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La formazione specifica dei lavoratori e dei preposti in e-learning
La giunta regionale della Sardegna, in una recente delibera, ha esteso la possibilità di utilizzo della modalità di apprendimento e-learning anche alla formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
La giunta ha dato attuazione al punto 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo punto dell’Accordo sono stabiliti gli ambiti della formazione in cui si può utilizzare la modalità di apprendimento e-Learning:
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. […] 3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO […] Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei dirigenti; i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue; progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti. |
Nella delibera approvata si propone quindi che “l’accordo venga recepito e che anche in Sardegna possano essere realizzati dei progetti formativi sperimentali destinati ai lavoratori e ai preposti non solo dell’Amministrazione regionale ma anche di tutti gli Enti e imprese site in Sardegna, pubblici e privati, considerata la rilevanza della tematica in questione”.
Come unico vincolo viene stabilito che i progetti sperimentali di formazione specifica debbano “avere delle caratteristiche peculiari in termini di numerosità di partecipanti e di dislocazione territoriale”: in particolare dovranno essere rivolti “ad almeno 10 lavoratori e preposti, operanti in più strutture”.
La regione Sardegna imprime quindi un’accelerazione all’attuazione delle opportunità che offre l’Accordo Stato-Regioni del 2011 in merito alle modalità innovative di formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si esprime però in controtendenza ad una precedente delibera che la stessa regione Sardegna nel 2007 aveva approvato e in cui invece si vietava sul suo territorio l’utilizzo della metodologia FAD ( formazione a distanza) per i corsi di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP):
Regione autonoma della Sardegna – Giunta regionale - Delibera del 2 agosto 2007 n. 30/35 - Allegato - Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP e ASPP), di cui all’Accordo Stato - Regioni su D.Lgs. 195/2003. […] 3. Procedure di validazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP […] Come specificato dalle Linee interpretative dell’Accordo Stato - Regioni relative al D.Lgs. 195/2003, per i moduli A, B e C è da escludersi, nella fase attuale di sperimentazione, il ricorso alla metodologia FAD. Parimenti non si riconosce, al momento, l’utilizzo di tale metodologia formativa per i corsi di aggiornamento. |
Metodologia che invece l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 prevedeva espressamente come opportunità per questa tipologia di corsi:
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 26 gennaio 2006 tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. […] "3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 8-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994 L'art. 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8-bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo: a) al settore produttivo di riferimento; b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. |
La delibera del 2007 sulla formazione di RSPP e ASPP, in considerazione dei nuovi indirizzi che la regione ha imboccato con la recente delibera sulla formazione specifica in e-learning per lavoratori e preposti, potrebbe quindi essere oggetto di una rivisitazione per adeguarla ai più recenti orientamenti.
Ricordiamo infatti che lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi prevede al punto 4 che parte del percorso formativo (moduli I e II) e gli stessi corsi di aggiornamento possano essere erogati in modalità e-Learning:
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano – Accordo del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. […] 4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO […] Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento. |
Pietro de’ Castiglioni
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Rispondi Autore: Aldo Repeti - likes: 0 | 04/02/2013 (18:13:08) |
Più che altro mi sto chiedendo se la modlaità e-learning sia consentita per i corsi di RSPP moduli B non quali aggiornaemnto... |