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11/04/2017: Albo Nazionale Gestori Ambientali: conservazione dei provvedimenti d’iscrizione

Le corrette modalità di conservazione dei provvedimenti d’iscrizione rilasciati in formato elettronico.

Tramite una delibera, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha individuato le corrette modalità di conservazione dei provvedimenti d’iscrizione rilasciati in formato elettronico.

 

Queste prescrizioni, che verranno riportate nei nuovi provvedimenti d’iscrizione ma che comunque sono applicabili anche per i provvedimenti già emessi, indicano che i provvedimenti rilasciati elettronicamente devono essere conservati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell’Albo, per le iscrizioni:

- dalla cat.1 alla 6, sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti;

- nella cat.1 per i centri di raccolta operanti ai sensi del D.M. 8/4/2008, presso il centro di raccolta;

- nella cat.8, intermediazione di rifiuti senza detenzione, presso la sede legale;

- nella cat.9, bonifica siti, e 10, bonifica di beni contenenti amianto, presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione.

 

Interpreta®

 

Riferimenti normativi: Delibera Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n.4 del 22/03/2017 (pdf)

 

 



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