02/08/2022: Caldo: la cassa integrazione in caso di sospensione dell’attività
L’integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite”.
La nuova pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto Worklimate. Dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, il vademecum è stato realizzato nell'ambito del progetto Worklimate, finanziato dall’Inail nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del Cnr per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale. Al suo interno anche un decalogo per gestire il rischio caldo, dalla designazione di un responsabile che sovrintenda al piano di sorveglianza alla formazione dei lavoratori, dalle strategie di prevenzione alla riorganizzazione dei turni di lavoro, fino alla pianificazione della risposta alle emergenze e alle misure specifiche da adottare negli ambienti chiusi.
Anche l’afa rientra nella causale “eventi meteo”. Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate. A questo proposito, l’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.
Dai lavori stradali alle costruzioni il problema riguarda molti settori. La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo”, infatti, deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
La Cigo riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone lo stop delle lavorazioni. L’Inps spiega inoltre che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.
- Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate
La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
Fonte: INAIL
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50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5