SICUREZZA DELLE MACCHINE (ultima parte)
Pubblichiamo la seconda parte (presentata in più puntate) dell'articolo dell’avvocato Dubini sulla sicurezza delle macchine: “Legge penale inderogabile e regolamenti tecnici di omologazione. Obbligatorietà e vigenza del D.P.R. N. 547/1955.
Gli articoli precedenti sono stati pubblicati nei numeri 1357, 1359, 1361, 1365, 1366, 1367, 1369 e 1372 di PuntoSicuro.
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LA SICUREZZA DELLE MACCHINE: LEGGE PENALE INDEROGABILE E REGOLAMENTI TECNICI DI OMOLOGAZIONE. OBBLIGATORIETA' E VIGENZA DEL D.P.R. N. 547/1955.
PARTE SECONDA. Di Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano.
(ultima parte)
LE DUE CIRCOLARI GIURIDICAMENTE ERRONEE E ILLEGITTIME
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
Settore Ispezione Lavoro
DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
Settore Ispezione Lavoro
LORO SEDI
e,p.c.
Alla DIVISIONE VII
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro SEDE
SECIN SEDE
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DGSPC - Ispettorato Tecnico ROMA
Roma, 20 dicembre 2000 DIREZIONE GENERALE dell'ISPEL ROMA
Prot. n. 2182ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
PALERMO
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Servizi Sociali Servizio Lavoro TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ag. Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e la tutela del Lavoro BOLZANO
OGGETTO:D.p.r. 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Chiarimenti operativi
1.Applicabilità della normativa previgente
Da parte di alcuni uffici periferici sono state avanzate perplessità in merito all’applicabilità delle norme previgenti il D.p.r. 459/96, su macchine e componenti di sicurezza recanti la marcatura CE posti in servizio sia prima che dopo il 21.09.96, data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
Si forniscono pertanto, sentita anche la Divisione VII dei Rapporti di Lavoro, ulteriori chiarimenti operativi.
Al riguardo giova precisare che, il costruttore il quale, antecedentemente al 21.9.1996, ha consapevolmente apposto la marcatura CE su macchine o componenti di sicurezza immessi sul mercato ha di fatto espresso l’intendimento di voler seguire la procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione nazionale. Ne discende, pertanto, che le suddette macchine devono essere considerate alla stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo l’entrata in vigore del D.p.r. 459/96.
Va altresì considerato che l’articolo 4 della direttiva 98/37/CE (codificazione della direttiva 89/392/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE) stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva".
Di conseguenza, il voler assoggettare le macchine e i componenti di sicurezza anche alla norme nazionali previgenti (es. D.p.r.547/55), costituirebbe violazione dell’articolo summenzionato.
Riguardo ai livelli di sicurezza garantiti dai differenti sistemi normativi, non è possibile sostenere che il D.p.r. 547/55 garantisce, in talune circostanze, livelli di sicurezza superiori ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui all’allegato I al D.p.r. 459/96 visto che il legislatore comunitario, nell’adottare la direttiva 98/37/CE, ha in premessa ravvisato la necessità di ravvicinare le norme in materia di sicurezza senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri.
Si ribadisce, con l’occasione, quanto già affermato con lettera circolare prot.n.1067 del 30.9.1999, vale a dire che per le macchine messe in servizio prima del 21.09.96 e non marcate CE restano valide le disposizioni del più volte citato D.p.r. 547/55, come noto, anche di recente, integrato e modificato.
Si rammenta che tutte le disposizioni tecnico-costruttive contenute nelle norme previgenti il D.p.r. 459/96 restano valide:
-per la fabbricazione delle macchine non comprese nel campo di applicazione del D.p.r. 459/96 e non regolamentate da altre disposizioni di recepimento di direttive comunitarie,
-per la valutazione di sicurezza di quelle messe in servizio fuori dal regime individuato da detto decreto (cioè quelle non recanti la marcatura CE).
2.Aspetti sanzionatori
In merito al controllo di conformità delle macchine e componenti di sicurezza si ribadisce quanto riportato al punto 1 della lettera circolare prot. 1067 del 30.09.99, ed in particolare: "qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, si ritiene opportuno che l’ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione, informi per iscritto l’utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell’iter di cui all’art. 7 del D.p.r. 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori . L’accertatore, inoltre, con il verbale di ispezione esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del D.p.r. 459/1996"; diversamente, in caso di accertamento connesso ad un evento infortunistico, l’ispettore non mancherà di informare, comunque, tempestivamente l’Autorità Giudiziaria. [QUESTO PUNTO è GRAVEMENTE ILLEGITTIMO N.D.R.]
Si precisa altresì che se in esito agli accertamenti tecnici esperiti ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’art. 7.4 del D.p.r. 459/96 venga confermata la non conformità della macchina, nei confronti del costruttore (o mandatario) italiano è ravvisabile la violazione dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. In questo caso, al contravventore sarà impartita una apposita prescrizione tesa all’eliminazione dell’inosservanza. I tempi tecnici necessari per l’attuazione della prescrizione dovranno essere opportunamente valutati in funzione della complessità dell’intervento e del numero di macchine da adeguare.Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del costruttore (o mandatario) dovrà essere contestata una sola violazione del citato art. 6 del D. Lgs. 626/94 e che copia della prescrizione andrà trasmessa alla Procura della Repubblica territorialmente competente rispetto al luogo di consumazione del reato. Nei confronti del venditore è analogamente ravvisabile la violazione dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 626/94 ma, nei confronti dello stesso non verrà impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa è già stata impartita al costruttore. L’ispettore, in ogni caso, dovrà impartire al venditore una apposita disposizione, ai sensi dell’art. 10 del D.p.r. 520/55 la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 11 del D.p.r. 520/55 così come modificato dal D.p.r. 758/94, tesa a vietare la vendita di macchine analoghe prima del loro adeguamento [altra interpretazione gravemente illegittima, laddove si consiglia l'uso della disposizione a fronte di una violazione penale rientrante nel D. Lgs. n. 758/1994 .n.d.r.].
La notizia di reato andrà trasmessa alla Procura della Repubblica territorialmente competente rispetto al luogo di consumazione del reato. Nel caso in cui uno o più dei soggetti di cui sopra siano non italiani, l’attivazione delle procedure di salvaguardia del mercato, rimarrà compito delle strutture centrali dei Ministeri di cui all’art. 7.1 del D.p.r. 459/96, secondo quanto appositamente concordato in ambito comunitario.
Nei confronti dell’utilizzatore è invece ravvisabile la violazione dell’art. 35 (combinato disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del più volte menzionato D. Lgs. 626/94 e successive modifiche.
E’ da rilevare che, ove la non conformità della macchina o del componente di sicurezza sia determinata da carenze non ravvisabili direttamente dal venditore e/o dall’utilizzatore (es. carenze strutturali o progettuali, vizi occulti di prodotto, etc.), si procederà nei confronti del costruttore o del mandatario per la violazione dell’art. 6 del D. Lgs. 626/94 mentre, nei confronti del venditore e dell’utilizzatore è opportuno trasmettere all’Autorità Giudiziaria una notizia di reato, contenente tutte le opportune notizie tecnico-giuridiche. Le informazioni fornite dovranno essere tali da consentire alla stessa A.G. di poter stabilire l’eventuale sussistenza del reato.
3.Procedure
Qualora nel corso dell’attività di vigilanza venga accertata l’immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine o componenti di sicurezza privi delle attestazioni e/o marcature previste dall’art. 2 del D.p.r. 459/96 si procederà, per gli aspetti sanzionatori, direttamente nei confronti del costruttore, del venditore e dell’utilizzatore. Anche in questo caso gli accertatori sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell’Industria - D.G.S.P.C. Ispettorato Tecnico e a questo Ministero – Dir. Gen. AA.GG. e Personale – Div. VII – Coordinamento Isp. Lavoro, utilizzando il modello allegato alla già citata lettera circolare.
Quando risulti opportuno in relazione alla necessità di adempiere alle proprie obbligazioni in materia di controllo del mercato, questo Ufficio incaricherà le DPL di acquisire presso i costruttori parti del fascicolo tecnico e/o altra documentazione. In tal caso la corrispondente richiesta nei, confronti di detti soggetti, sarà formalizzata dalle predette Direzioni ai sensi dell’art. 4 della legge 628/61 con facoltà di applicare, in caso di inottemperanza da parte del costruttore, le sanzioni previste dallo stesso art. 4 e successive modifiche.
Al fine di verificare se il costruttore abbia effettivamente eliminato le inosservanze rilevate sulle macchine oggetto di segnalazione di non conformità al D.p.r. 459/96, e ad integrazione di quanto detto al paragrafo 5 comma 5 della lettera circolare già citata, le DPL dovranno effettuare un accesso ispettivo presso il costruttore procedendo come segue:
1. macchine per le quali la ditta costruttrice non ha dato riscontro alla diffida di adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza notificatale dal Ministero dell’Industria a seguito di accertamenti tecnici svolti dall’ISPESL:
l’ispettore dovrà accertare la eventuale eliminazione delle inosservanze rilevate e ove il costruttore non abbia proceduto all’adeguamento richiesto dal Ministero dell’Industria, contestare la violazione dell’art.6.2 del D. Lgs.626/94 e successive modifiche, e impartire apposita prescrizione secondo le procedure ex art.20 e seguenti del D. Lgs.758/94 salvo che siano in corso i termini stabiliti dalla ASL a seguito di eventuale precedente prescrizione. I tempi tecnici necessari per l’attuazione della prescrizione dovranno essere opportunamente valutati in funzione della complessità dell’intervento e del numero di macchine da adeguare.
Nell’ipotesi in cui il costruttore abbia eliminato le inosservanze rilevate si procederà secondo quanto specificato nel caso successivo. Per quanto riguarda le macchine già immesse sul mercato se ne dovrà acquisire l’elenco con i relativi indirizzi e numeri di fabbrica.
2.macchine per le quali la ditta costruttrice ha comunicato di aver eliminato la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e l’adeguamento di quelle già immesse sul mercato: in questo caso l’ispettore prenderà atto della effettiva attuazione delle misure correttive decise dal costruttore e acquisirà le prove dell’avvenuto adeguamento di quelle già immesse sul mercato (ad esempio acquisendo ricevute di trasmissione di documentazione integrativa, bolle di consegna di kit di modifica, documentazione che evidenzi l’intervento presso l’acquirente etc).
L’ispettore dovrà fornire tempestivamente a questa Div.VII l’esito degli accertamenti dai quali si dovrà evincere se quanto messo in atto dal costruttore possa ritenersi esaustivo ovvero se permangono delle non conformità o dei dubbi circa le prove di avvenuto adeguamento delle macchine che possano motivare ulteriori interventi anche presso gli utilizzatori.
In relazione all’aspetto sanzionatorio, qualora la ASL non sia intervenuta o il costruttore non esibisca il verbale di ispezione si procederà con la contestazione della violazione dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs.626/94, impartendo una apposita prescrizione nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato alla diffida del Ministero dell’Industria, ovvero ammettendolo, contestualmente alla contestazione della violazione, al pagamento della sanzione ridotta secondo quanto previsto dal D. Lgs. 758/94, nel caso in cui abbia già ottemperato alla diffida del Ministero dell’Industria.
firmato Dott. Luigi Caiazza
Lettera Circolare n. 1067 del 30/09/1999
Oggetto: D.P.R 24 luglio 1996, n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi.
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Ispezione Lavoro
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Settore Ispezione Lavoro
LORO SEDI
e.p.c.
Alla Divisione VII della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Sede
Al SECIN Sede
All'Ispettorato Regionale del Lavoro Palermo
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato per gli Affari Generali e Sanità
Ripartizione VII-Ispettorato del Lavoro Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali Servizio Lavoro Trento
Alla Direzione Generale dell'ISPESL Roma
In esito alle numerose richieste pervenute a questo Servizio Centrale, si forniscono, sentita anche la Divisione VII dei Rapporti di Lavoro, alcuni chiarimenti operativi. riguardanti i controlli di conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza rientranti nel campo di applicazione del D.p.r. 24 luglio 1996, n. 459 e, più in generale della direttiva "Macchine", elaborati con la partecipazione di un apposito Gruppo di lavoro.
l. Controllo conformità
Il controllo della conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza, già immessi sul mercato o messi in servizio muniti della marcatura CE, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.p.r. 24.07.96, n. 459 è attribuito, dall'art. 7 dello stesso D.p.r. 459/1996, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni degli interventi.
In tale attività deve essere considerata compresa anche il riscontro dell'esistenza e della regolarità della dichiarazione CE di conformità e del libretto di istruzioni per l'uso nonché della marcatura CE.
Le Amministrazioni suddette possono avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico dell'ISPESL e degli altri organi tecnici dello Stato.
Qualora ispettori di codeste Direzioni accertino la presunta non conformità di una macchina dovranno darne immediata comunicazione al Ministero dell'Industria - DGSPC Ispettorato Tecnico e a questo Ministero - Servizio Centrale Ispezione del Lavoro.
Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato l'allegato modello di "Relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza", debitamente compilato in ogni sua parte.
Unitamente a tale modello si ritiene opportuno che vengano trasmesse fotografie. della macchina, copia dei libretto di istruzioni e ogni altra eventuale documentazione atta ad evidenziare le carenze riscontrate.
Per l'esame delle segnalazioni di presunta non conformità è stato recentemente costituito un gruppo di lavoro, composto da funzionari del Ministero dell'Industria, del Ministero del Lavoro e dell'ISPESL.
Qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, si ritiene opportuno che l'ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione, informi per iscritto l'utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell'iter di cui all'art. 7 del D.p.r. 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.
L'accertatore, inoltre con il verbale di ispezione esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del D.p.r. 459/1996.
2. Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza
- Casi particolari
Il comma 3 dell'art. 1 del D.p.r. 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".
La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l'ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l'installazione di logica programmabile ecc..
Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del D.p.r. 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4 lettera b).
Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al D.p.r. 459/1996 (es. sostituzione dì un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse norme quali l'installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, ecc.
Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento.
3. Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del D.p.r. 459/1996.
Le macchine già in servizio alla data del 21.09.96 e non recanti la marcatura CE, possono continuare ad essere utilizzate se rispondenti alle norme di sicurezza previgenti al D.p.r. 459/1996.
Il mercato dell'usato delle macchine costituisce una quota non trascurabile del mercato totale; il riguardo, l'art, 11, comma 1, del regolamento stabilisce che chiunque venda, noleggi, conceda in uso o in locazione finanziaria una macchina già in servizio alla data del 21.09.96 o non munita della marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che la stessa al momento della consegna è rispondente alla normativa previgente alla entrata in vigore del D.p.r. 459/1996.
Pertanto, il proprietario di una macchina che venda, noleggi o conceda in uso la stessa ad un utilizzatore diretto devo attestarne la conformità alla normativa previgente al precitato D.p.r. 459/1996.
Analogamente, il proprietario di una macchina che ceda la stessa in permuta contro un nuovo acquisto a fornisca la stessa ad un terzo con procura a vendere è tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa previgente.
Pertanto, qualora nel corso dell'attività di vigilanza di competenza venga riscontrato l'utilizzo di una macchina o di un componente di sicurezza privi di marcatura CE, già in servizio alla data dell'entrata in vigore del D.p.r. 459/1996 ed acquistati dall'utilizzatore attuale dopo il 21.09.96, priva della citata attestazione da parte del rivenditore (altro utilizzatore o commerciante) si dovrà procedere nei confronti dello stesso rivenditore per violazione all'art. 6 del D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche, secondo le procedure ex art. 20 e seguenti del D. Lgs. 758/94.
4. Applicabilità del D.p.r. 27.04.55, n. 547.
La presunta non conformità di una macchina o di un componente dì sicurezza, immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi della direttiva "Macchine" (cioè, rispettivamente, accompagnati dalla dichiarazione di conformità e recatiti la marcatura CE, ovvero accompagnati dalla sola dichiarazione di conformità) deve essere riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I al D.p.r. 459/1996 e non anche alle disposizioni previgenti contenute essenzialmente nel D.p.r. 547/1955.
L'art. 46, comma 2, della legge 128/1998 (Legge Comunitaria 1995-97) stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il D.p.r. 459/1996 sono da considerarsi "norme" ai sensi della legge 21.06.86, n. 317 e successive modificazioni.
Pertanto, per le macchine costruite in conformità al D.p.r. 459/1996 le disposizioni contenute nel D.p.r. 547/1995 devono essere considerate come utili documenti di riferimento per i costruttori atti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I éerrato, solo quelle a carattere costruttivo n.d.r.].
Lo stesso articolo, al comma 1 stabilisce che le disposizioni in materia di omologazione contenute nelle norme previgenti il più volte citato D.p.r. 459/1996 non si applicano alle macchine suddette.
Resta immutato il regime delle verifiche periodiche per le macchine ed attrezzature soggette a tale obbligo in quanto, l'art. 46.1 summenzionato si riferisce solo ai collaudi.
5. Interventi per il controllo di mercato
Nel corso di riunioni di coordinamento tra il Ministero dell'Industria - DGSPC - Ispettorato Tecnico, Il Ministero del Lavoro - Servizio Centrale I.L. e l'ISPESL si è ravvisata l'opportunità di effettuare accertamenti congiunti tra funzionari di questo Ministero e funzionari dell'ISPESL.
Tali accertamenti, che saranno di volta in volta richiesti da questo Servizio Centrale, potranno riguardare in particolare macchine per le quali le segnalazioni di non conformità non sono pervenute da organi di vigilanza.
Pertanto, acquisita la disponibilità del Direttore Generale dell'ISPESL, si interessano codeste DRL - Settore Ispezione del Lavoro - ad individuare nell'ambito regionale funzionari tecnici di diversa e qualificata esperienza da adibire agli eventuali accertamenti congiunti con l'ISPESL.
I suddetti tecnici andranno individuati, ove possibile, in relazione al caso da trattare, tenendo presente la relativa specializzazione ed attitudine professionale.
Le DPL - SIL - saranno incaricate, sempre da questo Servizio Centrale, a svolgere in particolare accertamenti inerenti:
1) macchine per le quali la ditta costruttrice non ha dato riscontro alla diffida di adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza notificatale dal Ministero dell'Industria a seguito di accertamenti tecnici svolti dall'ISPESL;
2) macchine per le quali la ditta costruttrice ha comunicato di aver eliminato la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e l'adeguamento di quelle già immesse sul mercato.
Sarà cura delle DRL fornire il necessario supporto alle DPL eventualmente carenti di funzionari tecnici.
Nell'invitare codesti Uffici a formulare utili suggerimenti tesi a migliorare le azioni di competenza, si ritiene opportuno acquisire, entro e non oltre il 31.01.2000, una breve relazione sull'attività svolta in materia, dalle singole Direzioni Regionali.
6. Una sentenza della Corte di giustizia Europea (2003) nella quale al Repubblica italiana si è difesa affermando che una direttiva è da ritersi recepita da una numerosa serie di disposizioni vigenti del D.p.r. n. 547/55
1) La Corte di Giustizia Europea, con una Sentenza della Sesta Sezione del 10 aprile 2003 ha condannato l’Italia per non aver correttamente recepito dell'ordinamento interno italiano, ovvero nel D. Lgs.. n. 626/94, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le indicazioni della normativa comunitaria.
Secondo la Corte di Giustizia Europea ritiene che non siano stati trasposti alcuni dei requisiti minimi di sicurezza relativi all’uso di attrezzature di lavoro contenuti nella Direttiva del Consiglio n. 89/655/CEE che costituisce una delle Direttive recepite con il citato decreto legislativo n. 626/94.
Le lagnanze della Corte di Giustizia europea riguardano in particolare:
- la mancata previsione di un dispositivo sonoro e/o visivo di allarme “convenuto” e ben riconoscibile da azionare prima dell’avviamento di una macchina allorquando l’operatore dal suo posto di comando principale non è in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose della stessa,
- la messa o rimessa in moto di un'attrezzatura che deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su di un organo di comando concepito a tal fine (la legislazione italiana si limita a prescrivere che “i comandi siano collocati in modo da evitare avviamenti accidentali”),
- la presenza di un dispositivo di comando che permetta l'arresto generale dell’attrezzatura in condizioni di sicurezza,
- la posizione dei sistemi di protezione tale da non provocare rischi supplementari, da non essere facilmente elusi o resi inefficaci, da essere situati ad una sufficiente distanza da zone pericolose e da non limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.
Questi sono i punti non erano stati adeguatamente recepiti, e quindi il legislatore nazionale si è attivato modificando il D. Lgs.. n. 626/94
Va ricordato il processo avviato davanti alla VI Sezione della Corte di Giustizia Europea su ricorso della Commissione delle Comunità europee.
La sentenza 10 aprile 2003 nella causa c-65/01 ha “condannato” l’Italia per non aver trasposto correttamente nella normativa nazionale e più precisamente nel D. Lgs. n. 626/94 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dei requisiti minimi di sicurezza relativi all’uso di attrezzature di lavoro contenuti nella Direttiva del Consiglio n. 89/655/CEE che rappresenta una delle Direttive recepite con il citato decreto legislativo n. 626/94.
Le carenze lamentate dalla Corte di Giustizia europea, che interessano l’uso delle attrezzature ma che investono anche caratteristiche e scelte progettuali e costruttive, riguardano in particolare:
- la mancata previsione di un dispositivo sonoro e/o visivo di allarme “convenuto” e ben riconoscibile da azionare prima dell’avviamento di una macchina allorquando l’operatore dal suo posto di comando principale non fosse in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose della stessa;
- la messa o rimessa in moto di un'attrezzatura che deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su di un organo di comando concepito a tal fine (la legislazione italiana si limita a prescrivere che “i comandi siano collocati in modo da evitare avviamenti accidentali”);
- la presenza di un dispositivo di comando che permetta l'arresto generale dell’attrezzatura in condizioni di sicurezza;
- la posizione dei sistemi di protezione tale da non provocare rischi supplementari, da non essere facilmente elusi o resi inefficaci, da essere situati ad una sufficiente distanza da zone pericolose e da non limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.
Negli atti del processo l’avvocato della Repubblica Italiana, a difesa del comportamento dello Stato italiano, per assicurare che le prescrizioni per la cui assenza era stata formulata l’accusa erano in effetti già state previste nell’ordinamento delle vigenti leggi italiane e per dimostrare che la normativa nazionale già raggiunge l’obiettivo di sicurezza perseguito dalle direttive comunitarie, ha citato, ritenendole in pratica pienamente vigenti, le prescrizioni del D.p.r. n. 547/55 e più precisamente quelle contenute negli art. 43, 44, 48, 49, 69, 71, 77, 80, 133, 157, 165, 209. 220 e 374 posti sotto accusa, oltre alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 626/94 e quelle di cui all’art. 2087 del codice civile. Il difensore dello Stato non ha ritenuto minimamente, pur riguardando le prescrizioni poste all’attenzione della Corte di Giustizia anche la sfera del progettista e del costruttore, di fare alcun riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza fissati dal legislatore italiano per le macchine con il D.p.r. n. 459/96 e con le norme tecniche armonizzate ad esso collegate. E tanto meno ha dedotto che la Legge n. 128/98 avesse abrogato alcune di queste norme, che restano dunque vigenti anche per le macchine marchiate Ce come disposizioni di protezione a carattere generale.
La sentenza (disponibile in banca dati)
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