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I requisiti professionali per lo svolgimento dei compito di responsabile o addetto del servizio aziendale di prevenzione e protezione

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

03/09/2003

A cura dell'avv. Rolando Dubini. "L'articolo 2 del D. Lgs. n. 195/2003 ha introdotto il nuovo articolo 8 bis del D.Lgs. 626/94..."

Il D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003
L'articolo 2 del D. Lgs. n. 195/2003 ha introdotto il nuovo articolo 8 bis del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, che prevede per ogni addetto o responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione il posseso di un'attestato di frequenza, “con verifica dell'apprendimento”, a “ specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
SI tratta di una innovazione di importanza fondamentale, che definisce un quadro di certezza qualitativa per il datore di lavoro, che ora potrà e dovrà avvalersi esclusivamente di personale specializzato ed idoneamente formato.
Tale articolo così dispone:
Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. è fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo

Il nuovo articolo 8 bis del D. Lgs. n. 626/94 è entrato in vigore il 13 agosto 2003, perciò al fine di sanare le nomine di addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione effettuate in passato è stata disposta la seguente norma transitoria:


Art. 3. del D. Lgs. n. 195/2003 Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

Tale articolo prescrive i contenuti degli obblighi formativi del Datore di Lavoro, ed è ora applicabile, in via transitoria, anche ai responsabili e agli addetti al Servizio di Prevenzione e protezione.
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono perciò i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro, e ora anche per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, é dunque di sedici ore.

Per coloro che già svolgono il compito di responsabili o addetti al servizio di prevenzione la clausola transitoria li esonera esclusivamente dal possesso del diploma di istruzione secondaria superore, ma non dall'obbligo del corso di formazione. Resta inteso che coloro i quali abbiano già frequentato corsi di formazione erogati da soggetti ritenuti idonei da parte delle regioni, non dovranno frequentare ulteriori corsi.
In tal senso gli enti, istituti e aziende private che erogano corsi per la formazione dei lavoratori, e dei datori di lavoro quale rspp ben potranno essere considerati idonei ad erogare (e ad aver già erogato in passato) corsi specifici per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che ben potranno essere ritenuti idonei purchè il programma dell'insegnamento includa le materie tassativamente elencate all'art. 3 del D. M. 16 gennaio 1997, in quanto esplicitamente richiamato dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 195/2003.

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in MIlano.

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