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SISTRI: modifiche nelle comunicazioni annuali e nuove guide
In relazione al modello unico di dichiarazione ambientale ( MUD) e al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), è stata firmata il 2 marzo 2011, dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, una “Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/4/2010 e all'articolo 12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010”.
La circolare indica che “a seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI”.
Tuttavia – continua la circolare – “nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall’1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni. I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010. Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.
Rimandandovi alla lettura integrale della circolare, ricordiamo che il documento fa riferimento anche alle informazioni da comunicare riferite al periodo cosiddetto del “doppio binario”, “nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006”.
Sono anche riportate le modalità della presentazione della dichiarazione SISTRI.
Riepiloghiamo, attraverso una tabella contenuta nella circolare, gli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti.
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA | ADEMPIMENTO | PERIODO DI RIFERIMENTO |
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti | Nessuna dichiarazione | A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010 |
commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione | Nessuna dichiarazione | A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010 |
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti | Dichiarazione SISTRI | Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011 |
consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati | Nessuna dichiarazione | |
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo | Dichiarazione MUD | |
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro | Dichiarazione SISTRI | Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011 |
soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. | Dichiarazione MUD | Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso) per il 2010. Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011 |
soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo | Dichiarazione MUD | Dichiarazione MUD (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010. |
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti | Dichiarazione SISTRI | Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011 |
comuni o loro consorzi e comunità montane | Dichiarazione MUD | |
comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI | Dichiarazione MUD | A decorrere dal secondo semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all’articolo 189, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006 |
Sempre in relazione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( SISTRI) segnaliamo alcuni nuovi documenti:
- è stata diramata la “Circolare n. 350 28.02.2011 - Variazione parco autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI” recante le procedure per la gestione delle variazioni del parco autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI;
- sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi a tre diversi documenti: “Guida utente – Produttori”, “Guida utente – Trasportatori”, “Guida utente - Recuperatori-Smaltitori”. Queste guide oltre a illustrare gli obiettivi del SISTRI, offrono precise indicazioni in merito a: procedura di iscrizione, accesso al sistema, compilazione del registro cronologico, compilazione della scheda SISTRI, compilazione dell’area conducente.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali, “ Circolare n. 350 28.02.2011 - Variazione parco autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI” (formato PDF, 1008 kB).
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “ Guida utente – Produttori”, (formato PDF, 10.93 MB).
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “ Guida utente – Trasportatori”, (formato PDF, 11.89 MB).
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “ Guida utente - Recuperatori-Smaltitori” (formato PDF, 9.91 MB).
Tiziano Menduto
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