08/01/2021: Brexit: quali sono le conseguenze in termini di protezione dei dati?
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea. Le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali sulle conseguenze in termini di protezione dati.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea: si è completato il processo cosiddetto di "Brexit". Quali sono le conseguenze in termini di protezione dati?
Per quanto riguarda i flussi di dati verso il Regno Unito, che è diventato dunque un Paese terzo, bisogna fare riferimento all’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione europea. Tale accordo prevede, tra l’altro, che il Regno Unito continui ad applicare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi (quindi fino al 30 giugno 2021). Di conseguenza, in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un paese terzo.
Nel frattempo la Commissione europea e il Governo UK si sono impegnati, sempre in base all’Accordo, a lavorare su reciproche decisioni di adeguatezza che consentano di proseguire i flussi di dati senza interruzioni, anche successivamente al periodo transitorio sopra ricordato. Se così non fosse, si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, che richiedono l’esistenza di garanzie adeguate (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta) per trasferire dati dall’Ue (più esattamente dal SEE, lo spazio economico europeo) verso un Paese terzo non adeguato, oppure ammettono alcune deroghe in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell’interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, ecc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.
Per quanto riguarda eventuali contenziosi o reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese terzo non sarà più applicabile il meccanismo dello “sportello unico” (one stop shop) che disciplina questi contenziosi fra i paesi del SEE. In sostanza, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un’unica Autorità “capofila” (ossia, l’Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal Regolamento europeo. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.
In ogni caso, dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all'applicazione del GDPR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un “rappresentante” nel SEE a norma dell'articolo 27 sempre del GDPR. Tale rappresentante può essere contattato dalle Autorità di controllo e dalle persone interessate per qualsiasi questione relativa alle attività di trattamento al fine di garantire il rispetto del GDPR. Resta sempre ferma la possibilità per gli interessati che si trovano all’interno nostro Paese - ed i cui dati sono trattati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito - di rivolgersi al Garante per la tutela dei loro diritti.
DOCUMENTI
The EU-UK Trade and Cooperation Agreement
Nota informativa sul trasferimento dei dati personali ai sensi del RGPD verso il Regno Unito dopo il periodo di transizione
ICO - Statement on data protection and Brexit implementation – what you need to do
Fonte: Garante Privacy
26/02/2015: Piattaforme di Lavoro Elevabili e Drug-Test
25/02/2015: Assosegnaletica/ANIMA: una nuova squadra per il rilancio del settore
25/02/2015: 3 marzo 2015: al via le domande di finanziamento per il bando ISI
24/02/2015: La sicurezza dei pedoni: un manuale sulla sicurezza stradale
24/02/2015: La sicurezza e la tutela sul lavoro delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria
23/02/2015: Sentenza Eternit, depositate le motivazioni: il processo già prescritto prima di iniziare
23/02/2015: Al lavoro in bici: è un’avventura?
23/02/2015: Seminario gratuito sulla formazione efficace il 27
20/02/2015: In cinque anni quasi dimezzati gli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
20/02/2015: Casa Sicura 2015: salute e sicurezza di colf e badanti
20/02/2015: Linee di indirizzo per valutare l’attività dei medici competenti
19/02/2015: Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio
18/02/2015: INAIL: linee di indirizzo per un SGSL per il settore Gomma Plastica
18/02/2015: Firmato accordo contro mobbing e molestie sessuali
18/02/2015: Indagine europea sui rischi nuovi ed emergenti delle imprese: seconda edizione
17/02/2015: UNI: cosa sta facendo la normazione nazionale per la sicurezza?
17/02/2015: Linee di indirizzo per collaborazione alla valutazione dei rischi
17/02/2015: Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato
16/02/2015: REACH: entro il 18 febbraio puoi rivolgerti all'ECHA per informazioni sulle domande di autorizzazione
16/02/2015: Cadute dall’alto: una nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117