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Valutazione dello stress: va completata entro il 31 dicembre 2010
Valutazione dello stress: problemi interpretativi e applicativi.
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano
1. La lettera circolare recante le indicazioni sullo stress lavoro correlato della commissione permanente
1.1 Premessa
Con l'inattesa forma della circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre avente ad oggetto “approvazione delle indicazioni necessarie per la valutazione dello stress lavoro-correlato” sono infine state comunicate solamente alle Regioni, alle parti sociali e alle direzioni del lavoro le tanto attese indicazioni sulle modalità operative per effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato.
La lettera circolare riproduce integralmente le “Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)“.
1.2 Fattori oggettivi e fattori soggettivi
Va sottolineato che, in via di principio, le indicazioni della commissione non possono contrastare con l'Accordo Europeo del 2004 sullo stress recepito dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, che individua la necessità inderogabile di analizzare, tra gli altri, non solo i fattori ... fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.)”.
In tal senso le indicazioni della commissione appaiono parziali e devono essere integrate da chi effettua la valutazione con la rilevazione dei fattori soggettivi anche nella fase di valutazione preliminare. Difatti secondo la Commissione consultiva “la valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili”, ma questa affermazione, nella sua parzialità limitativa è parzialmente sbagliata, perché contraddice l'accordo europeo del 2004, limitandone la portata applicativa, cosa che non può farsi perché il primo riferimento per il valutatore è l'accordo europeo del 2004, mentre le indicazioni della Commissione consultiva sono indicazioni di secondo livello.
In tal senso l'affermazione contenuta nelle indicazioni della commissione va completata con l'indagine preliminare anche dei fattori soggettivi indicati nell'accordo del 2004.
2. Gli articoli 28 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e lo stress lavoro correlato
2.1 Premessa
L'articolo 28 del D.Lgs. n.81/2008 (Oggetto della valutazione dei rischi) prevede che “la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [che è”compito indelegabile del datore di lavoro”] ... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 ”.
Il successivo comma 1-bis dell'art. 28 introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009, in particolare, così recita: ”la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010”.
2.2 Cosa significa “decorre”
Per capire cosa significa giuridicamente il termine decorre non è necessario avventurarsi in sofisticate considerazioni linguistiche, ma è invece sufficiente leggere una norma di legge che in passato ha presentato all'interprete questo termine tipico del linguaggio giuridico: l'abrogato D.P.R. n.547/1955 il quale all'articolo 406 intitolato “Decorrenza” chiarisce che il termine significa, molto semplicemente, entrata in vigore: “Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1956. A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n. 230, è abrogato”. Ovvero dalla data della decorrenza non si applica più il precedente regime normativo, ma si applica integralmente il nuovo: e quindi, per stare al nostro caso dello stress lavoro correlato, dal 31 dicembre 2010 non si applica più il regime che consentiva di attendere fino al 31 dicembre 2010 per completare la valutazione dello stress lavoro correlato, ma entra in vigore l'obbligo di aver completato l'intera valutazione dello stress lavoro correlato.
2.3 I compiti e i poteri, limitati, della Commissione consultiva
L'articolo 6 del D.Lgs. n.81/2008 sulla “ Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” prevede al comma 5 che “i componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni”. Dunque il Decreto Ministeriale è la forma con la quale la commissione ha avuto vita.
Il successivo comma 8 dell'art. 6 citato prevede che “la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: ... m- quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato”.
Ci si sarebbe aspettato quindi un Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale per dare il massimo risalto con una forma adeguata ad un provvedimento che interessa tutti i datori di lavoro.
3. La decorrenza dell'obbligo di completare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato
3.1. Premessa
Occorre notare un altro aspetto assai rilevante di quel che prevedono gli articoli 28 e 6 del D.Lgs. n. 81/2010: la commissione è autorizzata dal legislatore unicamente ad “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato”, ma non ha ne il potere ne il compito (tra i molti individuati dall'art. 6 del D.Lgs. n.81/2010) di decidere sulla decorrenza del termine ultimo entro il quale deve essere completata la valutazione dello stress lavoro correlato.
Questo anche perché detto termine è stato stabilito in modo certo e inequivocabile dal Testo Unico D.Lgs. n.81/2008, ai sensi del quale “il relativo obbligo [di aver predisposto in modo completo e aggiornato (come per tutti gli altri fattori di rischio connessi all'attività lavorativa svolta per conto dell'azienda) “la valutazione dello stress lavoro-correlato] decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010” (art. 28 comma 1 bis dlgs. n. 81/2008).
Decorre significa che dalla data limite del 31 dicembre 2010, se del caso, si passa da una situazione nella quale si poteva, forse, evitare di elaborare la valutazione completa del rischio lavoro correlato, ad una situazione nella quale non si può più evitare di avere elaborato un documento generale di valutazione dei rischi che includa anche un capitolo dedicato allo stress lavoro correlato e completo in tutti gli aspetti previsti in primo luogo dall'accodo europeo del 2004, che è la fonte primaria di individuazione dei criteri di valutazione, e poi anche, per gli aspetti coerenti con l'accordo del 2004, dagli indirizzi della Commissione consultiva, che sono la fonte secondaria e subordinata per la valutazione dello stress lavoro correlato.
3.2 Illegittimità della fabulazione della commissione sul c.d. “avvio”.
Il problema davvero rilevante, però, è che la Commissione consultiva, nella lettera circolare citata, non si è limitata ad elaborare le modalità di valutazione del rischio stress, in modo peraltro parziale, incompleto e non del tutto conforme all'inderogabile accordo europeo del 2004. Definire le modalità della valutazione era l'unico compito conferitogli dal d.lgs. n. 81/2008, ciò nondimeno la commissione si è avventurata in modo incongruo in una direzione totalmente, e in un certo senso pure gravemente, illegittima.
La Commissione consultiva si è sentita in dovere di dire la sua anche sulla decorrenza del termine, attribuendosi in modo illegittimo, non conforme alla legge, in effetti, un potere di decisione del termine di decorrenza (entrata in vigore) di obblighi penalmente sanzionati previsti da una legge penale speciale qual è il D.Lgs. n. 81/2008 che non gli spetta in alcun modo e che la costituzione italiana attribuisce in via esclusiva alla legge del Parlamento, o a provvedimenti aventi forza legale analoga autorizzati a priori o a posteriori con legge del parlamento (decreti legislativi e decreti legge).
Afferma sul punto, illegittimamente, la Commissione consultiva (quasi fosse un organo dotato di potere legislativo!):
"Disposizioni transitorie e finali
La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo".
È, va ribadito in modo netto, tutto illegittimo, che una commissione consultiva di funzionari amministrativi dello stato e delle regioni e di individui nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nominata con decreto dall'esecutivo, il Ministero del lavoro, dia ordini su come applicare e interpretare la legge penale, il D.Lgs. n. 81/2008 (senza avere peraltro neppure capito, o facendo finta di non capire, il significato giuridico del termine decorrere) agli organi di vigilanza, che sono peraltro ufficiali di polizia giudiziaria.
Va difatti notato che gli ispettori Asl, ad esempio, quando adottano i provvedimenti di prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/94 per contestare le violazioni dei reati penali di omessa o incompleta o non aggiornata valutazione completa di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa, ad esempio, agiscono in qualità di potere giudiziario, ovvero ufficiali di polizia giudiziaria, e dunque, in base alla costituzione, sottratti a qualunque controllo del potere esecutivo, e tanto più svincolati dagli ordini di una commissione composta anche da parti sociali che rappresentano coloro che la legge la devono rispettare.
L'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni al contravventore è testualmente ricondotto dal legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudiziaria, sicché fa ad esso difetto qualsiasi connotazione di discrezionalità, sia pure tecnica e promana da un organo che in quanto esercente le funzioni previste dall'articolo 55 codice di procedura penale è posto alle dipendenze e chiamato ad operare sotto la direzione dall'Autorità giudiziaria, e non certo della Commissione consultiva: “art. 56 c.p.p.- Servizi e sezioni di polizia giudiziaria - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria”.
La parte del provvedimento della Commissione consultiva sulla decorrenza ci porta ad evidenziare due circostanze assai chiare:
1. la commissione non può dare indicazioni e interpretazioni di alcuna sorta sulla entrata in vigore, o decorrenza che dir si voglia, dell'obbligo di effettuare una completa valutazione del rischio da stress lavoro correlato, perché l'articolo 6 e l'articolo 28 comma 1 bis del d.gs. n. 81/2010 non prevedono, e neppure potrebbero prevedere, tale potere, che è riservato al decreto medesimo, che difatti impone il 31 dicembre 2010;
2. e che tali indicazioni appaiono per di più non solo oscure, ma decisamente prive di un senso compiuto.
Risulta del tutto paradossale, ma anche involontariamente umoristica, l'acrobazia lessicale, incompatibile col dizionario della lingua italiana e col buonsenso, per la quale “la decorrenza dell'obbligo”, che come analizzato in precedenza significa entrata in vigore, si trasforma inopinatamente in “avvio”, termine peraltro che in questo contesto appare oscuro e incomprensibile.
Il giochetto della commissione è quello di spacciare questo “avvio” (che non significa niente nel mondo del diritto) come equivalente alla formula usata dell'articolo 28 d.lgs. n. 81/2008, alterandone in modo irriconoscibile il senso giuridico.
Il tutto col fine di eludere la scadenza del termine per concludere la valutazione dello stress lavoro correlato, dando ad intendere all'interprete poco avvezzo col rigore giuridico (come peraltro assai poco rigoroso sul punto pare essere lo stesso elaborato della commissione) che si tratta di un indefinito avvio senza termine finale per completare la valutazione dello stress lavoro correlato.
In sostanza si sta cercando di spacciare per corretta applicazione della norma una proroga per via interpretativa decisa in modo del tutto illegittimo dalla Commissione consultiva.
Questo equivoco, voluto, genera solo disorientamento e inutile confusione nei oggetti obbligati, i datori di lavoro, e nei loro RSPP consulenti, e conduce gli incauti datori di lavoro, che si affidano alla incomprensibile pretesa della Commissione consultiva, direttamente alla violazione dell'obbligo penalmente sanzionato (in vigore già col D.Lgs. n. 626/94 e ribadito con maggior forza dal D.Lgs. n. 81/2010) di valutare tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, senza alcun inesistente avvio, ma con una valutazione completa e conclusa entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2010.
Va poi sottolineato che nessun ufficiale di polizia giudiziaria dei servizi ispettivi della direzione del lavoro e dei servizi di vigilanza delle Asl nei luoghi di lavoro è soggetto a simili illegittime e arbitrarie “direttive” della Commissione consultiva, composta da soggetti che non hanno alcun potere per decidere i comportamenti della polizia giudiziaria, direttive che non hanno alcun valore legale, e perciò detti u.p.g. non sono in alcun modo tenuti a “tenerne conto”, anzi dovranno ben evitare di tenerne conto per non violare gli obblighi che il codice di procedura penale impone loro, senza eccezione alcuna: “Art. 55 c.p.p. (Funzioni della polizia giudiziaria). La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale”.
Occorre perciò auspicare, nell'interesse dell'integrità psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici, che di questa erronea definizione della decorrenza non ne terranno conto in alcun modo i servizi ispettivi, e a maggior ragione, qui non è un auspicio ma una certezza, simili disposizioni illegittime verranno disapplicate e ignorate dai pubblici ministeri in eventuali procedimenti penali.
È ugualmente del tutto scontato che simili indicazioni saranno ugualmente ignorate dai giudici nei processi civili intentati da lavoratori che siano in grado di dimostrare un danno alla salute derivante da stress lavoro correlato, cui per giurisprudenza di Cassazione costante segue la condanna del datore di lavoro che non dimostri di aver adempiuto all'obbligo della massima sicurezza tecnica organizzativa e procedurale di cui all' articolo 2087 del codice civile.
3.3 La completa valutazione dello stress lavoro correlato va conclusa entro il 31 dicembre 2010
Tutta questa confusione induce l'interprete attento, cauto e rigoroso ad una sola conclusione: la valutazione dello stress lavoro correlato deve essere completata al più tardi entro il 31 dicembre 2010, così come esplicitamente e tassativamente imposto (a pena di sanzione penale derivante dalla violazione dell'articolo 28 comma 2 D.Lgs. n.81/2008) dall'articolo 28 comma 1 bis del D.Lgs. n. 8/2008, con l'adozione contestuale nonché l'attuazione anche delle necessarie modifiche dei codici etici e dei regolamenti aziendali, al fine di indurre in dirigenti, quadri e lavoratori comportamenti capaci di prevenire lo stress organizzativo e lavoro correlato.
Ogni altra scelta, in particolare conforme alle indefinite e illegittime indicazioni della Commissione consultiva (ove, ammesso e non concesso che ossa aver e un senso logico quanto ivi sostenuto) delle quali in sostanza non si capisce assolutamente entro quale data finisce il fantomatico avvio della valutazione e come si debba adempiere alla legge uguale per tutti, uguale anche per tutti i rischi, ovvero l'art. 28 dlgs. n. 81/2008) espone in modo inaccettabile ad un effettivo rischio sanzionatorio il datore di lavoro.
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Rispondi Autore: Marco Moppi - likes: 0 | 26/11/2010 (08:08:01) |
Complimenti! E' come dire che il diavolo fa la pentola ma non i coperchi. A questo punto però si impone la necessità di una risposta: cosa dovrebbe fare un RLS per assicurare che l'UPG agisca secondo il punto di vista espresso dall'Avv. Dubini? e nel caso in cui l'UPG dovesse adeguarsi alla circolare in questione e quindi non ritenesse di dover contestare una violazione ed omettesse la conseguente prescrizione, cosa dovrebbe accadere? |
Rispondi Autore: Mario Andreoli - likes: 0 | 26/11/2010 (09:10:14) |
Mi associo ai complimenti per la chiarezza del messaggio. L'argomento non va sottavalutato e la sensazione generale è che si voglia fare questo. Nella nostra azienda andiamo avanti e concluderemo tutto l'iter entro il 31.12, a maggior ragione leggendo il suo articolo |
Rispondi Autore: Carlo Lippi - likes: 0 | 26/11/2010 (11:58:32) |
Non sono completamente d'accordo. Il fatto che la Commissione ponga scadenze è sicuramente illegittimo ma mi chiedo: se tutto fosse stato compiuto correttamente e fosse uscito un bel decreto, il Legislatore cosa avrebbe scritto? E soprattutto quando? Se fosse uscito un decreto il 29 Dicembre il discorso sarebbe lo stesso? Mi pare chiaro che uscite le linee guida il Datore di Lavoro DEVE avere un po' di tempo per applicarle e integrare il suo DVR. Il fatto che la CCP imponga di fissare entro il 31/12 un programma con una scadenza scelta dal DDL per "pubblicare" i suoi dati mi sembra che sia sufficiente a dimostare ad un ispettore la sua buona fede. Concludo con una domanda: l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza è decorso da una certa data; quale vigile ha fatto la sanzione il giorno dopo l'entrata in vigore? Saluti P.S. come avvenuto in altri casi, non può avvenire un semplice recepimento? |
Rispondi Autore: Giovanni RSPP - likes: 0 | 26/11/2010 (12:24:31) |
quante storie..almeno questa volta non si è arrivati al 31 dicembre per avere un ulteriore rinvio che le aziende comincino il prima possibile, meglio ancora, che facciano una prima valutazione entro il 31.12 che non è poi una cosa così complicata, soprattutto con queste nuove indicazioni in seguito la valutazione di questo rischio non potrà che migliorare, come quella di tutti i rischi, dato che il DVR deve essere uno strumento in continua evoluzione saluti |
Rispondi Autore: Alessandro Mazzetto - likes: 0 | 26/11/2010 (13:23:57) |
L'unico commento possibile è che l'avv. Dubini, al quale va tutto il mio plauso, ha ragione. Per rispondere al sig. Marco Moppi, l'RLS deve riportare la cosa al Servizio di Prevenzione e Protezione che deve adeguarsi. L'UPG che non rispetta il Testo Unico va segnalato al proprio responsabile ULSS e denunciato come qualsiasi altra persona su territorio italiano. Infine auguro a tutti un chiarimento del ministero. |
Rispondi Autore: Pasquale Mauro - likes: 0 | 26/11/2010 (14:40:09) |
non voglio offendere nessuno ma questo articolo per me ha dell'incredibile. L'avvocato ha scritto 5 pagine per spiegare il termine deporre ed ha glissato su "a far data". A far data significa? Dottore? significa? a partire da ....non mi scriva 6 pagine per convincermi che vuol dire "entro il".... ma per cortesia buon lavoro a tutti e senza stress inutile di fine anno |
Rispondi Autore: Telmo - likes: 0 | 26/11/2010 (14:53:22) |
Sarebbe bello e interessante sentire il parere di qualche altro giurista.. In Italia si vive di interpretazioni. Comunque, cari signori, trovo sacrosanta e giusta l'indicazione della Commissione, finalmente un pò di buon senso..lo stress è un rischio mai valutato prima, vorremo dar tempo alle nostre aziende di elaborare qualcosa di sensato? o vogliamo poi capire cos'è lo stress quando tutte le aziende saranno fuggite in Romania? |
Rispondi Autore: Pasquale Mauro - likes: 0 | 26/11/2010 (15:00:09) |
non voglio offendere nessuno ma questo articolo per me ha dell'incredibile. L'avvocato ha scritto 5 pagine per spiegare il termine deporre ed ha glissato su "a far data". A far data significa? Dottore? significa? a partire da ....non mi scriva 6 pagine per convincermi che vuol dire "entro il".... ma per cortesia buon lavoro a tutti e senza stress inutile di fine anno |
Rispondi Autore: Mario Andreoli - likes: 0 | 26/11/2010 (16:48:27) |
Ma scusate, commnetatori di questa pagina critici con l'Avv.Dubini, ci rendiamo conto che la questione in oggetto è già stata rinviata N volte??? Ora arrivano le interpretazioni della Commissione... perchè in Italia le Leggi hanno sempre bisogno di una Guida che le interpreti??? |
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0 | 26/11/2010 (17:18:56) |
E' inutile che ve la predniate con l'Avv. Dubini il quale ha asso9lutamente ragione da un punto di vista giuridico sotto tutti gli aspetti che ha evidenziato, però purtroppo in Italia quando c'è una legge che non ci piace cosa facciamo? Cominciamo a contestarla secondo quello che vorremmo ci dicesse. Se volete prendervela con qualcuno fatelo con il legislatore non con chi la legge la applica tale e quale senza fantsiose interpretazioni. |
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 26/11/2010 (18:26:19) |
L'obbligo della valutazione dello stress lavoro correlato decorre a far data dal 31 dicembre 2010; “decorre” secondo il vocabolario della lingua italiana significa ”comincia ad avere effetto” e quindi: “L’obbligo della valutazione comincia dal 31 dicembre 2010”.E non, al contrario, “finisce il 31 dicembre 2010” ! |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/11/2010 (09:30:21) |
Scrive Autore: Franco Rossi 26/11/2010 (18:26:19) L'obbligo della valutazione dello stress lavoro correlato decorre a far data dal 31 dicembre 2010; “decorre” secondo il vocabolario della lingua italiana significa ”comincia ad avere effetto” e quindi: “L’obbligo della valutazione comincia dal 31 dicembre 2010”.E non, al contrario, “finisce il 31 dicembre 2010” ! Comincia ad avere effetto, significa che dal primo gennaio entra in vigore l'obbligo di avere completato l'intera valutazione dello stress, altrimenti l'effetto di completarla non ci sarà mai, perchè il contravventore affermerà sempre di avere iniziato, ma non COMPLETERA' mai. Le vie italiane della elusione degli obblighi è infinita. Non si vuol mai far nulla, appena se ne ha la possibilità, giocando troppo spesso con le parole e con l'integrità psicofisica altrui, quella dei lavoratori. Io come presidente di organi di vigilanza sui modelli organizzativi 231 comunicherò agli organi di vigilanza la non conformità legislativa al consiglio di amministrazione dell'azienda nella quale al 31 dicembre 2010 la valutazione stress non sarà completata. |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 27/11/2010 (10:34:14) |
L'accordo 2004,l'81, il 106, gli indirizzi finali, il potere legislativo, il potere esecutivo, la giurisprudenza, ...Tutto preciso , asettico, disinfettato. Ma poi si deve stare sul campo per capire cos'è una VdR, cos'è tecnicamente egregio Avvocato. La sua è una lezione di diritto, e la prevenzione non si fa solo col diritto (comandi e divieti), serve ben altro. Apparentemente fuoritema: la invito ad una riflessione, se l' ha già fatto una segnalazione, sulla direttiva 92/57/CE in relazione alla definizione del responsabile dei lavori, e come è stata recepita nel nostro iter giuridico 494, 81, 106 in totale disaccordo. Questo è uno dei tanti esempi di come diritto dello stato membro e direttive europee sono in disaccordo. Infatti mi aspetto e mi auguro al più presto sanzione per il nostro Paese: in questo caso il diritto esclude l'apporto della conoscenza tecnica... |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/11/2010 (10:54:39) |
Faccio presente che l'obbligo di completare la valutazione dello stress lavoro correlato è, a voler essere superficiali come d'abitudine nel nostro paese, datato dal maggio 2008. Poi le solite proroghe all'italiana ecc ecc. Ci sono stati due anni e mezzo di tempo per farla, e ancora a plamentarsi e cercare di dilazionare. Siamo seri, facciamo tutto quel che deve essere fatto e rispettiamo le regole. Vorrei vedere un'azienda che riceve un ordine, a decorrere da una data, ed effettua la consegna un po alla volta. Sono discussioni tutte da ridere possibili solo in Italia e inimmaginabili in altri stati. |
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 27/11/2010 (10:55:27) |
Allora:vediamo un po’ meglio il testo “ufficiale”, quello dell’81: “1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato …,e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 31 dicembre.” Se fosse corretto quanto sostiene l’Avv. Dubini, il “relativo obbligo” decorrerebbe dalla data di pubblicazione delle indicazioni della Commissione; ovvero, se vogliamo, è GIA’ superato!. Ma allora, a cosa servono tali indicazioni, se NON HO NEPPURE IL TEMPO DI LEGGERLE (e quindi mi è impossibile applicarle)? Mi sembra chiaro che DEBBO avere un tempo sufficiente per studiare-applicare le indicazioni della Commissione; nel mio documento metterò quindi un cronogramma che sia compatibile con la mia situazione.In accordo col vero significato del termine "decorre". |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/11/2010 (11:16:39) |
Il problema è che la commissione ha passato il tempo a litigare anzichè lavorare. In ogni caso anche se le indicazioni non vi erano la valutazione andava fatta lo stesso, tanto è vero che le indicazioni della commissione prevedono che sono fatte salve le valutazioni già fatte. Certo che se si aspetta sempre l'ultimo momento per rispettare le leggi sperando che vengano abrogate o rinviate, si capisce perchè siamo dei grandi paesi europei quello più in crisi ... |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/11/2010 (11:20:57) |
Nel mio articolo avevo dato anche una indicazione su un eccellente articolo sullo stress che consiglio di leggere di Anna Guardavilla Graziano Frigeri reperibile in rete |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/11/2010 (11:25:41) |
Quanto al tempo di leggerlo le indicazioni non sono state rese note a tutti gli obbligati pubblicandole sulla gazzetta ufficiale, quindi questo solleva ulteriori pesanti dubbi sul loro effetto vincolante per tutti i datori di lavoro che non leggono i siti e che non sono tra i destinatari della lettera circolare. Ho fatto presente i miei dubbi all'avv. Fantini del Ministero del lavoro, ed il problema si pone, non lo ha negato. Un problema in più. |
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 27/11/2010 (12:29:26) |
Il problema non è aspettare l'ultimo momento, ma non fare lavori inutili, sopratutto in un momento di crisi, rischiando di spendere risorse inutilmente. Credo che dovremmo ribellarci a queste facilonerie da parte delle varie autorità. Non è solo la lettera-circolare , ma anche il SISTRI, la DIA-SCIA, ... |
Rispondi Autore: avv Rolando Dubini - likes: 0 | 27/11/2010 (13:07:20) |
Scrive Autore: Franco Rossi 27/11/2010 (12:29:26) Il problema non è aspettare l'ultimo momento, ma non fare lavori inutili, sopratutto in un momento di crisi, rischiando di spendere risorse inutilmente. Credo che dovremmo ribellarci a queste facilonerie da parte delle varie autorità. Non è solo la lettera-circolare , ma anche il SISTRI, la DIA-SCIA, .. Lei ha perfettamente ragione, il marasma normativo è esagerato ... d'altro canto al consulente conviene adottare un approccio restrittivo, adempiere tutto alla lettera, altrimenti poi il cliente, ma anche le autorità giudiziarie, agiranno contro il consulente che non ha fatto tutto il possibile. noi che operiamo nella consulenza dobbiamo spiegare e suggerire di applicare le leggi come sono, non come ci piacerebbe che fossero. |
Rispondi Autore: oreste paleari - likes: 0 | 27/11/2010 (13:10:18) |
Buongiorno a tutti, ho letto con molto interesse tutte le osservazioni e ovviamente l'articolo dell'Avv. Dubini sempre molto preciso e attento. Concordo con l'ultimo commento del sig. Franco Rossi. PErsonalmente sono RSPP di varie realtà da oltre 10 anni e analizzo lo stress lavoro correlato da sempre, perchè vi ricordo che già la nostra Costituzione Repubblicana impone la tutela psicofisica del lavoratore e già dal Dlgs 626/94 si chiedeva la valutazione di TUTTI I RISCHI. Pertanto, in carenza di un modello ufficiale di valutazione del rischio e in presa di una tale confuzione istituzionale, ritengo che qualsiasi tipologia di valutazione risponda al termine imposto al 31/12/2010. Correggettemi se sbaglio. GRazie Cordiali saluti. PALEARI |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/11/2010 (13:13:39) |
Perfetto, sig. Paleari, non poteva esprimere meglio il concetto. |
Rispondi Autore: Roberto Gentilini - likes: 0 | 30/11/2010 (12:07:52) |
Se da un punto di vista giuridico posso condividere la posizione dell'avv. Dubini e di molti commentatori, rimane il fatto che a livello confindustriale le indicazioni fornite alle aziende vadano in direzione diversa. Cito testualmente la circolare di Confindustria ricevuta da una delle sedi provinciali: "La metodologia disegnata dalla Commissione configura un procedimento per fasi successive ed eventuali, alternate anche a periodi di monitoraggio. Coerentemente, le indicazioni prevedono che la data di decorrenza dell'obbligo di valutazione del rischio da SLC, ossia il 31 Dicembre 2010, [in grassetto] debba essere intesa come data di avvio [sottolineato] delle attività e non come momento nel quale l'azienda deve già essere in possesso di una valutazione completa". A questo punto tra posizioni di legulei e consulenti tecnici a fare le spese di questa incertezza sono in primis le aziende. R. Gentilini |
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 01/12/2010 (09:38:52) |
Sono d'accordo sul fatto che la diffusione delle indicazioni della Commissione non è proprio ... ortodossa. Ma ribadisco che "decorre" significa "a partire da", e non "entro il". Se infatti la Commissione non avesse passato il tempo a "litigare", ma avesse pubblicato SUBITO le sue indicazioni, noi comunque avremmo dovuto completare la valutazione appunto entro QUEL PRECISO momento. Il che è assurdo! Inoltre la valutazione non deve essere comletata entro tempi "indeterminati", ma deve essere indicato il termine finale della stessa valutazione (termine che, se incongruo, potrà essere contestato dall'Autorità). |
Rispondi Autore: Roberto Gentilini - likes: 0 | 01/12/2010 (09:51:11) |
Concordo con il commento del collega F. Rossi e riprendo nuovamente la circolare confindustriale che indica che "Un altro aspetto fondamentale [...] è la programmazione temporale, a decorrere dal 31.12.2010, delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle attività. Questa scansione, anche di ordine temporale, costituisce un adempimento assolutamente fondamentale: a questo programma si atterranno, nell'attività di controllo, gli organi di vigilanza. Si ritiene che, in mancanza, l'ASL potrà contestare un'incompleta valutazione del rischio". |
Rispondi Autore: Marco Micheli - likes: 0 | 03/12/2010 (17:54:48) |
Congratulazioni. Sono un giovane laureato in Psicologia delle Organizzazioni, e mi occupo consulenza e formazione inerente stress lavoro-correlato per varie realtà lavorative, da PMI a aziende nazionali. Esprimo tutta la mia stima a lei, avvocato, che con chiarezza ha espresso concetti che, sebbene spudoratamente logici, sembrano così incredibilmente lontani dalle menti di tanti professionisti che io definisco "della domenica". |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 06/12/2010 (11:18:04) |
La valutazione deve essere fatta entro il 31 dicembre 2010. Come per tutte le scadenze, vale il principio che si deve aver adempiuto alla legge prima della scadenza, e non dopo, altrimenti non si capisce a cosa serve la scadenza. Solo in Italia possiamo fare simili discussioni giuridicamente del tutto prive di senso. A Torino ero relatore a novembre con Guariniello e Fantini, e quando Guariniello ha fermamente ribadito a Fantini che quella interpretazione della scadenza è del tutto illegittima (oltre che insensata, aggiungo io) Fantini non ha avuto alcuna parola di replica da proporre. Le circolari di Confindustria non hanno alcun valore legale. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 06/12/2010 (13:34:46) |
Scrive Autore: Franco Rossi 01/12/2010 (09:38:52) Sono d'accordo sul fatto che la diffusione delle indicazioni della Commissione non è proprio ... ortodossa. Ma ribadisco che "decorre" significa "a partire da", e non "entro il". Se infatti la Commissione non avesse passato il tempo a "litigare", ma avesse pubblicato SUBITO le sue indicazioni, noi comunque avremmo dovuto completare la valutazione appunto entro QUEL PRECISO momento. Il che è assurdo! Inoltre la valutazione non deve essere comletata entro tempi "indeterminati", ma deve essere indicato il termine finale della stessa valutazione (termine che, se incongruo, potrà essere contestato dall'Autorità). Ma Lei si rende conto delle conseguenze di quelo che scrive? Con questo modo di ragionare ognuno si fa la legge come vuole, si da le scadenze che vuole, e poi l'organo di vigilanza della Asl è libera di decidere come vuole se le date sono congrue o no. Questa è follia pura, vuol dire che la legge non è uguale per tutti, e che la legge penale non è tassativa. Io capisco una certa allergia alle date certe e alle scadenze definite, ma questa necessità di mettere un punto fermo è l'unica che consente di essere certi di quel che si fa. Non esiste alcuna legge al mondo che alla scadenza del termine, si inizia ad applicare, concetto che poi non significa assolutamente nulla, sarebbe come dire ad un salariato, dalla fine del mese io datore di lavoro inizio a pagarti lo stipendio! Quel che mi stupisce, in Italia, è che quando si tratta di sicurezza e igiene del lavoro frequentemente il buon senso sparisce. Fantini e altri difendono il loro lavoro in commissione, ma una circolare, e peggio ancora una lettera circolare, è l’abc del diritto, nulla può dire sull’entrata in vigore di norme di legge penali. Lo dice la costituzione. In ogni caso io come presidente di organi di vigilanza di importanti aziende, l’ho detto pubblicamente alla presenza di Fantini, nelle mie aziende se entro il 31 dicembre 2010 non hanno valutato il rischi stress segnalo la non conformità legislativa. Capisco che eludere la norma è meno faticoso che rispettarla, ma come diceva i latini, dura lex sed lex. |
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo - likes: 0 | 07/12/2010 (14:40:21) |
Ho letto con cura l’articolo a cura dell’Avv R. Dubini sulla decorrenza della valutazione del rischio stress lavoro correlato. Pur apprezzando le notevoli capacità espressive dello stesso e la sua capacità linguistica devo dissentire dalla sua interpretazione per due motivi: 1) E’ paradossale il ragionamento che porterebbe a concludere che una legge che non imporrebbe di valutare il rischio stress fino al 30.12.2010 poi improvvisamente impone di farlo il 31.12.2010 altrimenti dal 2 gennaio si è sottoposti a conseguenze penali; 2) La norma fissata in modo certo e inequivocabile dal Testo Unico D.Lgs. n.81/2008, recita “il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010” (art. 28 comma 1 bis dlgs. n. 81/2008) intendendo a parere del sottoscritto che la valutazione deve iniziare a decorrere dal 31.12.2010. Per fare ciò si ritiene che si possono seguire due modalità: 1) Iniziare prima possibile la valutazione dei rischio stress e comunque entro il 31.12.2010 con la valutazione del rischio Aziendale nel suo complesso e prevedere la necessità di completare tale valutazione con una analisi più approfondita mediante la somministrazione di questionari ai lavoratori di una o più aree ritenute esposte a rischio significativo prevedendo ad es 1 mese per il suo completamento. 2) Costituire entro il 31.12.2010 un gruppo di lavoro incaricato insieme con il RSPP di elaborare la valutazione del rischio stress e redigere gli eventuali conseguenti interventi da effettuare prevedendo da 1 a 3 mesi di tempo ( a seconda dell’ampiezza dell’Azienda) per la elaborazione del documento di valutazione del rischio. Ritengo che in entrambi i casi una Azienda abbia pienamente ottemperato alla legge. Peraltro non ritengo che si possa condannare un datore di lavoro che non essendo interprete della norma (solo il giudice ne è autentico interprete) applica il parere della commissione ed inizia la valutazione del rischio ( inizio significa emissione di un atto di incarico al RSPP o ad altro soggetto con ad es un servizio di Psicologia del lavoro) a decorrere dal 31.12.2010 in tuta buona fede? Se comunque il parere dell’Avv Dubini (beninteso si tratta solo di un parere e non di una interpretazione) fosse esatto sarebbe da condannare la commissione e non chi in buona fede ne applica il parere. L’Avv Dubini sa come molte circolari sono state applicate “con forza di legge” anche se si trattava di una interpretazione di un Ministero o di un Ente statale e nessuno ha avuto mai nulla da ridire. Peraltro il significato di “anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 31.12.2010” sembra ragionevolmente indicare che la valutazione del rischio debba iniziare dal 31.12.2010 e non già che debba essere terminata entro il 31.12.2010 altrimenti cosi avrebbe dovuto perentoriamente recitare la norma. Cordialmente Giuseppe Scalzo |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 14/12/2010 (09:31:16) |
Il D.Lgs. n. 81/2008 è in vigore dal maggio 2008, ci sono stati due anni e mezzo di tempo per fare la valutazione, e per favore evitiamo di dire che senza le scarne indicazioni della commissione non si poteva fare la valutazione, quando per valutare il rischio da movimentazione dei carichi si è andati a prendere i metodi statunitensi! Si vada sul sito dell'agenzia del lavoro inglese per vedere quale sia la serietà dell'approccio ad un problema Http : / / w w w . h s e . g o v . u k / s t r e s s / da noi assurdamente sottovalutato, in modo rivelatore dell'approssimazione e del metodo spannometrico spesso ancora vigente nel settore della sicurezza e salute sul lavoro. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 14/12/2010 (17:37:54) |
La sentenza della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 da definito il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione (nella fattispecie dell'Agenzia delle Entrate): le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime con essi esclusivamente un parere dell'amministrazione e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento. |
Rispondi Autore: Giacomo Porcellana - likes: 0 | 18/12/2010 (20:47:59) |
Premesso che sono d'accordo con le conclusioni dell'Avv. Dubini, vorrei però osservare che il termine decorre è superato. Infatti se è vero che nell'art. 28 c. 1bis si legge che l’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato decorre dalla elaborazione delle … indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 agosto 2010 . Successivamente il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 ha stabilito che: «Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010». Non vi è stata modifica del comma 1-bis da parte del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , ma questo ha stabilito che il "termine di applicazione ... è differito al 31 dicembre 2010" Quindi ritengo che i linguisti che qui si sono espressi sul termine "decorre" abbiano sprecato il loro tempo. |
Rispondi Autore: Massimiliano RSPP - likes: 0 | 19/12/2010 (15:28:05) |
Gentile avvocato Dubini, unicamente per ciò che riguarda i "poteri" della Commissione: che valore si assegna all'art 28.c.1-bis del d.lgs.81/08 quando dice che la valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater? In altre parole: visto che il TU dice che la valutazione deve essere fatta con le indicazioni della commissione ma lei afferma (in maniera articolata) che tali indicazioni valgono grosso modo come utili letture da sala d'attesa, perchè ci si è dati tanta fatica per aspettare tali indicazione e sopratutto perchè le si è inserite in un articolo di legge? E poi , in merito alla legittima domanda del sig.Pasquale Mauro, come interpreta il "a far data"? Se avesse voluto dire "entro", perchè non si sono limitati a usare "entro"? Ha ragione a contestare le libere e fantasiose interpretazioni,ma i suoi colleghi non è che facciano questo gran lavoro di semplificazione per l'utente medio che non può disporre dello studio legale per fare il suo lavoro senza farsi venire il magone. Grazie per le risposte. |
Rispondi Autore: Massimiliano RSPP - likes: 0 | 19/12/2010 (15:39:15) |
Piccola aggiunta: per me "a far data dal" significa " a partire dal". Sperando di non aver dimenticato qualche sentenza, qualche circolare o qualche altro artificio barocco che trasforma l'acqua in vino. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini Avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Milano n. 9685 in data 10 maggio 1990 - likes: 0 | 22/12/2010 (11:12:14) |
A far data, per chi ha anche una elementare conoscenza del diritto, altrimenti è meglio astenersi dal fare commenti che dimostrano aolo l'improvvisazione con la quale si opera in molti settori del nostro paese senza la benchè minima qualificazione professionale, significa ENTRATA IN VIGORE. Ogni altra interpretazione non solo è insensata, ma vanifica qualunque scadenza legale. Non è una questione di opinioni, è che è proprio come sto cercando di spiegare. Come scrive Guariniello Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi”(”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. Più di ogni altro, solleva smarrimento l’equivoco che conduce avventati interpreti ad allineare su un medesimo piano tutti i precetti giuridici, quasi vantassero la stessa efficacia o derivassero da organi egualmente competenti Sì che diventano un comodo, salutare, ausilio i testi canonici sulle fonti del diritto, grazie all’erudito apparato concettuale che permette di esplorare e discernere i vari atti produttivi di norme giuridiche. Essenziale è almeno rinfrescarsi la memoria su un duplice ordine di ripartizione delle fonti: verticale, in rapporto all’efficacia o forza giuridica (intesa come capacità d’innovare norme anteriori e resistere a norme successive); e orizzontale, in rapporto alla competenza. Dall’angolo visuale della rispettiva efficacia, le fonti si distribuiscono in una serie di gradi che nel loro insieme compongono una scala gerarchica: ogni fonte prevale sulle fonti sottoordinate, e cede alle fonti sopraordinate. Quanto al criterio della competenza, subentra ove si riservi una materia virvoscritta per territorio o per oggetto a un certo tipo di fonte: nel qual caso la fonte competente si impone sulla fonte incompetente, ed anzi è l’unica autorizzata ad intervenire. Parrebbe una vischiosa ragnatela di arcaici formalismi senz’anima, ma è solo un’impressione. Nell’attuale assetto costituzionale, principi come la preferenza della fonte superiore o la riserva della fonte competente germogliano in procedure e meccanismi che risentono dell’effetto benefico della democrazia rappresentativa e del pluralismo istituzionale. Ne danno conferma la posizione al vertice occupata dalle norme costituzionali, il numero chiuso degli atti governativi equiparati alla legge parlamentare, il ruolo subalterno che i regolamenti del potere esecutivo assumono rispetto alle leggi, l’autonomia legislativa regionale (o provinciale di Trento e Bolzano). Non è quindi gratuito attaccamento a paludate accademie che rende allarmante una voga oggi in fiorente espansione proprio nel campo della salute: autorità statali o periferiche sembrano addirittura gareggiare nel varo di atti normativi che collidono con fonti superiori od operano in aree riservate ad altre autorità. [Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide, Einaudi, Torino 1983, pag. 21] |
Rispondi Autore: Massimiliano RSPP - likes: 0 | 03/01/2011 (10:55:25) |
Buon giorno avv.Dubini e auguri di buon anno (anche se in ritardo). La ringrazio per la risposta, anche se, dal mio punto di vista, non cambia di una virgola le mie perplessità che evidentemente non sono riuscito a esprimere in maniera corretta. Sulla gerarchia delle fonti non ho nulla da eccepire e anche se non sono avvocato (purtroppo o per fortuna, a seconda dei casi e dell'umore) ho le basi necessarie che mi consentono di svolgere con scienza e coscienza il mio lavoro senza dover incaricare un legale di fiducia prima di scrivere o parlare. E la conferma di ciò me l'ha data Lei: "a far data" comporta un'entrata in vigore, un inizio, un punto di partenza, un "a partire da". Prima non c'era una cosa o ce n'era una diversa. A "far data da" la cosa c'è o ce n'è una nuova (so che i dottori in legge rabbrividiscono,ma la maggior parte della gleba capisce meglio concetti che gli appartengono, concetti basilari). Nel nostro caso: entra in vigore (e fortunatamente me l'ha confermato Lei), a partire dal 31 dicembre, l'obbligo di effettuare la valutazione del RSLC. Le acrobazie circa l'obbligo "entro il" sinceramente continuo a non capirle. Ritornando poi alla gerarchia delle fonti e al "peso" dei produttori di queste fonti (dirò 30 pater-ave-gloria per i miei peccati di leso tecnicismo), se è giusto assegnarne uno inferiore alla commissione che ha prodotto le inutili ( a Vs. giudizio) indicazioni di cui stiamo parlando -e resta ancora in me irrisolta la questione: ma perchè ci si è scomodati a inserirla nella legge, 'sta commissione?- che peso assegniamo allora al "sindacato europeo",alla "confindustria europea", agli "artigiani europei" e alle "imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale europee" (CES,UNICE,UEAPME,CEEP)? Per chi non lo sapesse (non è il caso degli avvocati, perchè loro sanno tutto), sono i firmatari dell'accordo europeo del 2004 sulla prevenzione e valutazione dello SLV. A mio parere si tratta di soggetti con lo stesso "peso" degli untori della commissione. Ossia nemmeno una di quelle "periferie" di cui parla il dottor Guariniello quando dice che "autorità statali o periferiche sembrano addirittura gareggiare nel varo di atti normativi che collidono con fonti superiori od operano in aree riservate ad altre autorità". E a questo punto mi viene l'ulteriore sospetto che non si discuta tanto sul metodo o sui tempi,ma piuttosto su chi questi tempi e metodi li da (o dovrebbe darli). Ma qui non si parla più di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro ma di quegli affari da bordello che i lenoni che ci amministrano o che ambiscono il ritorno nel truogolo chiamano "poitica". Grazie per l'attenzione e buona giornata. |
Rispondi Autore: Pietro Marcianò - likes: 0 | 05/01/2011 (22:38:49) |
Leggendo la bagarre che si è formata in merito all'entrata in vigore dell'obbligo per i datori di lavoro di redigere la valutazione dello stress da lavoro e considerando le discordanze in merito all'nterpretezione da dare alla data del 31/12/2010. Se la stessa sia la data di ultimazione della fase di accertamento o di inizio della certificazione, sono dell'avviso che non esiste una data perentoria per la certificazione, in quanto, oggettivamente non esiste limite temporale e non potrà mai esistere, sarebbe come ammettere e dichiarare che la certificazione varrebbe soltanto per i lavoratori in servizio alla data dell 31/12/2010. Dimenticando che ogni lavoratore neo assunto in futuro dovrà essere sottoposto di volta in volta all'esame. Quindi, a prescindere da tutte le interpretazioni o dalle considerazioni di carattere giuridico o meno, dal 31/12/2010 la Legge va rispettata e quindi applicata senza alcun limite temporale. Quando in futuro gli organi di controllo accerteranno l'nfrazione non si cureranno se il 31/12/2010 si concludeva o iniziava l'iter per la certificazione. Si cureranno semplicemente del fatto che al momento dell'accertamento il datore di lavoro dimostri e mostri le certificazioni. Cordiali saluti a tutti |
Rispondi Autore: Pietro Marcianò - likes: 0 | 05/01/2011 (22:45:06) |
Leggendo la bagarre che si è formata in merito all'entrata in vigore dell'obbligo per i datori di lavoro di redigere la valutazione dello stress da lavoro e considerando le discordanze in merito all'nterpretezione da dare alla data del 31/12/2010. Se la stessa sia la data di ultimazione della fase di accertamento o di inizio della certificazione, sono dell'avviso che non esiste una data perentoria per la certificazione, in quanto, oggettivamente non esiste limite temporale e non potrà mai esistere, sarebbe come ammettere e dichiarare che la certificazione varrebbe soltanto per i lavoratori in servizio alla data dell 31/12/2010. Dimenticando che ogni lavoratore neo assunto in futuro dovrà essere sottoposto di volta in volta all'esame. Quindi, a prescindere da tutte le interpretazioni o dalle considerazioni di carattere giuridico o meno, dal 31/12/2010 la Legge va rispettata e quindi applicata senza alcun limite temporale. Quando in futuro gli organi di controllo accerteranno l'nfrazione non si cureranno se il 31/12/2010 si concludeva o iniziava l'iter per la certificazione. Si cureranno semplicemente del fatto che al momento dell'accertamento il datore di lavoro dimostri e mostri le certificazioni. Cordiali saluti a tutti |
Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0 | 20/03/2011 (11:04:39) |
Valutare lo stress sul lavoro è ok vabene ma avete mai fatto (mi rivolgo alla medicina del lavoro ) a stress di chi è perennemente sottoposto a contratti precari in varie tipologie di lavoro e continuamente lasciato a casa in disoccupazione per anni e anni in alternanza ? Altro che stress da lavoro qui lo stress lo subisce non solo il lavoratore precarizzato a vita ma lo subisce tutta la famiglia figli compresi ! Con affitti o mutui da pagare figli da mantenere ma sempre con lo STRESS di non avere un lavoro sicuro "spesso" accompagnato dalla disoccupazione ed accettando questi lavori precari interinali , a progetto, a ritenuta d'acconto etc. similari NON si rispettano neppure le leggi sulla sicurezza ma si deve anche tacere ..perchè se parli o scrivi..non trovi altri lavori neppure da precario ! Queste cose le avete valutate ? Lo stress è ben cosa più grande se NON hai lavoro e coinvolge altri a casa familiari e non ! Grazie Italia di aiutarci..con questa precarizzazione e disoccupazione continua ed in moltiplicazione negativa dal nord al sud Italia isole comprese !state stressando tutti..e le conseguenze sono in arrivo..e leggi sicurezza sul lavoro perennemente violate ! Sergio Morando. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 06/04/2011 (20:50:40) |
Come volevasi dimostrare IL PM GUARINIELLO TORINO – Instancabile l’impegno del PM Raffaele Guariniello per la tutela della salute e delle sicurezza dei lavoratori. Oltre a seguire gli sviluppi e le fasi finali di processi noti al grande pubblico per rilevanza, quali quello alla multinazionale Eternit e quello seguito alla tragedia della Thyssenkrupp, il giudice ha aperto una nuova inchiesta contro sette aziende piemontesi indagate di non aver effettuato in modo adeguato la valutazione del rischio stress lavoro correlato. Dall’inizio dell’anno tutte le imprese italiane sono sottoposte all’obbligo di includere la valutazione rischio stress nel Documento di Valutazione dei Rischi, e, a neanche quattro mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo, i controlli effettuati dall’Asl di Torino hanno rilevato le prime adempienze. Questa è la prima inchiesta del genere. Le indagini sono in pieno corso e non è quindi possibile dettagliare molto. Dalle prime indiscrezioni risulta che, a detta degli inquirenti, le aziende sono state iscritte nel registro degli indagati poichè i documenti presentati per la valutazione del rischio stress lavoro correlato erano frutto di una metodologia di accertamento parziale che non dava conto di alcuni parametri e dei problemi e disagi denunciati dai lavoratori stessi. Il pm Guariniello ha quindi disposto l’attivazione di una squadra di psicologi che possano verificare la validità dei documenti e che possano fornire alle aziende tempi e modalità per effettuare la valutazione nel modo corretto. Le aziende indagate, contravvenendo all’art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 incorrono in sanzioni serie che, per casi gravi, possono implicare anche l’arresto e ammende fino a 15.000 euro. Molte aziende italiane, che si confortano giornalmente con gli adempimenti e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, attendono con il fiato sospeso gli sviluppi di questa inchiesta. Nonostante gli sforzi profusi dalle istituzioni per fornire linee di indirizzo e metodologie operative efficaci e validate, c’è infatti ancora molta confusione su quali siano le metodologie adeguate per condurre la valutazione rischio stress lavoro correlato in modo corretto e non sanzionabile. Mancata valutazione rischio stress, inchiesta a Torino venerdì, 25 marzo, 2011 Stress lavoro correlato A Torino sette aziende indagate per mancata valutazione. A Torino la prima inchiesta giudiziaria riguardante l’obbligo di valutazione stress lavoro correlato. L’obbligo di sorveglianza sulle condizioni psicologiche, mentali dei lavoratori, previsto dal D.lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Come sappiamo dal 1 gennaio 2011 è scattato l’imperativo categorico ( vedi anche Sicurezza sul lavoro: 2011 al via la valutazione dello stress lavoro) per il quale ogni azienda è tenuta a provvedere alla valutazione del rischio stress e alla contestuale stesura del documento valutazione. Imperativo che contiene allo stesso tempo indicazioni operative, riguardanti modalità, metodologie, tempistiche con le quali programmare e approntare una corretta valutazione del rischio nell’ambiente lavorativo che si amministra, tra i propri dipendenti. Ora a meno di quattro mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione arriva la prima imputazione per sospetta inadempienza. Per aver omesso o aver compiuto in maniera errata quanto previsto dalla normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro. da Internet |
Rispondi Autore: Massimiliano RSPP - likes: 0 | 08/10/2011 (12:41:45) |
Ritorno dopo quasi un anno,ma rimango di nuovo basito. Mi scusi avvocato Dubini,ma col suo "Come volevasi dimostrare" che cosa è riuscito a dimostrare? La discussione (ormai inutile,ma già a suo tempo lo era) riguardava l'eguaglianza fra "decorrere da", ed "entro il" che lei -con acrobazie degne di Bisanzio- è riuscito a fare. Quanto da lei citato -oltre ad abbassare il livello della discussione da tecnico a cronachistico, chè citare come fonte un generico "Internet" non depone molto a suo favore- non dimostra nulla a favore (o contro) la sua argomentazione di partenza. Riporto per brevità la parte più importante dell'articolo "Le indagini sono in pieno corso e non è quindi possibile dettagliare molto. Dalle prime indiscrezioni risulta che, a detta degli inquirenti, le aziende sono state iscritte nel registro degli indagati poichè i documenti presentati per la valutazione del rischio stress lavoro correlato erano frutto di una metodologia di accertamento parziale che non dava conto di alcuni parametri e dei problemi e disagi denunciati dai lavoratori stessi." Mi spieghi lei cosa è dimostrato. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 08/10/2011 (13:06:36) |
Dimostrano chechi ha seguito quella parte di indicazioni sbagliate della commissione consultiva permanente, ad esempio escludendo la rilevazione della soggettività dei lavoratori, è incorso in conseguenze sgradevoli. Il tema in altri paesi, Regno Unito, è stato affrontato da anni, metodo HSE disponibile anche in versione italiana, e con un approccio mirato ad indagare la soggettività dei lavoratori. Che poi non si sappia cosa significa nel mondo del diritto il termine decorrere, è lecito per chi è giurista, non è lecito ad un giurista, a meno che non intenda sostenenre leterno diritto italiano alla proroga e al rinvio, tutte cose che ci portano in basso. |
Rispondi Autore: Massimiliano RSPP - likes: 0 | 08/10/2011 (17:29:08) |
A me sembra dimostri che si devono conoscere i dettagli dei fatti o -almeno- che si debba aspettare il termine della vicenda giudiziaria (*). Se poi per "sensazionalismo" voi avvocati intendete "dimostrazione", cedo del tutto le armi perchè davvero non posso permettermi uno studio legale per poter lavorare. (*): se ci sarà UN solo caso di società/ditta/datore di lavoro/dirigente/amministratore delegato e simili condannati definitivamente perchè non ha effettuato (=concluso) la valutazione SLC entro il 31 dicembre 2011, le offro una cena in qualsiasi ristorante da lei scelto. |
Rispondi Autore: Massimiliano RSPP - likes: 0 | 08/10/2011 (17:30:20) |
Errore: 31 dicembre 2010. |