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Regione Piemonte: recepiti gli accordi in materia di formazione
Torino, 23 Set – Ricordando che la Costituzione italiana attribuisce alle Regioni potestà di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, anche la Regione Piemonte recepisce gli accordi sottoscritti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con il D.G.R. 17 Giugno 2013, n. 22-5962 “Recepimento degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle DDGR n. 49–3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006”, la Regione Piemonte segue dunque altre regioni italiane, ad esempio la Regione Lazio, la Regione Sicilia e la Regione Lombardia, nel tentativo di raggruppare in un unico strumento le indicazioni relative alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
La Deliberazione della Giunta Regionale parte dalla considerazione che la normativa nazionale relativa alla formazione sulla sicurezza “è spesso disomogenea nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo”. E inoltre si vuole “contrastare il fenomeno del moltiplicarsi sul territorio di corsi erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un’offerta formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge”.
Oltre a recepire i vari accordi, la Deliberazione approva il documento allegato, dal titolo “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.”, documento redatto da un apposito gruppo costituito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08, rappresentativo delle forze sociali, degli enti e degli organi di vigilanza a vario titolo impegnati nel campo della formazione.
Il documento, che sarà oggetto di continue revisioni e integrazioni future, regola le modalità di effettuazione di vari corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008:
- Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione ( RSPP e ASPP): Art. 32, comma 2 del DLgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006;
- Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi: Art. 34, comma 2 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012;
- Lavoratori: Art. 37, comma 1 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012;
- Dirigenti e preposti: Art. 37, comma 7 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012;
- Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi: Art. 116, comma 2 e allegato XXI del DLgs 81/08;
- Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi: Art. 136, comma 6 e allegato XXI del DLgs 81/08.
Viene presentata inoltre la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori.
Infatti presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte “è istituita la commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Essa ha il compito di verificare, su richiesta degli stessi soggetti, il possesso dei requisiti previsti per ciascuno dei corsi di cui ai capitoli successivi e conseguentemente di stilare e mantenere aggiornato nel tempo uno specifico elenco di soggetti formatori abilitati all'erogazione” di ciascuno dei corsi trattati nel documento.
Il documento si sofferma poi sul quadro normativo e sulle indicazioni relative ai vari corsi.
Ci soffermiamo in particolare sul Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Si ricorda, a questo proposito, che la formazione di tali lavoratori e preposti è disciplinata dagli articoli 136 e 116 del D.Lgs. 81/2008 e dall'allegato XXI del decreto.
Se l'allegato XXI “riporta gli elenchi dei soggetti formatori deputati alla realizzazione dei corsi”, nel documento si definisce “un sistema di autorizzazione all'erogazione dei corsi, da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori”. Ad esempio “i soggetti formatori di cui all'allegato XXI del DLgs 81/08, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e degli organismi paritetici, non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla commissione regionale e saranno quindi automaticamente inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta”.
Riguardo alle procedure per l'erogazione dei corsi, al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, “la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. Tutti i soggetti formatori devono, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola edizione del corso, comunicare alla Regione Piemonte sede, giorni e orari di svolgimento della stessa suddividendoli in parte teorica, esercitazioni pratiche e verifiche di apprendimento”. E per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi “devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni dell'allegato XXI”. Alla conclusione della prova pratica di verifica “deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice” (nel documento sono indicati i contenuti minimi di tale verbale). Gli attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti vengono “rilasciati direttamente dai soggetti formatori”. E per quanto riguarda il preposto con funzioni di sorveglianza dei lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, “si precisa che, per esercitare tale funzione, deve essere in possesso sia dell'attestato abilitante alla mansione di addetto”, sia “dell'attestato relativo allo specifico corso per preposto”.
Riguardo alla periodicità dei corsi di aggiornamento, come indicato dall'allegato XXI, la cadenza prevista per l'effettuazione dei corsi di aggiornamento “si differenzia in relazione al profilo dei discenti:
- gli addetti e i preposti ai ponteggi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 4 anni, con durata minima di 4 ore, di cui 3 a carattere tecnico-pratico;
- gli addetti alle funi devono effettuare l'aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 8 ore, di cui 4 a carattere tecnico-pratico;
- i preposti con funzione di sorveglianza dei lavori effettuati con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 4 ore.
La decorrenza dei quadrienni o dei quinquenni parte dalla data indicata sull'attestato di frequenza relativo al corso iniziale”.
Concludiamo questa presentazione della Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 22-5962 sottolineando che nel documento allegato oltre all’Elenco degli enti bilaterali e degli organismi paritetici costituiti in Piemonte, sono presenti diversi modelli di documenti. Ad esempio la “richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati all'organizzazione dei corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al DLgs 81/08” e i modelli dei vari attestati di frequenza e profitto.
Tiziano Menduto
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