21/06/2019: Attività di recupero rifiuti autorizzate in forma ordinaria
Sulla conversione in legge del DL "Sblocca cantieri".
Con la conversione del Decreto Legge “Sblocca cantieri”, sono state introdotte modifiche alla normativa riguardante le modalità di recupero dei rifiuti. In particolare è stato definito che, fino all’adozione di specifici decreti, per le attività di recupero rifiuti autorizzate in forma ordinaria o tramite Autorizzazione
Integrata Ambientale si applicano i requisiti previsti dalle norme applicabili per le comunicazioni in forma semplificata per le parti riguardanti:
Tipologia di rifiuti trattati;
Provenienza dei rifiuti trattati;
Caratteristiche dei rifiuti trattati;
Attività di recupero applicabili;
Caratteristiche dei materiali ottenuti.
Le autorizzazioni dovranno invece riportare specifiche disposizioni per quanto riguarda le quantità di rifiuti in ingresso agli impianti e da sottoporre alle operazioni di recupero.
Viene inoltre data al Ministero dell’Ambiente la possibilità di emanare linee guida per uniformare l’applicazione della normativa in tutto il territorio. In caso di loro pubblicazione, entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore i gestori di impianti autorizzati dopo il 18/6/2019 dovranno presentare un’istanza di
aggiornamento ai contenuti previsti in queste linee guida.
Queste disposizioni sono in vigore dal 18/06/2019.
Interpreta
Riferimenti normativi: articolo 1 comma 19 Decreto Legge n.32/2019 convertito con la Legge 14 giugno 2019 n.55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17/06/2019; articolo 184-ter comma 3 Decreto Legislativo n.152/2006; Decreti Ministeriali 5/2/1998, 161/2002 e 269/2005
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