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14/05/2019: Albo Gestori Ambientali: categoria 6

Chiarimenti sull’iscrizione di imprese svizzere

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese di autotrasporto svizzere nell’apposito categoria per poter effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti.

 

In seguito ad un confronto con le rappresentanze diplomatiche svizzere, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito che:

- la licenza per l’autotrasporto comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Svizzera sono equipollenti. Pertanto questa autorizzazione risponde al requisito del possesso della licenza comunitaria o di un’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci, richiesta per l’iscrizione nella categoria 6 dell’Albo. Inoltre, con la presentazione di una copia di questa autorizzazione, l’impresa richiedente l’iscrizione dimostra anche il possesso dei requisiti di capacità finanziaria;

- non si applicano le limitazioni previste dalla circolare n.987/2016, cioè la possibilità per le imprese svizzere di poter effettuare un unico servizio di durata inferiore a 90 giorni di lavoro effettivi per anno civile;

- in merito alla dimostrazione dei requisiti di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale viene chiarito che la verifica dev’essere effettuata sui primi due pilastri del sistema di previdenza svizzero (assicurazione federale vecchiaia, superstiti ed invalidità; previdenza professionale) e non sul terzo pilastro, riguardante la previdenza individuale in quanto complementare e facoltativo.

 

Interpreta®

 

Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.5 del 9/5/2019 (pdf)

 



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