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23/06/2016: Agenzie ambientali: la Camera approva la legge di riforma

Il provvedimento istituisce il Sistema nazionale delle agenzie ambientali

15/06/2016 -  L''aula della Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge di riforma delle agenzie ambientali, con 354 voti favorevoli e 15 astenuti. A votare insieme alla maggioranza, tra gli altri, Forza Italia, Si-Sel, Movimento 5 stelle. La Lega ha deciso di astenersi - ha spiegato la deputata Pina Castiello - criticando, in particolare, il numero di provvedimenti attuativi previsti dalla norma ai quali è legata l''implementazione del provvedimento.
Dopo circa 3 anni dall''inizio del suo iter parlamentare la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge per la riforma delle agenzie ambientali. Nel corso di questa ultima lettura a Montecitorio il testo, approvato circa un mese fa dal Senato, non ha subito modifiche.
Il provvedimento, secondo una sintesi elaborata da Public Policy, istituisce il Sistema nazionale delle agenzie ambientali ''al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all''esercizio dell''azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell''ambiente - come si nelle nel testo - a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica”. In sintesi, le Arpa regionali lavoreranno sulla base di standard omogenei su tutto il territorio.
La riforma istituisce, tra le altre cose, anche i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (i cosiddetti Lepta, sulla scorta dei Lea in campo sanitario) e la rete informativa nazionale ambientale denominata Sinanet.
Il sistema potrà contare infine su una rete nazionale dei laboratori accreditati. L''Ispra (l''Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) - tra le altre cose - avrà funzioni di indirizzo e coordinamento del nuovo sistema, il cui organo direttivo sarà il Consiglio del sistema nazionale. Adesso la palla passa al ministero dell''Ambiente che dovrà emanare i provvedimenti attuativi.
Il provvedimento prevede il Sistema nazionale a rete per la protezione dell''ambiente per concorrere ''al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della promozione della qualità ambientale in tutto il territorio nazionale, della piena realizzazione del principio ''chi inquina paga'', anche in relazione agli obiettivi di promozione della salute umana''.
Il Sistema nazionale è composto dall''Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dalle Arpa regionali.
Il Sistema svolge principalmente i seguenti compiti: monitorare lo stato dell''ambiente, con particolare riguardo al consumo del suolo, all''evoluzione delle risorse ambientali, all''inquinamento; attività di ricerca e informazione pubblica su dati tecnico-scientifici sullo stato dell''ambiente e sulla sua evoluzione, nonché collaborazione con gli istituti scolastici e le università relativamente alle tematiche dell''educazione ambientale; supporto alle altre istituzioni nelle attività amministrative in materia ambientale; partecipazione alle iniziative degli enti preposti agli interventi di protezione civile, vigilanza e ispezione sul territorio.
E ancora: attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente; attività di monitoraggio degli effetti sull''ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all''applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione; funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell''intero Sistema nazionale.
Vengono istituiti i Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (Lepta). I Lepta rappresentano gli standard qualitativi e quantitativi che devono essere garantiti in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale e che riguardano le attività che il Sistema nazionale è tenuto ad assicurare, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
I Lepta saranno, i criteri di finanziamento per il loro raggiungimento ed il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del ministro dell''Ambiente, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Viene prevista inoltre una programmazione triennale delle attività del Sistema nazionale, predisposta dall''Ispra, per l''individuazione delle principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei Lepta.
Saranno le Agenzie regionali per la protezione dell''ambiente a svolgere ''le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei Lepta nei territori di rispettiva competenza''.
Il testo prevede anche l''istituzione di un sistema informativo nazionale ambientale (Sina), parte della rete informativa nazionale (Sinanet), in cui convergono gli altri sistemi informativi territoriali. Nella gestione del Sinanet l''Ispra, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano per ''garantire l''efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell''organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete Sinanet”.
Per ''promuovere'' e ''indirizzare'' lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, viene istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell''Ispra e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell''Ispra.
Il Consiglio esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale delle attività del Sistema nazionale e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema, oltre che sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale. Il Consiglio inoltre segnala al ministero dell''Ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni “l''opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi” previsti dalla nuova legge.
Il testo unificato disciplina le funzioni dell''Ispra che, tra le altre cose, avrà la funzione di organizzare, con il concorso delle agenzie, le norme tecniche vincolanti per tutto il Sistema nazionale per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate.
L''Ispra svolgerà anche compiti di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei Lepta, definirà strumenti per l''esecuzione delle attività di controllo, la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati.
E ancora si occuperà dello sviluppo, della gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, della realizzazione e della gestione del sistema informativo nazionale ambientale. Sarà un decreto del ministero dell''Ambiente a individuare le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il ministero da trasferire all''Ispra, che ne assicurerà l''adempimento.
I componenti degli organi dell''Ispra durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il direttore generale dell''Ispra, così come quello delle Arpa, dovranno essere nominati ''tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell''Unione europea, nazionale'' e locale.
L''Ispra provvede allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell''ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il provvedimento attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali (Arpa e Appa) la personalità giuridica di diritto pubblico e l''autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Sono le leggi regionali a disciplinare la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei Lepta e del programma triennale delle attività, adeguando le leggi regionali istitutive delle agenzie alle nuove previsioni legislative. Anche le agenzie, così come l''Ispra, provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell''ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, ''sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del ministro dell''Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge''. Nelle more dell''approvazione delle tariffe nazionali si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive Regioni o Province autonome.
Lo stesso decreto del ministero provvederà a disciplinare l''assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dalla tariffazione e dalle sanzioni comminate nei casi di inottemperanza alla normativa ambientale
Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall''autorità giudiziaria ''sono poste a carico del ministero della Giustizia nell''ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del ministro dell''Ambiente, di concerto con il ministro della Giustizia”.
Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati ''per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione''. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.
Sarà l''Ispra, con il contributo delle agenzie, a predisporre uno schema di regolamento per stabilire le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell''ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, “prevedendo - si legge - il principio della rotazione del medesimo personale nell''esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell''intervento ispettivo''. Il regolamento dovrà individuare anche le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
Il provvedimento ribadisce che il personale ispettivo ''può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l''espletamento'' delle loro funzioni. '”alle richieste - si legge - non può essere opposto il segreto industriale”. Potranno essere nominati, tra il personale ispettivo, i dipendenti operanti con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. ''A tale personale – si legge - sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell''ente di appartenenza''.
Lo schema di regolamento sarà emanato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell''Ambiente di concerto con il ministro dell''Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo schema dovrà ricevere il parere delle commissioni parlamentari competenti.
 
 
Fonte: Regioni.it

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