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21/05/2019: AIA: le novità del decreto 104

Le nuove modalità di redazione della relazione di riferimento da allegare alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - AIA

In attuazione del Testo Unico Ambientale il Ministero dell’Ambiente ha nuovamente definito, dopo una precedente bocciatura da parte del Tribunale Amministrativo del Lazio, le modalità per la redazione della relazione di riferimento da allegare alle richiesta di autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Devono presentare tale relazione:

  • Attività soggette ad autorizzazione statale:
    • Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
    • Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
    • Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie;
    • Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII, pertanto sottoposte ad autorizzazione regionale;
    • Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW se alimentate, anche parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
  • Impianti ed attività per i quali, in base alla verifica applicando la procedura prevista nell’allegato 1 al Decreto, risulta essere necessaria la presentazione della domanda di riferimento.

 

Interpreta®

 

Decreto Ministero dell’Ambiente n.104 del 15/4/2019 (pdf)



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