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La sicurezza dei lavori di manutenzione in quota

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

09/03/2012

La Regione Veneto approva note di indirizzo per la sicurezza delle manutenzioni degli edifici e aggiorna le istruzioni tecniche relative alle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.

Venezia, 9 Mar – PuntoSicuro presenta puntualmente le azioni normative e i documenti pubblicati dalla Regione Veneto per prevenire le cadute dall’alto nel settore edile, ad esempio con riferimento all’art. 79 bis della Legge Regionale 61/85.
Ricordiamo che tale articolo – al fine di migliorare la sicurezza degli interventi di verifica e/o riparazione di un edificio - dispone che i progetti relativi a interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti prevedano tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denunzia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota.
 


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In relazione a questo articolo la Giunta Regionale del Veneto ha approvato nel 2009 le " Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" e ha promosso una campagna informativa dal titolo " Salvalavita dall'alto".
 
Tuttavia dopo più di due anni dall'entrata in vigore dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, la Regione Veneto - per tener conto di alcune modifiche legislative intervenute a livello nazionale (ad esempio con riferimento alla Segnalazione certificata di inizio attività SCIA) e delle richieste di chiarimento pervenute – ha approvato la delibera della Giunta Regionale N. 97 del 31 gennaio 2012, “Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione”.
La nuova delibera non solo facilita l'interpretazione della norma e il superamento di alcuni aspetti di criticità emersi, ma offre anche alcune indicazioni per lasemplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa.
Inoltre la stessa delibera approva l'aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già approvate con DGR 2774/2009.
 
Entriamo più nel dettaglio dei due allegati approvati con la delibera.
 
L'Allegato A contiene le note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85 in relazione alle misure preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota
Viene definito il campo di applicazione dell'art. 79 bis, la documentazione da allegare ai progetti e alla domanda di certificato di agibilità, le modalità di verifica della conformità dei progetti all'art. 79 bis e le conseguenze per il mancato adempimento dello stesso.
 
In particolare il campo di applicazione dell’art. 79 bis L.R. 61/85 è limitato agli interventi edilizi che presentano contemporaneamente i “seguenti requisiti:
- “sono interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal 31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22, comma 3, DPR 380/01);
- hanno per oggetto porzioni edilizie ovvero manufatti comunque denominati che, per loro natura, tipologia o per il soddisfacimento di requisiti previsti dalle norme, richiedano la programmazione di successivi interventi di manutenzione”;
- “riguardano opere la cui successiva manutenzione richiede l’ accesso su coperture o pareti esterne ed espone l’operatore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii)”.
Sono compresi “gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01 o come varianti in corso d’opera, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. 380/01” mentre sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo”. E nell’ambito del delineato campo di applicazione, le misure preventive e protettive di cui all’art. 79 bis sono quelle “relative all’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’opera oggetto del titolo abilitativo. In particolare, nel caso di varianti in corso d’opera, le citate misure sono limitate al solo intervento oggetto della variante stessa”.
 
In relazione alla semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire - in adempimento di quanto previsto con L 106/2011 nella parte in cui modifica l'art. 20 del DPR 380/2001 - l'Allegato A specifica inoltre il contenuto della dichiarazione di conformità del progettista alla norma di cui all'art. 79 bis.
Il progettista “può asseverare la conformità del progetto alla suddetta norma se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche definite a livello regionale. In tali casi le amministrazioni comunali verificata la completezza della documentazione allegata al progetto, non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza, non richiederanno il parere sanitario all'AULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01 e art. 20 del DPR 380/01 come modificato dalla L. 106/2011)”.
Tuttavia nei casi in cui “(a causa di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione) siano stati progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali, la verifica tecnico-discrezionale di conformità dei sistemi adottati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è compiuta dall'AULSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell'interessato o dell'amministrazione comunale (art. 5 DPR 380/01)”.
 
L’Allegato B approvato dalla delibera contiene l'aggiornamento delle "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".
In questo senso l’allegato “sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all'aggiunta di alcuni paragrafi”.
In particolare le “linee guida per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione da predisporre per l’esecuzione degli interventi di manutenzione in quota sul tetto e sulle pareti esterne, in riferimento delle operazioni di accesso, transito e stazionamento”, riportano informazioni su:
- “progettazione;
- accesso alla copertura;
- lavori in parete e altri casi particolari;
- cartelli informativi;
- fascicolo dell’opera;
- documentazione e informazioni sulle misure predisposte”.
 
Ricordiamo infine che con la delibera, in vista di un'ulteriore semplificazione del procedimento, “si demanda alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle di cui all'allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni. In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal progettista che asseveri la conformità alle misure individuate a livello regionale non richiede la verifica tecnico-discrezionale del progetto rispetto all'ottemperanza all'art. 79 bis della L.R. 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto il parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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