Cosa si sta facendo per diminuire gli infortuni con le macchine agricole?
Bologna, 11 Dic – Abbiamo ricordato più volte, anche attraverso la presentazione della scheda della banca dati di Infor.MO dal titolo “ Gli infortuni mortali in agricoltura”, quanto siano numerosi gli infortuni gravi e mortali che avvengono nel comparto agricolo in relazione all’utilizzo di macchine e mezzi agricoli.
I rischi in agricoltura sono, infatti, ancora “molto elevati nonostante i Piani Nazionali di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura abbiano cominciato ad incidere sulle realtà operative”.
A ricordare quanto i rischi siano ancora elevati è un convegno organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro, in collaborazione con il Gruppo Agricoltura del Coordinamento Tecnico Interregionale per la Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro e la Regione Emilia Romagna, dal titolo “La prevenzione in agricoltura: verso il nuovo piano nazionale”. Un convegno che si è tenuto il 17 ottobre 2019 durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”.
Ci soffermiamo oggi, in particolare, su un intervento che riporta indicazioni e strumenti utili per la vigilanza e la prevenzione.
L’articolo si sofferma in particolare su:
- Piani e strumenti operativi per la prevenzione in agricoltura
- Schede tecniche per l’adeguamento delle attrezzature di lavoro
- I dispositivi di protezione in caso di capovolgimento
Piani e strumenti operativi per la prevenzione in agricoltura
Nell’intervento “I nuovi strumenti per la vigilanza: commercio macchine agricole, lavori forestali, manutenzione del Verde”, a cura di Tiziano Ficcadenti (Gruppo di Lavoro lnterregionale) si ricorda innanzitutto che con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) in agricoltura e selvicoltura 2009-2014 in quasi tutte le regioni sono stati “attivati percorsi organizzativi per la pianificazione e la realizzazione di attività di prevenzione in agricoltura e selvicoltura sistematiche”.
Questi alcuni degli obiettivi:
- Riduzione degli infortuni
- Messa a Norma delle attrezzature, in particolare delle trattrici
- Attività di vigilanza e controllo strutturata nella programmazione delle attività dei Servizi
- Omogeneità delle modalità di controllo
E si sottolinea la significativa riduzione degli infortuni: “-36,4% in 8 anni, riduzione annua negli anni di piano pari al 4,6%”.
La relazione si sofferma poi sugli strumenti operativi realizzati con il coinvolgimento dei gruppi di lavoro (GG.LL.) Macchine ed impianti e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni.
Questi alcune linee guida:
- “Sistemi di ritenzione conducente trattrici agricole
- Installazione dispositivi di protezione in caso di ribaltamento
- Adeguamento trattrici ai requisiti di sicurezza previsti dall’ allegato V del D Lgs 81 08
- Controllo periodico e manutenzione in efficienza delle trattrici agricole
- Sistemi di protezione del conducente delle motoagricole in caso di capovolgimento
- Adeguamento Macchine Agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributori d’insilati ai requisiti minimi individuati
- Adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza previsti dall’ allegato V D Lgs 81 08”.
Queste le linee di Indirizzo realizzate:
- “Applicazione del Titolo III D Lgs 81 08 e nuova Direttiva Macchine indicazioni procedurali per gli operatori di vigilanza delle ASL (in fase di revisione)
- Istruzioni per lavori in sicurezza su alberi con funi
- Linee di indirizzo per la costruzione di impianti ad atmosfera controllata per la conservazione della frutta
- Gestione in sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante digestione anaerobica di substrati a matrice organica, comunemente detti Biogas nelle fasi significative della loro vita utile”.
Queste invece le schede di supporto e note tecniche esplicative:
- “Strumenti per l’attività di controllo
- Macchine agricole (approvate dal GTI)
- Macchine per lavori forestali (approvate dal GTI)
- Macchine per la manutenzione del verde”.
Nell’intervento sono poi presentate anche le campagne di attività di sorveglianza durante le più importanti manifestazioni fieristiche del comparto agricolo: “l’attività rientra fra quelle previste dal Piano Nazionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura”.
Questa attività dal 2010 al 2019 ha “permesso di valutare circa 300 macchine agricole e forestali prima che fossero messe a disposizione degli operatori”.
Schede tecniche per l’adeguamento delle attrezzature di lavoro
Veniamo, infine, alle schede tecniche per la verifica e l’adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate nel settore agricolo o forestale.
Stiamo parlando di un documento elaborato all’interno del gruppo di lavoro agricoltura del coordinamento tecnico delle Regioni e che “individua i principali requisiti di sicurezza di diverse tipologie di macchine e attrezzature di lavoro in uso nel settore agricolo o forestale. La finalità è quella di fornire un utile strumento di verifica dei requisiti di sicurezza delle macchine prese in esame anche in relazione all’attività di controllo del commercio delle macchine agricole”.
Le schede del documento riguardano varie macchine:
- Trattore
- Motocoltivatore/motozappatrice
- Albero cardanico
- Carro desilatore
- Spandiconcime
- Retroescavatore
- Spandiletame
- Trinciatrice
- Spaccalegna a cuneo
- Trattorino da giardinaggio
- Irroratrice spalleggiata
- Trituratore con motore incorporato
- Rotoimballatrice
- Carro raccoglifrutta
E le famiglie di attrezzature di lavoro in uso nel settore agricolo o forestale “sono state individuate in relazione anche al significativo numero di infortuni gravi o mortali determinati dal mancato rispetto dei principali requisiti essenziali di sicurezza”.
Riportiamo alcuni dati dell’osservatorio Inail sugli Infortuni nel settore agricolo e forestale:
Si indica poi che le schede “forniscono esclusivamente informazioni di carattere tecnico finalizzate alla verifica dei requisiti sicurezza alla normativa comunitaria ovvero all’allegato V al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sono destinate a:
- autorità di vigilanza territoriale;
- fabbricanti;
- soggetti della catena della distribuzione;
- datori di lavoro;
- lavoratori autonomi;
- tutti coloro che a vario titolo di occupano di prevenzione nel settore delle attrezzature di lavoro agricole o forestali”.
I dispositivi di protezione in caso di capovolgimento
Il documento riporta poi alcuni esempi di schede e si sofferma, riguardo ai trattori, su alcune indicazioni relative al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
Ad esempio si dice che – riguardo alla omologazione per lo specifico modello di trattore ed installazione fin dalla prima immatricolazione - ai fini della individuazione della struttura di protezione “è necessario che questa sia dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:
- marchio di fabbrica o commerciale;
- marchio di omologazione;
- numero di serie della struttura di protezione;
- marca e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata”.
E laddove la targhetta sia assente “è necessario dare prova documentale che il trattore è stato dotato fin dall’origine di struttura di protezione. A tal fine è possibile fare riferimento ad una delle seguenti documentazioni:
- carta di circolazione;
- istruzioni per l’uso originali del trattore;
- dichiarazione del fabbricante del trattore”.
In aggiunta a quanto sopra è poi necessario che l’utente “sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesti che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è quella originale e che non vi sono state apportate modifiche. In tale evenienza non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore”.
L’intervento si sofferma anche sulla rispondenza alle direttive comunitarie (ovvero codici OCSE di riferimento).
Ai fini della individuazione della struttura di protezione “è necessario che questa sia dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:
- marchio di fabbrica o commerciale;
- marchio di omologazione;
- numero di serie della struttura di protezione;
- marca e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata”.
E “laddove la targhetta sia assente è necessario che la struttura di protezione sia accompagnata da una documentazione prodotta dal costruttore nella quale sia dichiarato che questa ha superato le prove previste dalle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento e sia indicato marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura è destinata o in alternativa che detta struttura sia riportata sulla carta di circolazione del trattore. A seguito dell’installazione della struttura di protezione, non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore”.
La relazione si sofferma poi anche sulla conformità alla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 49 del 1981.
Ai fini della individuazione del dispositivo di protezione “è necessario che l’utente sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesti che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è conforme alle indicazioni previste dalla predetta circolare. Si rappresenta che l’installazione di dispositivi di protezione di cui trattasi non è più consentita a far data dal 28 Febbraio 2007 (vedi circolare ministero del lavoro e previdenza sociale n. 3/2007). A seguito dell’installazione della struttura di protezione, non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale dell’intervento che riporta ulteriori indicazioni per tali dispositivi di protezione e si sofferma anche sulle azioni degli organi di vigilanza.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ I nuovi strumenti per la vigilanza: commercio macchine agricole, lavori forestali, manutenzione del Verde”, a cura di Tiziano Ficcadenti (Gruppo di Lavoro lnterregionale), intervento al convegno “La prevenzione in agricoltura: verso il nuovo piano nazionale” (formato PDF, 4.10 MB).
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