29/07/2019: Albo Gestori Ambientali: modifiche alle verifiche per i Responsabili Tecnici
Sono state introdotte con due nuove delibere del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali diverse novità sulle verifiche del Responsabile Tecnico.
Il Comitato Nazionale dell'Albo con due delibere, entrate in vigore il 19 luglio, ha introdotto diverse novità sulle verifiche per i Responsabili Tecnici.
La prima, modifica la delibera sui requisiti del Responsabile Tecnico e dispone che chi ha superato la verifica iniziale, comprendente il modulo generale ed almeno un modulo specialistico, può iscriversi alle verifiche anche solo per gli ulteriori moduli di specializzazione mancanti, la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento, senza la necessità di dover ripetere il modulo generale prima di ogni modulo di specializzazione.
Inoltre, prevede che:
- diventa possibile partecipare nella stessa sessione di verifica fino ad un massimo di 3 moduli;
- nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito anche se non è ancora scaduta la validità quinquennale di uno o più moduli specialistici.
La seconda delibera riscrive i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per Responsabile Tecnico, le cui sedi e date saranno pubblicate entro il 30/11 dell'anno precedente a quello di svolgimento nel portale web dell'Albo Gestori Ambientali.
Inoltre, abrogando le delibere n. 7 del 30/5/2017 e n. 10 del 28/11/2017, delinea le regole per la domanda di iscrizione alle verifiche, per le modalità di invio e di ammissibilità, per la commissione d'esame, per lo svolgimento delle verifiche e l'attribuzione dei punteggi, per il diario delle verifiche e per i candidati idonei.
Riportiamo di seguito un riepilogo delle disposizioni contenute in queste due delibere:
- Una volta superata la verifica iniziale, costituita dal modulo generale obbligatorio e da almeno un modulo specialistico, per effettuare le verifiche relative ad ulteriori moduli specialistici non è necessario ripetere, all’interno del suo periodo di validità, anche quello generale;
- Se il modulo generale non viene aggiornato in tempo utile, perdono di validità anche i moduli specialistici anche se ancora non è scaduta la loro validità quinquennale;
- Per ogni sessione di verifica è possibile iscriversi fino ad un massimo di 3 moduli specialistici, contro l’unico ammesso in precedenza;
- Per ogni modulo specialistico sono previsti 40 quiz a risposta multipla, a cui occorre rispondere entro il tempo massimo di un’ora per ogni modulo specialistico;
- L’iscrizione alle verifiche avviene esclusivamente tramite il sito internet dell’Albo Gestori Ambientali, tra il 60° ed il 40° giorno antecedente la data di svolgimento della verifica. Al richiedente viene inviata una mail di conferma dell’iscrizione, riportante anche data, ora e luogo di effettuazione delle prove;
- I soggetti che al 19/7/2019 hanno già conseguito l’idoneità iniziale, possono iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici senza dover ripetere il modulo generale;
- Con la delibera n.4/2019 vengono abrogate le precedenti delibere n.7/2017 e n.10/2017
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Riferimenti normativi:
Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 3 del 25/6/2019 (formato PDF);
Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 4 del 25/6/2019 (formato PDF);
Delibera n. 6 del 30/5/2017
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Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
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21/12/2012: Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
07/12/2012: Pubblicato il Decreto sulle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
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