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Sospensione dell'attività imprenditoriale e legge 241/1990
Consulta: sospensione dell'attività imprenditoriale e legge 241/1990
Con sentenza n. 310 del 2 novembre 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Min.Lavoro: sospensione attività imprenditoriale e sentenza n. 310/10 della Consulta
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 25/SEGR/0018802 dell'8 novembre 2010, con la quale fornisce le indicazioni operative, in riferimento alla sentenza n. 310 del 2 novembre 2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
La Direzione evidenzia l'obbligo per il personale ispettivo di motivare sia pur sinteticamente, l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.
In considerazione di ciò, è opportuno che al modello di sospensione per lavoro irregolare, attualmente in uso, il personale ispettivo inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo.
Fonte: DPL Modena.
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