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LA SICUREZZA DELLE MACCHINE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

21/11/2005

Il contributo di un lettore fornisce ulteriori spunti di discussione al dibattito sulla sicurezza delle macchine e sui rapporti tra D.P.R. 459/96 e D.P.R. 547/55.

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La pubblicazione su PuntoSicuro n. 1347 dell’articolo sulla sicurezza delle macchine e sui rapporti tra D.P.R. 459/96 e D.P.R. 547/55 continua ad alimentare il dibattito tra i lettori.

Oltre all’ulteriore approfondimento da parte dell’avvocato Dubini (pubblicato in questo numero), pubblichiamo il contributo di un altro lettore (vedere anche i numeri 1357, 1359, 1361 e 1365 di PuntoSicuro).

 

Spett. Le Redazione,

 

chi scrive è consulente per quanto concerne la sicurezza delle macchine e degli impianti, essendo un punto di riferimento tecnico per Cobest S.r.l., consociata UCIMU Sistemi per Produrre (unione Costruttori Italiani Macchine Utensili).

Sto leggendo con interesse ed allo stesso tempo perplessità, lo scambio di opinione sulla sicurezza delle macchine.

Credo che in merito si debba ancora far chiarezza; in particolare mi permetto di introdurre alcuni concetti basilari.

 

1.      In sede nazionale il DPR 459/96 ha recepito la direttiva macchine con un regolamento di attuazione. Nel recepimento delle direttive di prodotto l’amministrazione titolare della funzione autorizzativa e di controllo sull’applicazione è il Ministero delle Attività Produttive in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

2.      Il regolamento macchine è una norma di natura amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero delle Attività Produttive).

 

3.      il DPR 459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. È il recepimento di una direttiva rivolta al costruttore e lo investe di responsabilità su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina già in fase di progettazione.

 

4.      con la legge 128/1998, art. 46 comma 2 le disposizioni di carattere costruttivo di cui al D.P.R. 547/55 sono considerate norme (come se fossero norme armonizzate di cui al D.P.R. 459/96, ovvero norme che indicano un percorso preferenziale per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del D.P.R. 459/96) indipendentemente che esse siano “rivolte” ad omologazione o meno;

 

5.      il D.P.R. 547/55 ed il D.Lgs. 626/94 sono norme a valenza penale, comportano che sulle sue violazioni si esprima il giudice in sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dall’organo di vigilanza dell’Azienda USL, così come indicato dall’art. 23 del D.Lgs. 626/94

 

6.      il D.P.R. 547/55 ed D.Lgs 626/94 tra le altre cose, tutelano il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilità al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera. È inoltre previsto un ambito di responsabilità, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 626/94

 

7.      tenuto conto che un costruttore di macchine deve tendere al raggiungimento degli obbiettivi di sicurezza di cui al D.P.R. 459/96, sulla base dell’attuate stato della tecnica, ovvero sulla base dello soluzioni tecniche esistenti in un certo momento storico e fondate su conoscenze scientifiche, tecnologiche e l’esperienza, ritengo (e non sono il solo), che la tecnologia in materia di protezione oggi 2005 sia molto più evoluta di quella disponibile nel 1955, ed ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 547/55: per il fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura vale l’obbligo di progettare e costruire le macchine con la migliore tecnologia oggi a disposizione.

 

8.      inoltre il D.P.R. 459/96 all’allegato I punto 1.1.2 introduce un’esigenza fino ad ora poco tenuta in considerazione: il principio essenziale di integrazione di sicurezza, secondo il quale le macchine devono essere regolate e subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone e, qualora non sia possibile eliminare il rischio, bisogna adottare le misure di protezione necessarie a fronteggiarlo, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale non prevedibile

 

9.      se volessimo progettare una macchina tenendo solo in considerazione le disposizioni di cui al D.P.R. 547/55, non avremmo modo di progettarla tenendo in considerazione anche tutti gli usi anormali ma prevedibili; ecco quindi che il modo di approcciarsi del D.P.R. 459/96 è sicuramente molto più “modernizzato” e permette di costruire macchine più sicure.

 

10.  mi preme inoltre segnalarVi una sentenza che sicuramente farà discutere molti Utilizzatori di macchine ed attrezzature di lavoro, ma che a buon senso sottolinea il principio basilare dello stesso art. 2087 del c.c.

 

Per. Ind. Valeri Vanni

 

In allegato la sentenza citata dal lettore (la stessa sentenza è inserita e commentata dall’avvocato Dubini nel proseguimento dell’articolo che pubblicheremo prossimamente): Applicazione contestuale dell'art. 2087 del c.c, del D.P.R. n. 547/1955 e del D.P.R. n. 459/1996 agli utilizzatori delle macchine: una recente e interessante sentenza della Corte di Cassazione.


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