Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

19/03/2015: Autotrasporto merci: novità sul cronotachigrafo

Il 2 marzo 2015 è entrato in vigore una parte del Regolamento Europeo n. 165 del 2014 che modifica alcune disposizioni sull'obbligo di dotare del cronotachigrafo i mezzi destinati al trasporto merci.

Il 2 marzo 2015 è entrato in vigore una parte del Regolamento Europeo n. 165 del 2014 che modifica alcune disposizioni sull'obbligo di dotare del cronotachigrafo i mezzi destinati al trasporto merci.
Le novità più importanti riguardano l'esonero dalla normativa sui tempi di guida (e di conseguenza sull'uso del cronotachigrafo) per alcune tipologie di trasporto, che interessano soprattutto alcune fattispecie del conto proprio e i servizi postali. Lo stabilisce l'articolo 45, che modifica alcuni articoli del Regolamento 561/2006 (ossia quello che fissa le norme sui tempi di guida e di riposo). All'articolo 3 del Regolamento 561/2006 viene aggiunto un nuovo comma che esonera dall'uso del cronotachigrafo "i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente".
Il secondo comma dell'articolo 45 modifica l'articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 km l'esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai "fornitori di servizi universali" (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
La circolare del Ministero dei Trasporti numero 4409 del 27 febbraio 2015 chiarisce l'applicazione dell'articolo 45. L’interpretazione che viene data dalla circolare è molto restrittiva, Infatti puntualizza che la fattispecie di esonero a cui fa riferimento la normativa riguarda soltanto il trasporto di materiali da utilizzare nella professione che costituisce l’attività principale del conducente. Il conto terzi, quindi, viene in ogni caso escluso. Ma soprattutto la circolare spiega, attraverso un richiamo a una sentenza della Corte di Giustizia UE (la 3820/85), che l’attività principale del conducente “non può consistere nella guida del veicolo” e che tale attività deve essere principale rispetto alla persona e non rispetto all’impresa. Su questo presupposto la stessa circolare fa un esempio concreto: quello di un conducente di un veicolo che appartiene a un’impresa commerciale che, in un raggio di 100 km, guida un autocarro di massa non superiore alle 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita. Ebbene, in un caso del genere il suo autista non è esentato dall'uso del cronotachigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo veicolo appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.
Ulteriore novità del Regolamento europeo riguarda tutti gli autisti soggetti all'uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all'articolo 34, intitolato "utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione": il testo riprende l'analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita:"Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo".
Ricordiamo gli altri articoli del Regolamento europeo entreranno in vigore il 2 marzo 2016 e fino ad allora rimane in vigore il testo del Regolamento 3821/1985. Solo allora il nuovo Regolamento sostituirà integralmente l'originario, apportando tutte le innovazioni previste dal legislatore.
 

29/04/2019: La necessità di investire risorse per la prevenzione

In relazione alla recente Giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro Anmil si sofferma sulla necessità di investire adeguate risorse per la diffusione della prevenzione, l’informazione e la formazione dei lavoratori, cominciando dal mondo della scuola.


24/04/2019: Pubblicato in Gazzetta il decreto “sblocca cantieri”

Il decreto legge “sblocca cantieri”, che apporta diverse modifiche al Codice dei contratti pubblici, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


23/04/2019: Strumenti pratici per la gestione delle sostanze pericolose

Una scheda informativa multilingue


19/04/2019: Imparare dall’apprendimento

La formazione aziendale può diventare più efficace se segue i principi dell’apprendimento.


18/04/2019: Napo promuove le regole d’oro in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Guarda i video clip di Napo sulla regola d’oro Vision Zero 


17/04/2019: Position paper sull'amianto

Lo stato dell’arte sul tema dell’amianto della Simlii


16/04/2019: Bando Isi 2018

Fino al 30 maggio la compilazione online delle domande per accedere agli incentivi Inail


15/04/2019: Faccende Pericolose: una sintesi dell'incontro

Un’analisi dei dati sugli infortuni al femminile in generale e, in particolare, quelli legati all’ambito familiare e domestico.


12/04/2019: Le malattie professionali nei siti di interesse nazionale per le bonifiche

Il volume riporta i dati relativi ai casi di malattia professionale riconosciuti con esito positivo da parte dell’Inail nei residenti nei territori definiti "siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)"


11/04/2019: Gestione efficace del Primo Soccorso

Un’importante progetto nazionale sulla gestione efficace del Primo Soccorso Aziendale.


10/04/2019: Decima edizione del premio cinematografico “Ambienti di lavoro sani”

Cercasi film su argomenti correlati al lavoro che affrontano la problematica dell’essere umano in un mondo del lavoro in evoluzione.


09/04/2019: Work-life balance

Approvata dal Parlamento europeo la direttiva c.d. work-life balance


08/04/2019: Dichiarazione eprtr dati anno 2018

Sul portale ISPRA è stato pubblicato l'avviso relativo ai soggetti obbligati alla dichiarazione EPRTR, riferita ai dati del 2018, da presentare entro il prossimo 30 aprile 2019.


05/04/2019: Dieci anni dopo ancora l’Aquila

Le indicazioni previste nel D. Lgs. 81/2008 sono utili e necessarie anche in molti casi di interventi negli eventi sismici e calamità naturali.


04/04/2019: Le giornate della protezione dei dati a Berlino

Il 20 e 21 maggio un’occasione unica per fare il punto dell’applicazione del regolamento europeo a un anno dalla sua piena entrata in vigore.


03/04/2019: Modificato il Regolamento CLP

Pubblicato il Regolamento 27 marzo 2019, n. 521 che Modifica il Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.


02/04/2019: I vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione

Disponibile il "Conference proceedings - 1° EPERC international conference pressure equipment innovation and safety"


01/04/2019: Con Previs e Informo l’Inail approfondisce i fattori di rischio lavorativi per l’assistenza alle imprese

Un nuovo sistema di sorveglianza e un modello territoriale partecipativo finalizzato al sostegno delle aziende


29/03/2019: Privacy e intelligenza artificiale: vigilare sugli algoritmi

Le linee-guida con i principi da rispettare affinché l’impiego di AI avvenga nel rispetto dei principi della nuova Convenzione 108


28/03/2019: All’Inail il Premio AIF “Adriano Olivetti” per il corso elearning “Studiare il lavoro”

Quattro i riconoscimenti per il programma formativo su salute e sicurezza ideato per gli studenti in alternanza scuola-lavoro.


49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5