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Valutazione dei rischi e campi elettromagnetici: i dubbi sulle proroghe
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Il tema dei rischi per la salute connessi con l’esposizione a campi elettromagnetici ha suscitato grande interesse nell’opinione pubblica e portato spesso ad interventi legislativi europei e nazionali. Il campo è complesso e numerosissimi sono anche gli studi e le pubblicazioni, che riguardano i rischi relativi a campi elettromagnetici di frequenza molto diversa e quindi con interazione differente con gli organismi biologici.
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La direttiva europea 2004/40/CE, emanata il 29 aprile 2004, ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.
Il recepimento di tali prescrizioni è avvenuto in Italia con il Decreto Legislativo n. 257/07 che è entrato in vigore il 26 gennaio 2008.
Inoltre a fine febbraio il Consiglio dei Ministri della precedente legislatura aveva approvato uno schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)».
È chiaro che tutto questo lavorio legislativo è servito per la scrittura delle disposizioni relative alla protezione dai campi elettromagnetici indicate al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
Decreto che specifica al comma 3 dell'articolo 306 che “le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE”, entrata in vigore che nella direttiva, e di conseguenza nel decreto n. 257/07, era indicata nel 30 aprile 2008.
Successivamente è stata formulata la direttiva europea 2008/46/CE del 23 aprile 2008 che modifica la 2004/40/CE - e non la direttiva 2000/40/CE come erroneamente riportato nel documento ufficiale e in molte agenzie di stampa - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 114 del 26 aprile 2008, quest’ultimo atto comunitario è entrato in vigore nel giorno della pubblicazione.
La direttiva 2008/46/CE, che ha tra i suoi obiettivi quello di salvaguardare la possibilità di eseguire ancora esami importanti come le risonanze magnetiche, riporta al primo articolo: “all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:
-1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione”.
Dunque la 2008/46/CE posticipa di quattro anni l’obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria indicati nell'art. 211 del testo unico.
Questa proroga, tenendo conto di quanto indicato dall'articolo 306 del decreto 81/08, valgono anche per il nostro Testo Unico sulla sicurezza.
Tuttavia tale proroga vale per i valori limite e l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del del testo unico e non significa che fino al 30 aprile 2012 non si debba effettuare la valutazione dei rischi relativi ai campi elettromagnetici.
Ricordiamo che ogni datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi per tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività.
Un eventuale documento VdR in cui il rischio relativo ai campi elettromagnetici non sia stato valutato si potrebbe perciò considerare inidoneo, come indicato da una recente sentenza della Cassazione.
Tiziano Menduto con la collaborazione dell’Ing. Paolo Rolla
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Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0 | 23/05/2008 (11:37) |
In relazione all'articolo pubblicato inerente l'esposizione a CEM vorrei fare presente che: - l'art. 306 del Testo Unico riporta i termini definiti all'art.13, paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE - la Direttiva 2008/46/CE non mi risulta sia stata ancora recepita nell'ordinamento legislativo italiano, pertanto non può in Italia andare a modificare la 2004/40 recepita con il D.Lgs.257/2007 pertanto le disposizioni indicate in quest'ultimo decreto sono totalmente vigenti, nessuna esclusa. In conclusione ritengo che ad oggi le aziende debbano avere provveduto con la valutazione da esposizione a CEM ai sensi del D.Lgs.257/2007. Distinti saluti Alberto Rosso |