nella SDS del fornitore al punto 15.1) e notificare all’ECHA l’uso di una sostanza autorizzata entro 3 mesi dalla prima fornitura della sostanza (art.66.1 del REACH).
10. Richiedere l'autorizzazione all'uso/i di sostanze elencate nell'allegato XIV del REACH (cfr. Reg. UE 143/2011) se la sostanza non è stata già autorizzata all’uso dal fornitore della sostanza.
11. Rispettare eventuali restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze e preparati come definito nell'allegato XVII del REACH.
12. Preparare e fornire informazioni sulle sostanze non classificate in quanto tale o in quanto componente di una miscela come richiesto dall'articolo 32 per ulteriori utilizzatori a valle e distributori, al più tardi al momento della prima consegna di una sostanza.
13. A partire dal 1 dicembre 2010 gli utilizzatori a valle che siano formulatori di miscele hanno l’obbligo di fornire una SDS della miscela redatta in conformità all’Allegato I del Reg. 453/2010. Tuttavia è prevista una deroga al 30 novembre 2012 per i fornitori di miscele immesse sul mercato almeno una volta prima del 1 dicembre 2010 a meno che non si renda necessaria una revisione del contenuto della SDS. A partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere conforme all’Allegato II del Reg. 453/2010.”
Sono inoltre disponibili due documenti elaborati dall’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) concernenti le informazioni più rilevanti in merito alle nuove schede di sicurezza (SDS) e agli scenari di esposizione, e le disposizioni inerenti alle sostanze negli articoli (disponibile al momento solo in inglese).
Possibili soluzioni in merito alla problematica dell’acquisizione delle informazioni nell’importazione di miscele e articoli.
In riferimento alle difficoltà per l’importatore nell’ottenere informazioni sulle sostanze contenute da parte del fornitore stabilito in paese extracomunitario (in caso di paese non tenuto al rispetto della normativa in esame), segnaliamo due iniziative.
Confindustria propone di pattuire con il fornitore la nomina da parte di questi di un rappresentante esclusivo che adempia gli obblighi spettanti agli importatori così eliminando in radice la problematica (art. 8 regolamento Reach), o in alternativa quella di prevedere nell’accordo contrattuale specifiche clausole che impegnino il partner alla trasmissione delle informazioni.
Il Ministero della Salute suggerisce invece agli importatori di miscele e articoli di provenienza extracomunitaria di sottoporre al fornitore extracomunitario la compilazione di apposito format, che lo stesso dovrà restituire compilato.
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