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Accertamenti sanitari per i lavoratori: le mansioni in elenco
Abbiamo già presentato qualche settimana fa la Circolare del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333) della Regione Lombardia che forniva alcuni indirizzi operativi per un’applicazione puntuale e uniforme nelle aziende lombarde delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
Continuiamo ora con la pubblicazione di alcuni dei quesiti presenti nel documento:
Quali categorie di lavoratori devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti?
I lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU). Si commentano in seguito le mansioni incluse nell’Allegato I che hanno determinato difficoltà interpretative rispetto all’obbligo o meno dell’effettuazione degli accertamenti sanitari:
1. Punto 2, lett. a) dell’elenco: sono inclusi i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E; non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
2. Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento.
3. Punto 2, lett. n) dell’elenco: sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Per gli addetti alla movimentazione terra si fornisce un commento nell’allegato 2. Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell’arco della giornata/settimana, qualora l'attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l’importanza che l’individuazione dei lavoratori impiegati in attività incluse, anche in base alla determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, debba avvenire nell’ambito del processo di valutazione dei rischi come specificato nella FAQ n. 1 ed avere evidenza nel documento di valutazione dei rischi).
Aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte (si veda la D.G.R. n. 13-10928 del 09/03/2009), si assume, per definire l’inclusione o meno degli operatori nell’obbligo di esecuzione degli accertamenti, il seguente orientamento: “Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia” o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato all’Atto di Intesa del 2007”.
Si ritiene infine errata l’interpretazione per la quale, sulla base di quanto riportato nell'art. 1 comma 1 del provvedimento del 30/10/2007 “le mansioni soggette al controllo sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I”, si sostiene l’allargamento del campo d’inclusione a tutti gli operatori che sono addetti ad attività di trasporto. Si ribadisce che le mansioni incluse sono solo quelle riportate nell’allegato I del provvedimento del 30/10/2007.
Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli.
La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore.
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Rispondi Autore: Gianpaolo Gallorini - likes: 0 | 12/02/2015 (13:29:49) |
Ho un quesito dettato da una normativa che non riesco a comprendere: L'OPERATORE CHE UTILIZZA IL COMMISSIONATORE CON UOMO A BORDO IN PIEDI SU PEDANA (carrello con pale a sollevamento parziale - circa 5 cm atto al prelievo e al trasporto dei pallet all'interno di un magazzino) RIENTRA NELLE MANSIONI DA SOTTOPORRE A TOSSICODIPENDENZA? |
Autore: luisa atzei | 06/03/2017 (18:51:34) |
qualcuno ha per caso risposto alla sua domanda sul fatto di fare i narcotest agli operatori di transpallet con pedana? anch'io sarei interessata alla risposta grazie |
Rispondi Autore: Sabrina Mangone - likes: 0 | 21/03/2017 (12:31:44) |
Si,movimentazione merci con uomo a bordo sono inclusi. Transpallet uomo che cammina no. |
Rispondi Autore: GIOVANNI SANTORO - likes: 0 | 19/01/2018 (16:03:32) |
Mia moglie ha una invalidità civile riconosciuta al 70% poi dopo visita di aggravamento riconosciuta all'80% da parte della commissione medica INPS, con riverifica a ottobre 2010. Il datore di lavoro pubblico, scuola, vuole inviarla a visita collegiale medica per volerla mandare in pensione. Può farlo? mia moglie si può rifiutare? come si deve comportare? Grazie della risposta. Giovanni Santoro |
Rispondi Autore: Di grazia caterina - likes: 0 | 03/10/2018 (22:16:31) |
Sono una barman volevo sapere se devo fare ibligatoriamente i prelievi del sangue per l azienda |
Rispondi Autore: Bruno - likes: 0 | 11/06/2019 (15:00:30) |
Devo fare esami del sangue come operatore magazzino vorrei sapere se fanno anche quello della droga se guido il trespallet manuale e elettrico |
Rispondi Autore: Estefania - likes: 0 | 19/06/2019 (15:19:55) |
Buonasera, oggi sono andata a fare la visita medica per lavorare in produzione, mi hanno fatto tante domande, tra quelle domande c'era se faccio uso di sostanze stupefacenti, e io ho detto di sì, a volte, dopodiché mi sono pentita e ho chiesto al medico se quella risposta mi lascia senza lavoro, mi ha detto di no, solo ai lavoratori che fanno uso di muletto, ma non sono tranquilla con la sua risposta, mi chiameranno a lavorare o ho fatto una cazzata a dire la verità? |
Rispondi Autore: Anonimo - likes: 0 | 12/11/2020 (19:57:36) |
Se mi fanno esame urine e non faccio parte delle mansioni a rischio. Se positivo a cosa vado in contro? Grazie |
Rispondi Autore: Caroi - likes: 0 | 26/07/2021 (18:59:20) |
Avrei bisogno di una consulenza. Io lavoro per una azienda da 7 anni a tempo indeterminato come operaio ,sto lavorando magazziniere e uso ii mezzi di tipo (trasparet,paperino e muletto ) dal 27iuglio/2020 sono stato in malattia per depressione fino al fine del anno, e dal 1/01/21 al 30/06/21 sono stato ancora in malattia dopo una caduta a casa che avevo rotto clavicola e sono stato operato.Al rientro al lavoro ho fatto visita medica e il medico competente mi ha fatto esame tossicologico e dopo 10 giorni ricevo un messaggio dalla mia azienda con prenotazione per esame di sangue e urine. Il giorno di prelievo avevo visto le carte per esame di sangue che dovevo fare ii prelievo gGT,AST,ALT e CDT per alcool . Chiedo se per legge e giusto a farmi esame per alcool prima di entrare al lavoro (io avevo bevuto nelle ultime settimane occasionale e cosa devo aspettarmi ai risultati cosa succederà). La legge 125/01 dice che è vietato assumere alcolice durante al posto di lavoro ma non fuori dal lavoro . Nel mio contratto c'è scritto che i soci sono obligati ai controlli sanitari art.41 decreto 81/08. Aspettò una risposta se mi può dare qualche informazione. Grazie cordiali salute |
Rispondi Autore: lautafrancesco@gmail.com - likes: 0 | 08/12/2021 (10:41:32) |
Vorrei sapere se avendo fatto corso di lavoratore alto rischio e corso di carrelli elevatori con relativo patentino da più di trent'anni per la stessa ditta alimentare lavorando sia fuori (con tutti i disagi atmosferici zona vicino montagna) che dentro al magazzino è considerato lavoro gravoso essendo io lavoratore precoce e avendo i41 di contributi versati grazie. |