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08/04/2015: Cancellati di colpo 6.500 Medici Competenti su 10.000

Che cosa è successo? Il giorno di Pasquetta sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa, ne rimangono circa 4.400.

Detto fatto! Il Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l'inizio della procedura di cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa. ne rimangono circa 4.400.
 
Che cosa è successo? Andiamo per gradi.
 
Il fattore confondente.
I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente non sono stabiliti dal Registro Nazionale ma dall'art. 38 del D.Lvo 81/08 ed in particolare, per spiegare quello che è successo, da quanto è stabilito dal comma 3 e comma 4 dell'art. 38.
" 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."
 
Pertanto coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui il 70% nella disciplina Medicina del lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015 , decadono dall'incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.
 
E' per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall'art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: " L'iscrizione all'elenco non costituisce di per se' titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di medico competente." In quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lvo 81/08.
 
E' il datore di lavoro quindi che, all'atto della nomina, deve verificare che il medico che sta per incaricare possegga i requisiti e per questo consiglio di inserirlo nella lettera di incarico.
 
Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.
E' chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell'elenco.
 
Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni. E ora molti si stracciano le vesti gridando allo scandalo. 
Qualcuno deve pure dirlo: "Lo scandalo è che tu medico che vuoi esercitare come medico competente e che spacchi il capello ad aziende e lavoratori, invocando articoli di legge e commi, poi in 7 anni non ti adegui per mantenere i titoli/requisiti che ti permettono di lavorare".
 
Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d'immagine e forse non solo in quanto l'azienda potrebbe anche revocare l'incarico a seguito di una verifica di assenza nell'Elenco Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le nache dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.
 
Dott. Cristiano Ravalli  
 
 
 

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91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5 100.5 101.5