Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

05/07/2017: Autorizzazione Integrata Ambientale: aggiornamento

Modificati i criteri per la definizione degli importi delle garanzie finanziarie. In vigore dal 4 luglio 2017.

Con un decreto sono stati modificati i criteri che le autorità competenti devono applicare per definire gli importi delle garanzie finanziarie da presentare in seguito al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale - AIA.

In particolare, sono stati introdotti diversi chiarimenti e specificazioni ed è stato modificato l'esempio finale di calcolo degli importi.

Le principali modifiche sono:

- per il calcolo degli importi sulla base della tipologia e dei quantitativi di sostanze pericolose presenti, è stato specificato che per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi fa riferimento ad un esercizio continuativo alle condizioni di massima capacità produttiva, considerando eventuali limiti tecnologici o legali. Mentre per impianti in funzione da almeno 5 anni o con lavorazioni stagionali, o comunque discontinue, i quantitativi massimi possono essere valutati sulla base di dati medi storici;

- per il calcolo basato sulle superfici occupate, occorre considerare le eventuali diverse attività effettuate nello stesso stabilimento. Inoltre andrebbero escluse le aree, comunque all'interno dello stabilimento, in cui non vengono svolte attività rientranti in AIA (es: mense). Inoltre, per attività omogenee occorrerebbe valutare la riduzione della probabilità di contaminazioni all'aumentare delle superfici occupate.

Queste disposizioni sono in vigore dal 4 luglio 2017.

 

Interpreta®

 

Decreto Ministeriale 28 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 3/7/2017

 

 



113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123