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16/02/2021: Assicurazione contro gli infortuni domestici
Pubblicata la circolare aggiornata con tutte le istruzioni
ROMA – È stata pubblicata nella sezione dedicata del portale la circolare Inail n. 6 dell’11 febbraio 2021, che ricostruisce il quadro completo delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici e riassume le istruzioni emanate negli anni per usufruire della tutela e beneficiare delle prestazioni riconosciute agli assicurati. La polizza è rivolta a quanti, con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa ed è stata istituita dalla legge 493 del 1999. La legge di Bilancio del 2019 (n. 145 del 30 dicembre 2018) ha introdotto alcune modifiche migliorative, ampliando le prestazioni previste. Tali modifiche sono state successivamente regolamentate dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 novembre 2019, allegato alla circolare, insieme ai due moduli necessari per presentare la domanda (mod. 500 medico e assicurato) e a quello per richiedere la rendita destinata ai superstiti (mod. 500 superstite).
I destinatari. La circolare chiarisce quali sono le categorie di persone che possono avvalersi della tutela assicurativa, e ribadisce i concetti di nucleo familiare, ambito domestico e cura delle persone. Nella platea dei destinatari rientrano pensionati, cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, studenti e ragazzi in attesa di prima occupazione. Sono inclusi anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei fondi di integrazione salariale, i lavoratori che percepiscono indennità dopo la perdita involontaria dell’occupazione e i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato. Sono inoltre specificati gli infortuni esclusi dall’assicurazione.
L’elenco delle prestazioni aggiornate. Il documento contiene un riepilogo delle prestazioni riconosciute agli assicurati, aggiornate alla luce delle ultime modifiche. Tra queste, l’abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario a ottenere la rendita e l’introduzione di una prestazione una tantum, pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%. Inoltre, ai titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni particolarmente gravi, è riconosciuto l’assegno mensile per assistenza personale continuativa (Apc), mentre è stato elevato a 10 mila euro l’assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale. È stata, inoltre, innalzata da 65 anni a 67 anni l’età massima per usufruire della tutela.
Le modalità di presentazione della domanda. La richiesta per l’erogazione della prestazione economica deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico che attesta la stabilizzazione dei postumi, utilizzando la modulistica specifica allegata, scaricabile dal portale. Chiarite anche le modalità di richiesta della rendita riservata ai superstiti, da effettuare compilando il relativo modulo. La circolare, illustra, infine, tempi e modalità per il ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale e all'autorità giudiziaria.
I destinatari. La circolare chiarisce quali sono le categorie di persone che possono avvalersi della tutela assicurativa, e ribadisce i concetti di nucleo familiare, ambito domestico e cura delle persone. Nella platea dei destinatari rientrano pensionati, cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, studenti e ragazzi in attesa di prima occupazione. Sono inclusi anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei fondi di integrazione salariale, i lavoratori che percepiscono indennità dopo la perdita involontaria dell’occupazione e i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato. Sono inoltre specificati gli infortuni esclusi dall’assicurazione.
L’elenco delle prestazioni aggiornate. Il documento contiene un riepilogo delle prestazioni riconosciute agli assicurati, aggiornate alla luce delle ultime modifiche. Tra queste, l’abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario a ottenere la rendita e l’introduzione di una prestazione una tantum, pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%. Inoltre, ai titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni particolarmente gravi, è riconosciuto l’assegno mensile per assistenza personale continuativa (Apc), mentre è stato elevato a 10 mila euro l’assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale. È stata, inoltre, innalzata da 65 anni a 67 anni l’età massima per usufruire della tutela.
Le modalità di presentazione della domanda. La richiesta per l’erogazione della prestazione economica deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico che attesta la stabilizzazione dei postumi, utilizzando la modulistica specifica allegata, scaricabile dal portale. Chiarite anche le modalità di richiesta della rendita riservata ai superstiti, da effettuare compilando il relativo modulo. La circolare, illustra, infine, tempi e modalità per il ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale e all'autorità giudiziaria.
- Circolare Inail n. 6 del 11 febbraio 2021
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Assicurazione infortuni domestici
Caratteristiche, destinatari e modalità di attivazione dell'assicurazione
Fonte: INAIL
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