G32.103 Il Senato,
in corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
premesso che:
l'articolo 32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro»;
durante la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al sopracitato articolo, secondo cui i soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché anche ad essi si applicano solo le norme di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva della materia, nell'ambito della quale escludere del tutto i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche, i volontari delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 2000, i volontari degli enti di promozione sportiva, gli enti di servizio civile e i volontari delle associazioni disciplinati dalla legge n. 266 del 1991.
Emendamenti non posti in votazione in quanto accolti dal Governo
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 32.202.
32.202. Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:
"Art. 40. - (Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale) - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, sono definite le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati"».
G32.100 Il Senato, premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzate a rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale, che non hanno alcuna reale ricaduta sulla efficacia delle azioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
nessuna semplificazione è invece prevista per quanto attiene alla figura del medico competente, titolare di compiti e obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche oneri burocratici di estrema difficoltà applicativa, assolutamente non necessari al fine di creare condizioni di tutela della sicurezza del lavoratore;
in particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente, esclusivamente per via telematica. trasmetta ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;
l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2012 recante «Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» ribadisce che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento;
l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeri aie 9 luglio 2012, recante «Disposizioni transitorie e entrata in vigore» dispone che al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013);
esclusivamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni, di cui al citato allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno 2013;
l'articolo 4. comma 4, dello stesso decreto 9 luglio 2012, prevede che per la durata del periodo tra11sitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 40, comma l, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al termine della sperimentazione;
a decorrere dal 22 maggio 2013 1'lNAlL ha reso attivo un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati;
l'utilizzo della piattaforma predisposta dall'IN AIL risulta particolarmente complesso, mentre appare problematico lo stesso accesso al sistema;
il mondo sanitario e scientifico di riferimento ha ripetutamente evidenziato le proprie perplessità sia nel merito della raccolta dei dati, che sull'efficacia degli indicatori selezionati per le trasmissioni finalizzate alla valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disponendo una proroga del termine della sperimentazione almeno sino al31 dicembre 2013. con conseguente sospensione delle sanzioni a carico dei medici competenti;
a valutare inoltre l'opportunità di modificare il citato articolo 40 al fine sia di evitare che le disposizioni ivi previste siano foriere di mori adempimenti burocratici per i medici competenti comunque non utili alla prevenzione sia di chiarire l'uso delle informazioni che ci si propone di raccogliete e delle loro utilità preventiva, contribuendo al miglioramento delle norme e delle prassi di prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
a valutare l'opportunità di procedere ad Una revisione degli allegati 3A e 3B al fine di definire, secondo criteri di semplicità. i contenuti degli allegati medesimi nel rispetto della normativa vigente;
ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni che raccolgono i medici competenti, finalizzato a valutare ogni opportuna modifica delle disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, finalizzate ad eliminare eventuali gravami burocratici per i medici competenti dai quali non discendano effettivi miglioramenti delle condizioni di tutela della salute del lavoratore.
G32.101 Il Senato, premesso che:
i lavoratori stanno patendo il peso maggiore della crisi economica, attraverso la perdita del lavoro o, per chi riesce a conservarlo, attraverso il peggioramento di rischi per la salute;
che alcuni recenti studi di IRES e dei sindacati mostrano come stiano emergendo nuove criticità nella percezione dei rischi da parte di giovani che vivono condizioni di lavoro precario;
che le microimprese, a tutti gli effetti aziende vere, stanno attraversando anch'esse una grave crisi e che risultano spesso operare forti tagli proprio sul settore della prevenzione, con il conseguente aumento dei rischi per la salute e sicurezza dei pochissimi addetti che ognuna di queste aziende ha;
che il tema della salute di lavoratori è un valore primario ma che spesso gli adempimenti a questo scopo che devono essere assunti dalla microimpresa sono complessi;
che per i tagli operati e per le difficoltà a far fede agli adempimenti richiesti, un numero crescente di microaziende sviluppa forme di ostilità verso i controlli operati da parte delle ASL;
che i servizi di prevenzione delle ASL (Dipartimenti di Prevenzione) stanno subendo anch'essi la crisi di risorse in sanità, e si segnalano forti segnali di distacco dalla realtà sociale e conseguente crescita di scoraggiamento tra gli operatori e ripiegamento burocratico;
che i sindacati stessi trovano difficoltà ad intervenire ed operare in questi contesti di piccole dimensioni;
che il settore della microimpresa in altri paesi gode di sostegno maggiore, per le sue particolari piccole dimensioni e per il dispendio economico e di tempi che gli adempimenti comportano, in proporzione al suo fatturato ed al numero di addetti;
considerato che:
il presente decreto legge, il cosiddetto «Decreto del Fare», agli articoli 32, 35, 38 e 42 tratta temi che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori;
che la scelta operata dal Governo al fine di semplificare la burocrazia a carico delle aziende sembra essere stata quella di alleggerire le tutele in materia di prevenzione;
che sarebbe invece più utile per le stesse aziende stesse, sostenere le microaziende nell'informazione sugli adempimenti previsti e sulle modalità di portarli avanti in modo rapido ed efficace;
che alcune Regioni, in attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», hanno promosso un piano mirato a potenziare l'informazione e l'assistenza alle microimprese sui temi della prevenzione, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
impegna il Governo:
a intervenire normativamente, anche attraverso la presentazione di una legge quadro, al fine della predisposizione da parte delle Regioni di progetti di sostegno ed assistenza alle piccole e micro imprese articolati in sportelli di aiuto per la valutazione dei rischi per facilitare la riduzione dei rischi sul lavoro, di sostegno alla messa in regola, di assistenza per tutte le figure della prevenzione con particolare riguardo agli imprenditori artigiani, ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con l'obiettivo di rendere il datore di lavoro realmente un protagonista consapevole, responsabile, ed autonomo della tutela della salute nella propria azienda;
a riferire, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sullo stato di attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», con particolare riferimento all'esito e all'applicazione delle modifiche che saranno introdotte con il presente decreto.
G32.102 Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 974 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,
premesso che:
l'articolo 32, comma 7-bis del provvedimento in oggetto interviene in materia di determinazione del prezzo più basso per i bandi delle gare pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reintroducendo, un criterio generale volto ad escludere le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
tale misura è volta ad assicurare che i trattamenti economici dei lavoratori e le indispensabili misure per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non rischino di essere compromessi dalla ricerca della massima economicità dell'offerta;
considerato che:
per alcuni settori, ai fini della determinazione del prezzo più basso, è opportuno, tenere conto anche delle retribuzioni derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello che, nel caso dell'edilizia corrisponde alla contrattazione integrativa territoriale alla luce di quanto sopra esposto la misura di cui in premessa può tuttavia essere ulteriormente completata;
impegna il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza e nel rispetto della regolarità e dell'equa concorrenzialità delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, tenendo conto delle differenze che caratterizzano la contrattazione nei diversi settori produttivi, ogni misura utile al fine di:
- assicurare una corretta applicazione del principio contenuto nella disposizione citata in premessa,
- assicurare la corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni richieste per lo svolgimento delle attività oggetto della gara di appalto e l'effettiva applicazione dei contratti relativi a tali qualifiche e mansioni.