Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

02/08/2022: Caldo: la cassa integrazione in caso di sospensione dell’attività

L’integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite”.

ROMA - Mentre le temperature continuano a salire fino a toccare livelli record, Inail e Inps con un comunicato stampa congiunto illustrano le iniziative promosse per sostenere lavoratori e imprese nella gestione dello stress termico. Una nuova pubblicazione Inail, in particolare, fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro. Per chi svolge la propria attività all’aperto, come gli addetti del settore agricolo e dell’edilizia, o in luoghi al chiuso in cui non è possibile conseguire condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, infatti, l’impatto delle temperature estreme può essere particolarmente rischioso.

La nuova pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto Worklimate. Dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, il vademecum è stato realizzato nell'ambito del progetto Worklimate, finanziato dall’Inail nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del Cnr per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale. Al suo interno anche un decalogo per gestire il rischio caldo, dalla designazione di un responsabile che sovrintenda al piano di sorveglianza alla formazione dei lavoratori, dalle strategie di prevenzione alla riorganizzazione dei turni di lavoro, fino alla pianificazione della risposta alle emergenze e alle misure specifiche da adottare negli ambienti chiusi.

Anche l’afa rientra nella causale “eventi meteo”. Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate. A questo proposito, l’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.

Dai lavori stradali alle costruzioni il problema riguarda molti settori. La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo”, infatti, deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La Cigo riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone lo stop delle lavorazioni. L’Inps spiega inoltre che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.

  • Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate

    La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori


Fonte: INAIL

 


26/02/2015: Piattaforme di Lavoro Elevabili e Drug-Test


25/02/2015: Assosegnaletica/ANIMA: una nuova squadra per il rilancio del settore


25/02/2015: 3 marzo 2015: al via le domande di finanziamento per il bando ISI


24/02/2015: La sicurezza dei pedoni: un manuale sulla sicurezza stradale


24/02/2015: La sicurezza e la tutela sul lavoro delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria


23/02/2015: Sentenza Eternit, depositate le motivazioni: il processo già prescritto prima di iniziare


23/02/2015: Al lavoro in bici: è un’avventura?


23/02/2015: Seminario gratuito sulla formazione efficace il 27


20/02/2015: In cinque anni quasi dimezzati gli infortuni sul lavoro nelle costruzioni


20/02/2015: Casa Sicura 2015: salute e sicurezza di colf e badanti


20/02/2015: Linee di indirizzo per valutare l’attività dei medici competenti


19/02/2015: Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio


18/02/2015: INAIL: linee di indirizzo per un SGSL per il settore Gomma Plastica


18/02/2015: Firmato accordo contro mobbing e molestie sessuali


18/02/2015: Indagine europea sui rischi nuovi ed emergenti delle imprese: seconda edizione


17/02/2015: UNI: cosa sta facendo la normazione nazionale per la sicurezza?


17/02/2015: Linee di indirizzo per collaborazione alla valutazione dei rischi


17/02/2015: Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato


16/02/2015: REACH: entro il 18 febbraio puoi rivolgerti all'ECHA per informazioni sulle domande di autorizzazione


16/02/2015: Cadute dall’alto: una nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio


107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117