05/08/2020: Bonifiche siti contaminati – novità decreto semplificazioni D.L. 76/2020
È stato pubblicato il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che introduce anche procedure semplificate per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e per le bonifiche nei siti di interesse nazionale (SIN).
E' stato pubblicato il D.L. 76/2020 (sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Con riferimento al tema delle bonifiche dei suoli, il decreto-legge contiene due nuovi articoli, rispettivamente:
- Art. 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica;
- Art.53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale.
Fra le novità in tema di semplificazione segnaliamo che l’art. 52 prevede l’inserimento, all’interno del Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), del nuovo articolo 242-ter che amplia le ipotesi in cui è possibile realizzare interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (prima previste dai commi 7, 8,9 e 10 dell’art. 34 del D.L. n. 133/2014, espressamente abrogati) in assenza di pregiudizi o interferenze con l’esecuzione/completamento della bonifica e di rischi per la salute dei lavoratori/altri fruitori dell’area. In pratica, si tratta di una particolare procedura per favorire la realizzazione di interventi e opere nelle aree che, anche se non direttamente oggetto di interventi di bonifica, rientrano però all’interno del perimetro di siti da bonificare.
Segnaliamo che in detto articolato, mancano purtroppo indicazioni relative ai termini perentori per l’adozione dei provvedimenti autorizzativi e per la possibilità di effettuare le c.d. bonifiche a stralcio che consentirebbero di accelerare concretamente il processo di risanamento e di rilancio economico dei siti contaminati. Queste criticità sono già state segnalate da ANCE con apposite richieste di emendamento che saranno presi in esame dal Governo nella fase di conversione in legge del provvedimento in parola.
L’art. 53 prevede la possibilità di accertare, nei siti di interesse nazionale (SIN), lo stato di potenziale contaminazione mediante l’esecuzione di indagini preliminari: è cioè consentita una procedura ristretta per presentare congiuntamente gli esiti della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e dell’applicazione a scala pilota delle tecnologie di bonifiche idonee e quindi di conoscere, in tempi rapidi, le condizioni per l’approvazione del progetto operativo.
È prevista la certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo, in assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee e di rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. In pratica, si tratta di una semplificazione delle procedure adottabile per i siti di interesse nazionale (SIN) che consente di accelerare la fase di predisposizione del progetto di bonifica e la riduzione dei passaggi amministrativi intermedi.
Segnaliamo alle imprese associate che, in base ai dati ISPRA aggiornati ad aprile 2019, attualmente su tutto il territorio italiano sono presenti 58 SIN; pertanto, le procedure previste dall’articolo 53 si possono applicare solo ed esclusivamente a tali siti. La localizzazione e la superficie dei 58 SIN è visionabile al seguente link.
Il nuovo decreto-legge prevede la possibilità che l’ISPRA possa intervenire per superare le eventuali inerzie delle ARPA regionali. Questa opportunità rischia di essere vanificata se non verranno posti dei termini perentori in capo di detto Ente.
Segnaliamo, infine, alle imprese che il D.L. 76/2020 è entrato in vigore il 17 luglio 2020 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, cioè entro il 14 settembre 2020.
Assimpredil Ance ha già segnalato al Governo, tramite ANCE, una serie di proposte di emendamento al decreto-legge, finalizzati sia a una ulteriore semplificazione delle procedure di bonifica sia per l’inserimento di termini perentori a cui le ARPA e ISPRA si dovranno attenere.
Assimpredil Ance ha inoltre proposto di emendare il D.L. n. 76/2020 richiedendo espressamente:
- l’attivazione di una banca dati nazionale contenente l’elenco dei laboratori di analisi privati certificati con la finalità di supporto alle ARPA per tutte le fasi tecnico/amministrative previste dalle procedure di bonifica (vedi Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006);
- di portare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria gli importi sostenuti per qualsiasi intervento di bonifica in quanto i medesimi costituiscono attività di pubblica utilità e interesse generale per la collettività;
- che tutti gli Enti pubblici osservino preliminarmente ed operativamente nelle loro istruttorie quanto previsto dall’art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006 in qualsiasi fase di verifica dello stato di qualità dei suoli e più precisamente considerare l’eventuale superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) “pari al valore di fondo esistente” per tutti i parametri superati quando questi ultimi siano dovuti a fenomeni naturali oppure a fenomeni antropici.
- D.L. Semplificazioni – stralcio articoli 52 e 53
Fonte: ANCE
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