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Le norme di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri edili
Reggio Emilia, 16 Dic – Malgrado i recenti dati che segnalano un leggero decremento degli infortuni professionali, il comparto edile è ancora un comparto ad alto rischio di infortuni che necessita di politiche, campagne e azioni informative e formative finalizzate alla prevenzione.
Un documento che, malgrado la realtà molto variegata dei cantieri, riesce comunque a offrire utili indicazioni pratiche per l’osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro riferibili a un cantiere tradizionale è la “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”.
La guida - pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it (portale informativo collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia) e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna – è destinata espressamente ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Datori di Lavoro, ai Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, alle imprese affidatarie delle opere, ai Capi Cantiere e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Dopo una raccolta di informazioni relative alle leggi sull’antinfortunistica, con particolare riferimento al Titolo IV del Decreto legislativo 81/2008, ai contenuti minimi del piano operativo di sicurezza e degli obblighi dei vari soggetti operanti in cantiere, la guida entra nel dettaglio di diversi temi che hanno a che fare con la sicurezza nel comparto costruzioni: viabilità, luoghi di lavoro, scavi e fondazioni, passerelle, andatoie, scale, ponteggi, ponti su ruote a torre, impalcati e parapetti dei castelli, macchine da cantiere, apparecchi di sollevamento, impianti elettrici in genere, lavori di demolizione, lavori speciali, dispositivi di protezione individuali, sistemi di arresto caduta, igiene del lavoro, sorveglianza sanitaria in edilizia, pronto soccorso, prevenzione incendi, …
È da segnalare la presenza nel documento anche di diversi schemi di montaggio, ad esempio con riferimento alle coperture prefabbricate in cemento:
- schema di montaggio coperture piane;
- schema di montaggio coperture a doppia pendenza;
- schema di montaggio coperture speciali.
Sono presenti anche descrizioni e schemi di montaggi tratti dal piano di sicurezza di una ditta della provincia di Reggio Emilia.
Inoltre non mancano le prescrizioni per i segnali gestuali (Allegato XXXII D.Lgs. 81/2008) con indicazione, attraverso immagini, dei gesti convenzionali utilizzabili in cantiere.
E non si può dimenticare che la guida presenta al suo interno diversi modelli di documenti, ad esempio con riferimento alle dichiarazioni e richieste da inoltrare all’Ausl ad ogni installazione di gru a torre, e contiene una proposta di piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta (art. 256 D.Lgs. 81/2008).
Rimandando eventuali approfondimenti a futuri articoli di PuntoSicuro, ci soffermiamo oggi in particolare su quanto indicato a proposito della recinzione e della viabilità in cantiere.
Riguardo alla recinzione (Articolo 109 D.Lgs 81/2008) si indica che il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Alcunenote giurisprudenziali ricordano che la necessità di recingere il cantiere deriva “anche dal fatto che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dettate anche a tutela delle persone diverse dai lavoratori, che possano venire comunque, anche occasionalmente, a contatto dell’ambiente di lavoro. È necessario impedire l’accesso al cantiere delle persone estranee, anche se aventi interesse, come nel caso di aspiranti acquirenti (responsabile è il capo cantiere)”. E non bisogna dimenticare che è “stato ritenuto che fanno parte del luogo o ambiente di lavoro, in cui è obbligatoria la normativa antinfortunistica, non soltanto il cantiere vero e proprio, ma anche i locali accessori, pur se esterni al cantiere, come i locali adibiti a mensa o a spogliatoi igienici o a deposito di materiali. Per quanto riguarda la chiusura del cantiere, la responsabilità sussiste se l’infortunio si verifichi pur dopo la cessazione della vera e propria attività del cantiere, ma prima del suo definitivo smantellamento. Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non sono poste esclusivamente a tutela della vita e dell’incolumità dei lavoratori inseriti nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell’impresa, bensì a tutela della sicurezza di chiunque possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell’attività, nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia” (Cass.
Sez. 4, 28 – 1 – 1985 n. 877).
Riguardo infine alla viabilità nei cantieri (Articolo 108 e Allegato XVIII punto 1 D.Lgs 81/2008) la guida sottolinea che durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri edili la viabilità delle persone e dei veicoli. Rimandandovi alla lettura esaustiva del documento (ricco anche di disegni esemplificativi), riportiamo alcune delle indicazioni contenute:
- “le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi;
- l’ accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
- qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro lato;
- i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri;
- le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità;
- alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro;
- i luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati;
- le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- in caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori;
- il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti;
- le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto”.
AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011, (formato PDF, 7.68 MB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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