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I quesiti sul decreto 81/08: il Testo Unico e le piccole aziende

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

18/02/2009

Chiarimenti sull’applicazione del D.Lgs. 81/08 alle piccole aziende, ai lavoratori autonomi, alle imprese familiari, alle associazioni di volontariato e alle pro loco. A cura di G. Porreca.

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Presentiamo due quesiti che forniscono chiarimenti circa l’applicazione del D.Lgs. 81/08 alle piccole aziende, ai lavoratori autonomi, alle imprese familiari, alle associazioni di volontariato e alle pro loco. Come redarre il DVR?  È necessario procedere alla nomina del RSPP? Quale formazione è obbligatoria?
 
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Primo quesito
Il quesito riguarda l’applicazione delle norme del D.Lgs 81/08  alle piccole aziende quali esercizi commerciali, artigiani, autonomi, ecc.  senza dipendenti o con un coadiuvante (attività familiari). Non è così chiaro ed implicito il livello di applicazione della norma, se in termini parziali e/o totali (redazione DVR, autocertificazione, obbligo delle figure principali e loro formazione). Le sarei grato se volesse  fornire la sua interpretazione sull’argomento.

Risposta
Ogni qualvolta in una azienda vi è la figura di un datore di lavoro, qualunque sia la sua attività, commerciale, artigianale ecc., dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati, si applicano tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994 ora sostituito con il Testo Unico di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (istituzione del servizio di prevenzione e protezione, formazione,  valutazione dei rischi, redazione del DVR, autocertificazione, ecc).
 
Per le imprese familiari, definite tali dal codice civile quando sono costituite da componenti fra i quali vi è al massimo una parentela fino al terzo grado ed una affinità fino al secondo grado, nonché per i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, intesi come tali quei lavoratori che esercitano l’attività esclusivamente da soli e non assumono anche di fatto la veste di datori di lavoro, per i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile e per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo il Testo Unico ha destinato un apposito articolo, il 21, nel quale sono state indicate delle disposizioni ai fini della sicurezza sul lavoro che gli stessi devono rispettare quali l’utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità delle disposizioni dettate in merito dal Testo Unico, l’utilizzo delle protezioni individuali, l’istituzione della tessera di riconoscimento, la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione ai rischi propri delle attività svolte
 
Secondo quesito
Una pro loco (ente non commerciale) organizza manifestazioni ed eventi culturali a carattere locale e in alcune occasioni partecipa a manifestazioni esterne con utilizzo di attrezzature temporanee da campo. Considerato che l'associazione non ha dipendenti e che tutta l'attività è gestita da volontari si chiede se la pro loco e per essa il legale rappresentante deve procedere alla nomina del RSPP, degli addetti all'antincendio e primo soccorso, deve redigere la valutazione dei rischi ed a quali obblighi formativi è tenuta? 

Risposta
La risposta al quesito è negli articoli  2 e 3 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 
Infatti in base all’art. 2 comma 1 lettera a) il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991 n. 266, è equiparato ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto stesso, ad un “lavoratore” a sua volta definito con lo stesso articolo “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari “.
 
Quindi, come si può osservare, quello che conta in materia di sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è la prestazione di lavoro e che la stessa si svolga per conto di una organizzazione a capo della quale vi sia un datore di lavoro, il quale, a sua volta, è definito all’art. 2 comma 1 lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” e che nel caso in esame è da individuare nel responsabile legale dell’associazione.
 
Da quanto sopra detto, quindi, e da quanto emerge dalla lettura del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il Testo Unico “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati” discende che la organizzazione di cui al quesito è tenuta, a parere dello scrivente, ad assolvere a tutti quegli adempimenti che fanno capo ad un qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle proprie dipendenze e quindi alla effettuazione della valutazione dei rischi, alla informazione e formazione dei lavoratori equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed antincendio, ecc.
 
Per espressa indicazione, poi, di quanto è riportato nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico, i volontari, pur essendo equiparati ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai lavoratori, possono non essere computati come tali solo ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa discendere particolari obblighi e qui il Testo Unico fa riferimento ad esempio alla facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi fino a dieci addetti o alla facoltà di optare per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione quando ricorrono le condizioni di cui all’allegato II del Testo Unico.
 
A coloro che a tal punto fanno osservare che secondo l’art. 3 comma 2 sul “Campo di applicazione” del D. Lgs. n. 81/2008, nei riguardi “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266………..le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” c’è da rispondere che con l’art. 3 il legislatore ha voluto, a parere dello scrivente, prevedere la emanazione per particolari amministrazioni di decreti ministeriali regolamentari per rendere l’applicazione del Testo Unico compatibile con le particolari esigenze e con la peculiarità dell’attività delle amministrazioni stesse, così come era stato fatto con l’art. 1 del D. Lgs. n. 626/1994, ma tale compatibilità non può che essere riferita alla organizzazione generale della sicurezza sul lavoro e non anche, e non poteva essere diversamente nello spirito della prevenzione così come definita dall’art. 2 lettera n) dello stesso D. Lgs., alla applicazione delle disposizioni e delle misure contingenti di sicurezza a tutela dei volontari che già prestano l’attività lavorativa per conto della associazione (si pensi alla individuazione, alla valutazione ed alla eliminazione o riduzione dei rischi, all’uso dei DPI, all’uso di attrezzature messe a disposizione che devono essere sicure, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).



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