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L’uso in sicurezza delle macchine movimento terra
Brescia, 19 Dic - La Scuola Edile Bresciana (S.E.B.), un Ente Paritetico Sociale che si occupa di formazione professionale di maestranze da inserire nell’attività edile, produce con un lavoro di raccolta dati, catalogazione e sintesi dei veri e propri quaderni tecnici.
Il quaderno che presentiamo con questo articolo è il “ Manuale macchine movimento terra: utilizzo e sicurezza”, un documento - curato da Giuliano Bianchini - che ha l’obiettivo di fornire agli esperti e a quelli che lo diventeranno una guida per la corretta applicazione delle normative antinfortunistiche e l’utilizzo più idoneo dei mezzi presentati nel documento.
Rimandando il lettore ad una lettura esaustiva del manuale, ci soffermiamo brevemente su alcuni punti significativi del manuale.
Riguardo alla formazione si sottolinea che ogni macchinario, anche se di funzionamento complesso, “è più facile e agevole da usare se lo si conosce bene. In generale una macchina ben progettata è difficilmente pericolosa, ma può diventarlo se chi la utilizza non ne conosce il funzionamento e non è consapevole dei rischi causati da un uso non corretto della stessa”.
E dopo una specifica ed idonea formazione, la conduzione della macchina, la protezione del carico (movimentazione in sicurezza) e la sicurezza degli addetti circostanti vengono a dipendere dall’abilità di guida e dalla responsabilità personale dell’operatore. Nell’ambito dell’attività lavorativa “le macchine possono diventare pericolose per il conducente e per gli altri se non si rispettano precise norme di sicurezza e di comportamento”.
Dopo aver riportato gli obblighi di lavoratori e datori di lavoro ( Decreto legislativo 81/2008) e alcune indicazioni della Direttiva Macchine, il manuale affronta le caratteristiche delle macchine movimento terra e delle macchine da scavo e carico, con riferimento anche alla documentazione necessaria e alle attrezzature accessorie.
Ci soffermiamo su quanto indicato riguardo agli operatori addetti alla conduzione e alla manutenzione.
Si ricorda che la legislazione nazionale, ad oggi, non prevede l’obbligo di uno “specifico patentino” per l’utilizzo e la manutenzione delle macchine movimento terra (“anche se in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, saranno individuate le attrezzature di lavoro che abbisogneranno di una specifica abilitazione nonché le modalità per ottenere tale riconoscimento”; art. 73 comma 5 D.Lgs n. 81/2008).
In ogni caso il D.Lgs. 81/2008 ribadisce che per mezzi ed attrezzature speciali ove si richiede competenza e responsabilità, “l’utilizzo deve essere effettuato da operatori che abbiano ricevuto una formazione specifica (art. 71, 73) ed un addestramento adeguato. Tale formazione deve garantire che l’utilizzo delle macchine avvenga in modo corretto, in relazione ai rischi che possono essere causati a se stessi od ad altre persone”.
In particolare la conduzione di una macchina movimento terra “richiede una particolare abilità e una preparazione tecnica, oltre ad un elevato senso di responsabilità. L’operatore deve quindi possedere specifici requisiti psicofisici per essere idoneo a svolgere questo lavoro” e la conduzione e l’utilizzo di queste macchine deve essere riservato solo a personale competente incaricato.
Senza dimenticare che la legge 125/2001, l’intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 e il provvedimento adottato dalla Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 “includono i lavoratori incaricati della guida di mezzi d'opera per la movimentazione e il trasporto di terra e manufatti, tra quelli ad elevato rischio di infortunio e quindi tra coloro da sottoporre a visite mediche sanitarie (a carico del datore di lavoro) finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcooldipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Il manuale riporta alcuni obblighi fondamentali, alcune istruzioni - in linea generale e non esaustive - a cui devono attenersi gli operatori delle macchine e, contestualmente alle proprie competenze, il RSPP ed il preposto per un utilizzo e manutenzione corretti e sicuri del mezzo:
- “impiegare solo personale addestrato, istruito e formato all’uso specifico della macchina M.T.
(art. 71, comma 4 e art. 73 comma 4, del D.Lgs n. 81/08);
- i lavori nella e con la macchina devono essere eseguiti da personale idoneo (formato e addestrato) e fidato;
- accertarsi che sulla macchina intervenga solo personale con specifico incarico;
- rispettare l’età minima ammessa per legge per la conduzione (non inferiore ai 18 anni);
- stabilire chiaramente la competenza del personale per la manovra, la manutenzione e la riparazione;
- il personale incaricato di attività riguardanti la macchina deve aver letto, prima dell’inizio dei lavori, il libretto di istruzioni e in particolare il capitolo “Sicurezza” (è troppo tardi farlo durante l’espletamento dei lavori);
- anche il personale che interviene solo occasionalmente, per esempio, nella riparazione o nella manutenzione della macchina, deve avere letto il libretto delle istruzioni;
- controllare frequentemente che il personale lavori consapevole dei fattori relativi alla sicurezza e dei pericoli, attenendosi al libretto di istruzioni;
- attenersi a tutte le avvertenze per la sicurezza indicate nel libretto del fabbricante inerenti all’uso corretto della macchina;
- tenere il libretto d’istruzioni fornito dal fabbricante all’interno della macchina o in cantiere (se impossibilitati dalla mancanza della cabina);
- sul telaio esterno della macchina ed all’interno dell’abitacolo, conservare in condizioni integralmente leggibili le avvertenze per la sicurezza e di pericolo;
- non eseguire alcuna modifica, aggiunta o conversione alla macchina che possa pregiudicarne la sicurezza, senza autorizzazione del costruttore. Ciò vale anche per il montaggio e la regolazione di dispositivi e valvole di sicurezza, nonché per la saldatura di particolari strutturali portanti;
- qualora indicato dal fabbricante oppure se individuato e richiesto dalla valutazione del rischio, usare equipaggiamenti protettivi personali (DPI)”.
Rimandando un eventuale futuro approfondimento sull’uso in sicurezza delle macchine movimento terra, diamo qualche breve informazione sui DPI da utilizzare.
Ricordiamo che l’operatore deve porsi alla guida del mezzo “con abbigliamento da lavoro adeguato, consistente in una tuta idonea che consenta libertà nei movimenti”.
Inoltre i DPI, “da considerarsi in via preliminare (D.Lgs 81/08 art. 75, 77, 79, ed allegato VII di riferimento per l’individuazione) per l’operatore della macchina, sono:
- calzature di sicurezza con puntale d’acciaio (o in materiale che consenta di ottenere le stesse prestazioni di protezione di sicurezza), soletta antiforo, suola antisdrucciolo; (UNI EN 345-S3 e s.m.);
- indumenti protettivi e/o tute da lavoro; (UNI EN 340 e s.m.)
- guanti per la protezione dai rischi meccanici per le attività di manutenzione; (UNI EN 388 e s.m.);
- occhiali di sicurezza o visiere per la protezione meccanica durante le attività di manutenzione; (UNI EN 166 e s.m.);
- mascherine monouso antipolvere se si lavora con la portiera aperta; (es. EN 149-FFP2 o compatibili a proteggere contro le polveri, i vapori, i fumi e simili, dell’ambiente in cui si opera, previa valutazione del rischio specifico) ;
- otoprotettori se si lavora con la cabina aperta o in particolari lavorazioni rumorose, come ad esempio in occasione di demolizioni, (conformi alle norme EN 352-1, EN 352-2, EN352- e s.m.) scelti previa valutazione del rischio in base ai valori di esposizione al rumore per le varie attività lavorative elencati nella specifica relazione fonometrica”.
E i DPI, da considerarsi in via preliminare, per l’operatore ausiliario a terra sono:
- “casco di sicurezza (UNI EN 397 e s.m.) con eventuale cinturino (provvisto di dispositivo di sgancio di sicurezza) per il bloccaggio dell’elmetto alla testa;
- indumenti ad alta visibilità, anche per il conducente quando scende dal mezzo in zone con traffico veicolare (UNI EN 471 e s. m.);
- calzature di sicurezza con puntale d’acciaio (o materiale equivalente per resistenza alla compressione), soletta antiforo, suola antisdrucciolo (UNI EN 345-S3 e s.m.);
- indumenti protettivi e/o tute da lavoro (UNI EN 340 e s.m.);
- occhiali di sicurezza o visiere per la protezione meccanica per le attività di scavo e demolizione (UNI EN 166 e s.m.);
- mascherine monouso antipolvere (es. EN 149-FFP2 e s.m.) previa valutazione del rischio effettivo ed in relazione al tipo di “atmosfera/ambiente” in cui operano i lavoratori;
- otoprotettori (conformi alle norme EN 352-1, EN 352-2, EN352-3 e s.m.);
Il manuale ricorda, infine, che “per l’uso dei DPI di 3^ categoria e per gli otoprotettori il datore di lavoro, oltre ad una formazione adeguata, deve eseguire un addestramento specifico al lavoratore (D.Lgs 81/08 art. 77, comma 5) che deve risultare agli atti”.
Sommario del manuale:
La formazione è importante ed indispensabile
Macchine movimento terra
Macchine da scavo e carico
Documentazione, marcature, certificazioni a corredo delle macchine
Attrezzatura intercambiabile/apparecchio (in gergo accessorio)
Operatore addetto alla conduzione e manutenzione
DPI da utilizzare
Segnaletica di sicurezza
Lavori di escavazione
Rischio di collisione con reti di servizio interrate e linee elettriche aeree
Uso in sicurezza delle macchine movimento terra (terna, pala, escavatore)
Sollevamento e trasporto dei carichi
Demolizioni: operazioni eseguite con escavatore (con pinza, cesoia, martellone ecc...)
Rumore e vibrazioni
Carico e scarico della macchina sul carrellone/autocarro (principali adempimenti di sicurezza)
Manutenzione in sicurezza
Antincendio - Pronto soccorso
Macchine movimento terra: individuazione e analisi dei rischi
Circolare Ispesl n° 1088/2003
Scuola Edile Bresciana, “ Manuale macchine movimento terra: utilizzo e sicurezza”, Quaderno tecnico SEB, a cura di Giuliano Bianchini (formato PDF, 4.77 MB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: SERGIO MORANDO - likes: 0 | 05/01/2012 (15:45:55) |
Ancora c'è MOLTO da fare ..sia su questi mezzi meccanici escavatori sia su mezzi similari come possono essere GRU a torre edili e auto gru compresi i muletti etc. per chè nei contratti PRECARI ..si viene assunti..a contratto per lavori di altri profili.. per OVVIARE alle Leggi Europe D.Lgs 81/2008 NON facendo così corsi e patenti..non dando i D.P.I. NON facendo neppure le VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE per uso dei mezzi d'opera o per costruire questi mezzi..neppure i patentini di saldatura ! Controlli INCROCIATI tra ASL Ispettori del Lavoro INAIL Carabinieri..Vigili del Fuoco controlli ISPETTIVI sia nelle dITTE interinali che nei Centri per l'Impiego e ditte clienti delle interinali..farebbero emergere TANTISSIME LEGGI VIOLATE SUI LAVORATORI dei MEZZI d'OPERA in generale e sia sul Lavori stessi!Le ISPEZIONI POSSONO anche essere fatte in RETROATTIVO di DIECI ANNI...!Basta leggersi negli Uffici di Collocamento..le dichiarazioni fatte da ditte interinali ..e idem alle loro multinazionali..ditte clienti ANNI e ANNI di ILLECITI ! E in Italia gli Infortuni continuano purtroppo sempre dovuto anche a questo pessimo modo di lavorare in particolare nei contratti PRECARI! Morando |
Rispondi Autore: Roma fabrizio - likes: 0 | 29/05/2012 (11:17:20) |
ho 55 anni per 35 anni di esperienza di cantiere in qui 28 da artigiano demolizioni e costruzioni edile tradale adesso non trovo lavoro anche per mancanza del patentino.o fatto il coso della 626 nel mio caso come dovri fare rimanere disocupato sono pignolo sul lavoro eficenza e sicurezza perche non si valuta anche lesperienza.scusate.grazie |