Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'La Cassazione: confermata la responsabilita' penale del RSPP
Pubblicità
Commento a cura di Gerardo Porreca.
Dalla lettura di questa sentenza emerge una chiara conferma di quanto già espresso in passato dalla Corte di Cassazione in merito alla responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione al quale, benché sia privo dei poteri decisionali e di spesa e benché sia soltanto un consulente che opera come “ausiliario” del datore di lavoro, viene comunque attribuito un profilo di colpa nel momento in cui il verificarsi di un infortunio possa essere oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e di segnalare dovendosi presumere che alla segnalazione medesima avrebbe fatto seguito l’adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione medesima.
Una ulteriore conferma discende inoltre dalla sentenza in merito alla responsabilità dei lavoratori nel caso di un infortunio e che viene attribuita solo a seguito di un loro comportamento abnorme ed anomalo e non per una azione che, benché incauta e disattenta, sia comunque prevedibile, specie se si è in presenza della mancata attuazione di misure di sicurezza e di violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
La sentenza in esame si riferisce ad un caso di infortunio la cui dinamica non è stata mai contestata e che è accaduto ad un lavoratore durante l'operazione di sostituzione di uno stampo e di rimontaggio dei bruciatori di una pressa "spara anime" allorquando un altro lavoratore ha posto in funzione manuale la macchina proprio per consentire la citata operazione ed ha comandato erroneamente la chiusura del "maschio" provocando lo schiacciamento del polso dell'infortunato.
Dell’accaduto venivano riconosciuti responsabili il RSPP ed il direttore tecnico delegato per la sicurezza dello stabilimento per l’inosservanza agli artt. 4 e 82 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 nonché agli artt. 35 comma 5 e articolo 38 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, avendo gli stessi omesso di adottare i dispositivi idonei ad assicurare la posizione di fermo della macchina e avendo consentito che una operazione così delicata fosse stata affidata a due operai di secondo livello che non erano stati istruiti e che erano intervenuti in assenza di un collega esperto assente quel giorno per malattia.
I due imputati hanno inteso far ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e adducendo entrambi una analoga motivazione in base alla quale la responsabilità dell’infortunio doveva essere attribuita, in maniera esclusiva o concorsuale con la parte offesa, al comportamento incauto del lavoratore che aveva azionato materialmente ed imprudentemente la macchina, comportamento che “avrebbe integrato quella causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento che esclude ogni rilevanza ad altre cause preesistenti”.
La Corte di Cassazione ha però ritenuti infondati i ricorsi presentati dagli imputati ed ha confermata la loro condanna ponendo in evidenza, in merito al richiesto concorso di responsabilità dei lavoratori, che in tema di infortuni sul lavoro l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non ha alcun effetto esimente per i soggetti che si sono resi responsabili, come nel caso in esame, di specifiche violazioni alle disposizioni in materia antinfortunistica contenute nel D.P.R. n. 547/1955 in quanto tale normativa è diretta a prevenire pure la condotta colposa dei lavoratori tutelati. (v, tra le tante, Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri).
“Il datore di lavoro - prosegue la Sez. IV - è, cioè, "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, essendogli imposto (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela, conseguendone, appunto in linea di principio, che la colpa del datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, non è esclusa da quella del lavoratore”. Per esimere da responsabilità il datore di lavoro, infatti, secondo la Corte di Cassazione, occorre un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile" e cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro. Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come "abnorme" e che quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (cfr, per tale definizione, Sezione 4, 26 ottobre 2006, Palmieri).
In merito alle responsabilità del RSPP, il quale si era lamentato perché non erano state verificate dalla Corte di Appello le mansioni da lui effettivamente svolte in azienda, la Corte di Cassazione nell’evidenziare che lo stesso imputato non aveva mai contestato il ruolo di responsabile della sicurezza all’interno dell’azienda, ha riconosciuto che i giudici di merito avevano ben individuato il ruolo specifico da lui rivestito formalmente e sostanzialmente all’interno della ditta ed ha precisato in merito che “l'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate (ex pluribus, Sez. 4, 7 ottobre 1999, Serra ed altri)”. I giudici di appello, secondo la Sez. IV, hanno successivamente confermato giustamente il giudizio di responsabilità del RSPP “facendo riferimento all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, all'obbligo di formazione e di vigilanza finalizzata proprio ad evitare che i lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, potessero compromettere la propria integrità fisica”.
“Questa conclusione - prosegue ancora la Corte di Cassazione - non configge con la disciplina normativa, segnatamente con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 8 commi 3 e 10, laddove emerge a chiare lettere che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che operano come "ausiliari" del datore di lavoro e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario (cfr. Sezione. 4, 20 aprile 2005, Stasi ed altro)”.
Importanti quindi le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte allorquando afferma che “Quanto detto, infatti, non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione” e per avvalorare la propria decisione la Corte di Cassazione ha citato delle precedenti sentenze che sono state emanate dalla stessa e che si sono espresse in tal senso quali quella del 6 dicembre 2007 Sez. IV Oberrauch ed altro, quella del 15 febbraio 2007 Sez. IV Fusilli nonché quella del 20 aprile 2005 Sez. IV Stasi ed altro.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0 | 08/09/2008 (14:29) |
In via di principio è condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione sulla corresponsabilizzazione penale (anche) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Messa in questi termini così assoluti, tuttavia, questa sentenza mi preoccupa parecchio e mi lascia molto perplesso. L'interpretazione rigida sembra non ammettere, infatti, nessun limite umano a quella che deve essere la realistica perizia e diligenza in capo all'RSPP. Cito la sentenza: "... Anche il RSPP ... può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare...". Sembra quasi che questa figura debba essere contraddistinta dalla capacità "sovrumana" di riuscire a (pre)vedere sempre e comunque ogni situazione pericolosa? Ovviamente ciò è irrealistico. Messa così, parrebbe che la corresponsabilità del RSPP sia conclamata per definizione in ogni occasione di reato di igiene e sicurezza del lavoro derivante da infortunio o malattia. Ma oltre ai naturali limiti umani, si tiene conto di quelle che possono essere limitazioni derivanti da mezzi e risorse con cui molto spesso i SPP devono confrontarsi (subire), e non certo per loro volontà? Non vorrei che questa tendenza giurisprudenziale sia subdolamente (non dico in malafede, ma anche solo culturalmente) funzionale a spostare i destinatari delle responsabilità come stabilite in origine in materia prevenzionistica. A pensare male si fa peccato, però ... |
Rispondi Autore: temmao - likes: 0 | 08/09/2008 (16:09) |
Forse però, se non si desidera avere responsabilità alcuna... converrebbe proporre al legislatore un cambio di terminologia. Da Responsabile del SPP a Coordinatore o simili. La parola "Responsabile" una qualche responsabilità dovrà pure tirarsela dietro... o no? Concordo appieno comunque con le valutazione di Giovanni rispetto al fatto che nessun RSPP può essere preveggente. Le analisi dei casi specifici, dei DVR specifici e degli interventi formativi specifici erogati ai lavoraotri sono ovviamente gli strumetni che identificano o meno il buon lavoro fatto che potrebbe essere titolo di esonero da responsabilità in caso di giudizio.... |
Rispondi Autore: Osvaldo Damiano - likes: 0 | 24/01/2011 (18:01:20) |
Penso, come mai non è menzionato l'R.L.S. il che mi sembra una figura importantissima nelle relazioni di conoscenze tra lavoratori e R.S.P.P., in modo che non si ritenga un veggente l'rspp, con questo non voglio mica dire che in azienda non c'era, ma forse, non hanno tenuto conto della figura o e stata messa da parte perché senza responsabilità? |