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30/03/2016: Alcol al lavoro: modifiche alla normativa?

Depositata un’interrogazione parlamentare.

I Deputati Gaetti e Taverna hanno depositato, il 22 marzo scorso, un'interrogazione parlamentare sulle modifiche delle normative dei controlli tesi ad escludere l'assunzione di alcol e droghe durante il lavoro e le condizioni di alcoldipendenza e tossicodipendenza, attualmente definita ed in attesa del passaggio alla Conferenza Stato-Regioni.
I deputati chiedono al Ministro della Salute se sia al corrente delle perplessità espressi dal Gruppo Tossicologico Forensi Italiani (GTFI).
Il GTFI, nella nota inviata al Ministero, solleva molteplici dubbi, tanto da asserire che le proposte formulate nell'attuale schema di intesa, qualora attuate, sconvolgerebbero il sistema di prevenzione e controllo oggi in atto e "provocherebbero di fatto una diminuzione della sorveglianza e del potere deterrente che questa comporta, oltre ad introdurre elementi di incertezza e imprecisione diagnostica". 
L'applicazione di alcune proposte contenute nella bozza sembrerebbe addirittura avere "una dubbia validità scientifica", tanto da inficiare gli esami per la verifica di assenza di dipendenza o di assunzione di alcolici e di sostanze psicotrope e stupefacenti ai fini dell'idoneità alla mansione lavorativa, aprendo di fatto la strada a possibili "contestazioni sul piano giudiziario" dei provvedimenti adottati per inadeguatezza delle fonti di prova, in merito all'eventuale assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti; le criticità sollevate riguardano principalmente la sostituzione dei controlli su campioni di urine nei test rapidi di screening con quella di campioni di saliva, nei quali, tra l'altro, sembra che non vi sia possibilità di conferma tramite controanalisi, sostituendo di fatto anche il concetto di "idoneità alla mansione lavorativa", che richiede l'utilizzo di strumenti diagnostici in grado di verificare una finestra cronologica relativamente ampia, con quello di "idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa al momento del controllo", che invece si limita a verificare lo stato di intossicazione del soggetto in quel momento temporale. Un'altra criticità riguarda l'utilizzo improprio di valori soglia,  cut-off, di concentrazione per i metodi immunometrici di screening per stupefacenti, in quanto, a seconda del kit analitico impiegato, considerato che quelli reperibili in commercio hanno specificità e cross di reattività differenti, l'analisi della saliva non sarebbe in grado di fornire una determinazione quantitativa della sostanza rilevata omogenea a livello nazionale. Inoltre, il pannello di sostanze stupefacenti risulterebbe essere limitato e alcune indicazioni sembrerebbero non corrette. Altre criticità vengono portate a conoscenza del legislatore, in particolare viene menzionata la mancanza di riferimenti a linee guida europee in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'assenza di norme relative ad accertamenti tossicologici e alcologici in tutti i casi di infortuni lavorativi; considerato che: lo stesso schema di intesa certifica che "in linea generale i test rapidi di screening sono caratterizzati da una alta sensibilità e una bassa specificità", motivo per cui in caso di positività "non sono idonei a comprovare con certezza un'effettiva assunzione in assenza di analisi di conferma", e in definitiva, possono fornire al medico competente "un semplice supporto orientativo"; l'applicazione dei nuovi controlli dovrebbe inoltre "consentire di contenere contestualmente gli oneri economici diretti ed indiretti dei controlli", si chiede di sapere: 
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità sollevate dal Gruppo tossicologi forensi italiani e non ritenga che la bozza di intesa, così come è formulata, sia incoerente con gli scopi che si prefigge, in particolare per l'accertamento di alcoldipendenza o di tossicodipendenza; 
se non ritenga opportuno avviare con urgenza un tavolo di confronto con le associazioni e le organizzazioni dei medici competenti, al fine di rivedere il testo proposto in sede di Conferenza unificata; 
se, nel quantificare il risparmio legato al nuovo sistema di analisi, abbia considerato l'adeguamento strumentale iniziale ad esso connesso e di quanto questo sia più vantaggioso economicamente rispetto a quello fino ad ora utilizzato. 
 
 
Dott. Cristiano Ravalli
 
 


 
 

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