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08/01/2021: Brexit: quali sono le conseguenze in termini di protezione dei dati?

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea. Le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali sulle conseguenze in termini di protezione dati.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea: si è completato il processo cosiddetto di "Brexit". Quali sono le conseguenze in termini di protezione dati?

 

Per quanto riguarda i flussi di dati verso il Regno Unito, che è diventato dunque un Paese terzo, bisogna fare riferimento all’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione europea. Tale accordo prevede, tra l’altro, che il Regno Unito continui ad applicare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi (quindi fino al 30 giugno 2021). Di conseguenza, in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un paese terzo.

 

Nel frattempo la Commissione europea e il Governo UK si sono impegnati, sempre in base all’Accordo, a lavorare su reciproche decisioni di adeguatezza che consentano di proseguire i flussi di dati senza interruzioni, anche successivamente al periodo transitorio sopra ricordato. Se così non fosse, si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, che richiedono l’esistenza di garanzie adeguate (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta) per trasferire dati dall’Ue (più esattamente dal SEE, lo spazio economico europeo) verso un Paese terzo non adeguato, oppure ammettono alcune deroghe in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell’interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, ecc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.

 

Per quanto riguarda eventuali contenziosi o reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese terzo non sarà più applicabile il meccanismo dello “sportello unico” (one stop shop) che disciplina questi contenziosi fra i paesi del SEE. In sostanza, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un’unica Autorità “capofila” (ossia, l’Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal Regolamento europeo. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.

 

In ogni caso, dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all'applicazione del GDPR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un “rappresentante” nel SEE a norma dell'articolo 27 sempre del GDPR. Tale rappresentante può essere contattato dalle Autorità di controllo e dalle persone interessate per qualsiasi questione relativa alle attività di trattamento al fine di garantire il rispetto del GDPR. Resta sempre ferma la possibilità per gli interessati che si trovano all’interno nostro Paese - ed i cui dati sono trattati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito - di rivolgersi al Garante per la tutela dei loro diritti.

 

DOCUMENTI

 

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement 

 

Nota informativa sul trasferimento dei dati personali ai sensi del RGPD verso il Regno Unito dopo il periodo di transizione

 

ICO - Statement on data protection and Brexit implementation – what you need to do

 

 

 

 

Fonte: Garante Privacy


06/06/2014: Cassazione: l’esperienza decennale dei lavoratori non può sostituire la formazione

Con la sentenza n. 21242 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del datore di lavoro sul mancato obbligo formativo previsto dal TU sulla sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008), per l’infortunio occorso al lavoratore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso e che abbia un’esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati al lavoro. I giudici della Suprema Corte hanno spiegato come l’esperienza e le competenze dei lavoratori non possono sostituire in nessun modo la formazione impartita dal datore di lavoro.


05/06/2014: Rassegna-Concorso Inform@zione: SCADENZA PROROGATA AL 30/06


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03/06/2014: Sistri: nuovi servizi a supporto delle aziende


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27/05/2014: INAIL – Incentivi alle imprese: Regole tecniche e modalita' di svolgimento

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26/05/2014: Denuncia la presenza di amianto su GuardiaNazionaleAmianto

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23/05/2014: Ilva: condannati 28 ex dirigenti per le morti causate dall'amianto

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22/05/2014: Open data Inail: presentato il modello di lettura delle malattie professionali

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21/05/2014: Convegno gratuito sul rischio per arti superiori e rachide in edilizia

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20/05/2014: Infortunio sul lavoro e responsabilità solidale del direttori dei lavori – Sentenza 09 aprile 2014, n. 8372


19/05/2014: REACH: modifica dell'allegato XVII

Modifica dell'allegato XVII che fissa restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.


16/05/2014: La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda per l’infarto di un lavoratore troppo stressato sul lavoro.


15/05/2014: Arresto cardiaco improvviso: troppe vittime!

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14/05/2014: INAIL: nota 3266/2014 - domanda di riduzione del tasso medio di tariffa

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14/05/2014: Riduzione dei premi e contributi Inail: modalità operative

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13/05/2014: Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del DDL.

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Si svolgerà a Milano mercoledì 14 maggio il convegno “Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata”.


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