Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

02/08/2022: Caldo: la cassa integrazione in caso di sospensione dell’attività

L’integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite”.

ROMA - Mentre le temperature continuano a salire fino a toccare livelli record, Inail e Inps con un comunicato stampa congiunto illustrano le iniziative promosse per sostenere lavoratori e imprese nella gestione dello stress termico. Una nuova pubblicazione Inail, in particolare, fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro. Per chi svolge la propria attività all’aperto, come gli addetti del settore agricolo e dell’edilizia, o in luoghi al chiuso in cui non è possibile conseguire condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, infatti, l’impatto delle temperature estreme può essere particolarmente rischioso.

La nuova pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto Worklimate. Dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, il vademecum è stato realizzato nell'ambito del progetto Worklimate, finanziato dall’Inail nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del Cnr per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale. Al suo interno anche un decalogo per gestire il rischio caldo, dalla designazione di un responsabile che sovrintenda al piano di sorveglianza alla formazione dei lavoratori, dalle strategie di prevenzione alla riorganizzazione dei turni di lavoro, fino alla pianificazione della risposta alle emergenze e alle misure specifiche da adottare negli ambienti chiusi.

Anche l’afa rientra nella causale “eventi meteo”. Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate. A questo proposito, l’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.

Dai lavori stradali alle costruzioni il problema riguarda molti settori. La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo”, infatti, deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La Cigo riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone lo stop delle lavorazioni. L’Inps spiega inoltre che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.

  • Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate

    La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori


Fonte: INAIL

 


28/01/2016: 665 milioni per la sicurezza delle scuole

105 operazioni per la messa in sicurezza degli istituti e la costruzione di nuove unità.


28/01/2016: Come difendersi dagli agenti inquinanti nell'aria indoor

Pubblicati dal Ministero della Salute una serie di opuscoli divulgativi per favorire la difesa dagli agenti inquinanti nell'aria indoor.


27/01/2016: Le difficoltà di conciliazione lavoro/famiglia per la donna italiana

Le difficoltà di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e la scarsa partecipazione al mondo del lavoro della donna italiana.


27/01/2016: Da marzo 2017 stop ai sensori CCD

I progettisti di sistemi di videosorveglianza devono prepararsi a fare a meno dei sensori della Sony. Le alternative disponibili.


26/01/2016: Formazione: un accordo collaborazione tra Inail e Università

Rinnovano l’impegno a progettare e a realizzare nuove iniziative per la promozione della prevenzione e della sicurezza


25/01/2016: Si parla di sicurezza sul lavoro in radio!

Il 21 gennaio una trasmissione di Rai Radio Uno ha affrontato il tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


25/01/2016: Le nuove icone della privacy

Le icone unificate del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati


22/01/2016: Il Codice della Strada: aspetti sanzionatori e implicazioni operative per le imprese

Un utile riepilogo.


21/01/2016: Sicurezza in onda

Workshop il 27 gennaio a Milano


20/01/2016: Casalinghe in fuga dall’Inail

Scade l' 1 febbraio il rinnovo dell’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici


20/01/2016: La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il jobs act

Convegno gratuito a Catania il 27 gennaio


19/01/2016: Proroga di sei mesi per l’obbligo di defibrillatori nello sport

Pubblicato in GU il Decreto 11 gennaio 2016


19/01/2016: 14,5 milioni di euro per la formazione per la sicurezza

Domanda di finanziamento entro il prossimo 19 aprile


19/01/2016: Sicurezza nella scuola: verso una responsabilità chiara e sostenibile

Convegno gratuito il 25 gennaio.


18/01/2016: MUD 2016: il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale

La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2016 deve avvenire con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2015.


15/01/2016: Belle le telecamere HD, ma gli obbiettivi?

Ormai le telecamere ad alta risoluzione hanno prezzi del tutto competitivi con le telecamere tradizionali. Ma senza appropriati obbiettivi le loro prestazioni non vengono sfruttate a fondo. Di A.Biasiotti.


15/01/2016: Esposizione a polveri di legno e rischio cancro al polmone

Il risultato di nuovi studi.


14/01/2016: Qualità dell'aria indoor nelle scuole, rischi per la salute e prevenzione

Un corso per valutare i fattori di rischio per salute e benessere presenti nell'aria interna delle scuole


13/01/2016: Infortuni sul lavoro: si chiude il 2015 con morti in continua crescita

L'analisi di ANMIL.


13/01/2016: Occhio all'etichetta!

I nuovi pittogrammi di pericolo che si trovano sulle etichette dei prodotti chimici più comunemente in commercio.


89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5